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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09288/2023 del 04/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore contributivo)

La controversia

Una società, dopo aver proposto separatamente e poi riunito un giudizio per l’annullamento del verbale di accertamento di illecito e un’opposizione alla cartella esattoriale emessa per contributi e sanzioni, si è vista rigettare in appello le domande. In primo grado il tribunale aveva ritenuto che, nel giudizio sul verbale, l’ente previdenziale fosse contumace e non avesse provato il credito; quanto alla cartella, aveva escluso la possibilità di emetterla perché l’accertamento era stato impugnato. La corte d’appello ha invece ritenuto utilizzabile il verbale depositato nel secondo giudizio, ha escluso che vi fosse preclusione tale da impedire l’esame del merito e ha affermato che le violazioni ispettive erano provate, attribuendo alla società l’onere di dimostrare la genuinità della nuova impresa e quindi la spettanza degli sgravi contributivi fruiti. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto, in sintesi: 1) omessa declaratoria di litispendenza tra le due cause; 2) nullità per violazione dell’art. 416 c.p.c. e delle preclusioni istruttorie, per tardiva produzione del verbale; 3) violazione dell’art. 24, comma 4, d.lgs. 46/1999 e dell’art. 2697 c.c., perché gli importi iscritti a ruolo e richiesti in cartella erano superiori a quelli risultanti dal verbale di accertamento, senza prova della loro giustificazione; 4) carenza assoluta di motivazione sul quantum; 5) vizio motivazionale sulla debenza delle somme; 6) ultrapetizione sulle somme oggetto di domanda.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi, ha accolto il terzo motivo perché la Corte d’appello non aveva dato conto né della giustificazione né della prova delle somme eccedenti rispetto al verbale di accertamento, ed ha dichiarato assorbiti il quarto, il quinto e il sesto motivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ribadito che, quando si oppone una cartella contributiva e si contesta l’iscrizione a ruolo, il giudice deve comunque verificare nel merito l’esistenza del credito; tuttavia, il creditore resta onerato di provare il quantum per le somme richieste in eccedenza rispetto a quelle risultanti dall’atto presupposto.

Norme richiamate

  • art. 39 c.p.c.

    La pendenza di cause innanzi allo stesso giudice non integra litispendenza in senso tecnico, ma può dar luogo soltanto a riunione; manca quindi la violazione della norma invocata.

  • art. 416 c.p.c.

    La dedotta decadenza per tardiva produzione del verbale è stata ritenuta priva di interesse, poiché, una volta riunite le cause, il giudice deve comunque accertare il credito nel merito.

  • art. 24, comma 3, d.lgs. 46/1999

    L’eventuale iscrizione a ruolo in violazione della norma non esclude il potere-dovere del giudice di verificare l’esistenza del credito azionato.

  • art. 24, comma 4, d.lgs. 46/1999

    Le somme richieste in cartella, se superiori a quelle risultanti dall’accertamento, devono trovare adeguata giustificazione e prova; altrimenti non possono essere poste a carico del debitore.

  • art. 2697 c.c.

    Il creditore sopporta l’onere di provare il quantum delle maggiori somme pretese rispetto a quelle già risultanti dal verbale di accertamento.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Utilizzato come base formale delle censure di nullità processuale esaminate e in parte rigettate, in parte accolte solo nei limiti del terzo motivo.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    La doglianza motivazionale sulle somme è stata assorbita dall’accoglimento del terzo motivo.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultrapetizione è stata assorbita dall’accoglimento parziale del ricorso.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nel quarto motivo in relazione al difetto di motivazione sul quantum.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo per l’asserita assenza di motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo per la sufficienza della motivazione della sentenza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione alla cartella esattoriale per contributi o premi, anche se l’iscrizione a ruolo sia contestata o ritenuta illegittima, il giudice non può arrestarsi alla sola illegittimità formale dell’atto ma deve esaminare il merito della pretesa creditoria.
  • La riunione di giudizi tra loro connessi o pregiudiziali non trasforma automaticamente la situazione in litispendenza tecnica: quando le cause sono pendenti davanti allo stesso ufficio giudiziario, la soluzione processuale ordinaria è la riunione.
  • Quando la cartella richiede somme superiori a quelle risultanti dall’atto presupposto di accertamento, il creditore deve allegare e provare la base giustificativa delle maggiori pretese; in difetto, non può ottenerne la condanna.
  • In tema di contributi previdenziali, la prova del credito deve riguardare non solo l’an debeatur ma anche il quantum debeatur, e l’importo azionato in giudizio deve essere coerente con gli atti presupposti o altrimenti specificamente dimostrato.
  • Le preclusioni istruttorie o processuali invocate contro la produzione tardiva di un atto non possono essere utilizzate per evitare l’accertamento sostanziale del credito, se il giudice è comunque tenuto a decidere sulla fondatezza della pretesa.
  • L’eccezione di difetto di motivazione sulle somme è assorbita quando la decisione viene cassata per violazione dell’onere della prova sul quantum, poiché il nuovo esame dovrà comunque riguardare la consistenza effettiva del credito.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiContenzioso tributarioCompetenza
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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