Cassazione Penale, Sentenza n. 33166/2025 del 07/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari che, in sede di rinvio dopo annullamento per vizio di motivazione, aveva respinto la richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere nei confronti di Ignazio Froio. Il ricorrente deduceva violazione di legge (art. 275, 627 c.p.p.) e vizio di motivazione: il Tribunale non avrebbe valutato tutti gli elementi critici indicati nella sentenza rescindente, avendo dato rilievo unicamente agli elementi riportati nella memoria del pubblico ministero; avrebbe valutato in modo sommario le emergenze sopravvenute quali (i) la sentenza di assoluzione per il reato di favoreggiamento (per effetto del riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 384 c.p.), (ii) le nuove dichiarazioni del collaboratore Guglielmi, e (iii) elementi quali il dissequestro della Antares s.r.l. e l'allontanamento dello Sciancalepore dall'attività associativa. Si contestava inoltre la valutazione delle dichiarazioni di collaboratori che avrebbero offerto versioni contrastanti in ordine alla "stesa" contro Cosimo Di Cosola e la mancata prova dell'affiliazione di Froio al clan Palermiti.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Motivazione: il Tribunale, investito dei pieni poteri in sede di rinvio per vizio di motivazione, ha proceduto a una persuasiva e analitica rivalutazione del compendio indiziario prendendo in considerazione gli elementi allegati dalla difesa. Ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico di Froio sulla base di: (a) la perdurante vicinanza e rapporto con il punto di riferimento Sciancalepore, ancora indagato e sottoposto a misura cautelare; (b) dichiarazioni convergenti di più collaboratori di giustizia (Mastrorilli, Lavermicocca, Maselli, Guglielmi); (c) il coinvolgimento attuale del ricorrente nella gestione della controversia con Di Cosola, collegata agli episodi di violenza e alla "stesa" e successivi colpi di kalashnikov contro il garage del ricorrente; (d) l'intermediazione di Eugenio Palermiti su sollecitazione del Froio come indice di condivisione delle logiche del clan. La Corte ha inoltre ritenuto utilizzabili le dichiarazioni del Guglielmi acquisite in sede cautelare e non ha attribuito valore decisivo all'assoluzione per favoreggiamento, che era fondata sul riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 384 c.p. e non escludeva elementi indicativi di un contributo materiale del Froio nell'azione omicidiaria. Per tali ragioni il ricorso non evidenzia vizi manifesti e decisivi nel percorso motivazionale del Tribunale. Conseguenze procedurali: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.); ordine di trasmissione della copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter delle disposizioni di attuazione del c.p.p.
Norme richiamate
Norma richiamata dal ricorrente in relazione al motivo di cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione.
Articolo relativo ai mezzi di impugnazione nei procedimenti cautelari; citato dal ricorrente nella doglianza sul vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata.
La sentenza di assoluzione per favoreggiamento era motivata dal riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 384 c.p.; la Corte ha ritenuto che tale assoluzione non escluda automaticamente la rilevanza di altri elementi indiziari riguardanti la partecipazione all'associazione mafiosa.
Fondamento normativo della condanna alle spese processuali e della comminazione di una somma alla Cassa delle ammende per inammissibilità del ricorso.
art. 94, comma 1-ter, disposizioni di attuazione cod. proc. pen.
Norma che dispone la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti relativi alla posizione dell'indagato ristretto; applicata qui perché la decisione non comporta la rimessione in libertà del ricorrente.
Massime di principio
- In caso di annullamento per vizio di motivazione il giudice di rinvio ha pieni poteri di cognizione e può compiere una valutazione integrale e autonoma del compendio probatorio; non è vincolato ai soli punti indicati dalla Cassazione.
- La Corte di cassazione è limitata al sindacato sulla regolarità e sulla tenuta logica del percorso motivazionale, non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione di merito delle prove e degli indizi.
- Dichiarazioni acquisite in sede cautelare (anche se non confluite in altro grado) possono essere utilizzate nel giudizio di riesame e valutate dal giudice di merito se ritenute rilevanti e congruamente motivate.
- Una sentenza di assoluzione basata sul riconoscimento di una causa di non punibilità non cancella automaticamente gli indizi raccolti in ordine a distinti reati o alla partecipazione ad associazioni criminali; occorre valutare il significato concreto della motivazione assolutoria.
- Per ottenere la revoca di una misura cautelare è necessario dimostrare la sussistenza di vizi manifesti e decisivi nella valutazione degli indizi o il sopravvenuto venire meno del quadro indiziario/di pericolosità; mere richieste di rivalutazione integrale del materiale probatorio non sono ammissibili in sede di legittimità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione può comportare condanne per spese e somme alla Cassa delle ammende quando sussistano profili di colpa nella proposizione del ricorso.
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