Cassazione Penale, Ordinanza n. 37131/2026 del 22/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte d'appello di Torino dell'11 febbraio 2026, con un unico motivo articolato in più profili. Ha denunciato la violazione dell'art. 20, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, sostenendo che i giudici di merito avessero attribuito valore probatorio determinante a due avvisi di accertamento non definitivi; ha eccepito inoltre la violazione dell'art. 220 disp. att. c.p.p., assumendo che dichiarazioni rese da due soggetti all'Agenzia delle Entrate fossero state raccolte quando erano già emersi indizi di reato e senza le garanzie processuali, con conseguente inutilizzabilità. Ha infine dedotto vizio di motivazione per omesso confronto con le contestazioni difensive sulla fragilità degli indizi. La responsabilità riguardava l'utilizzo di fatture ritenute relative a operazioni inesistenti; il testo non indica l'articolo di reato contestato né la pena inflitta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo l'unico motivo in parte generico e diretto a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, estranea al giudizio di legittimità, e comunque manifestamente infondato. Quanto agli avvisi di accertamento non definitivi, ha affermato che l'art. 20, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000 non esclude l'acquisizione e la valutazione di altre fonti di prova e che gli avvisi possono essere acquisiti come documenti e offrire spunti e riscontri, mentre la responsabilità era stata argomentata anche sulla base di elementi autonomi. Sull'art. 220 disp. att. c.p.p., la doglianza è stata giudicata generica perché non indicava quando sarebbero emersi gli indizi né quali dichiarazioni fossero state raccolte dopo tale momento; la Corte territoriale aveva inoltre accertato che le dichiarazioni erano anteriori all'emersione di seri indizi. Il vizio motivazionale è stato escluso perché la sentenza d'appello aveva esaminato gli elementi contestati con motivazione ampia e coerente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 20, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000
La disposizione disciplina l'acquisibilità di tali atti e la loro utilizzabilità probatoria, ma non introduce alcuna regola di esclusione delle altre fonti di prova né impedisce al giudice penale di fondare il proprio convincimento su elementi acquisiti autonomamente nel processo.
La norma consente l'acquisizione e l'utilizzazione probatoria delle sentenze tributarie irrevocabili e degli atti di definitivo accertamento, ma non esclude le altre fonti di prova. Gli avvisi non definitivi possono essere acquisiti come documenti ai sensi dell'art. 234 c.p.p. e valutati insieme agli altri elementi.
Ne consegue che la circostanza che gli avvisi di accertamento non fossero definitivi non ne determina l'inutilizzabilità quale documento acquisibile ex art. 234 cod. proc. pen., né impedisce al giudice di trarre dal loro contenuto spunti investigativi e riscontri da valutare unitamente agli ulteriori elementi probatori.
Gli avvisi di accertamento non definitivi possono essere acquisiti come documenti e il loro contenuto può essere valutato come spunto investigativo o riscontro, insieme agli ulteriori elementi probatori.
Le Sezioni Unite hanno affermato che l'obbligo di osservare le garanzie del codice di procedura penale sorge quando emergano indizi di reato in termini oggettivi, indipendentemente dalla loro riferibilità soggettiva ad una determinata persona.
Le garanzie previste dal codice di procedura penale diventano necessarie quando emergono oggettivamente indizi di reato, anche se non sono ancora riferibili a una persona determinata. L'inutilizzabilità riguarda gli atti compiuti dopo tale emersione; nel caso concreto la censura era generica e la Corte territoriale aveva collocato le dichiarazioni prima dell'emersione di seri indizi.
Sussistono pertanto rilevanti argomenti per concludere nel senso della declaratoria di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile quando le censure, manifestamente infondate o non specificamente rivolte contro le ragioni della decisione, mirano a ottenere una nuova lettura delle risultanze processuali anziché individuare vizi scrutinabili in cassazione.
Massime di principio
- L'art. 20, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000 non introduce un regime probatorio esclusivo: la previsione relativa alle sentenze tributarie irrevocabili e agli atti di definitivo accertamento non impedisce al giudice penale di utilizzare autonomamente altre fonti di prova.
- Gli avvisi di accertamento non definitivi possono essere acquisiti nel processo penale come documenti ai sensi dell'art. 234 c.p.p. e valutati, senza automatica inutilizzabilità, insieme agli ulteriori elementi probatori.
- Ai fini dell'art. 220 disp. att. c.p.p., le garanzie processuali devono essere osservate dal momento in cui emergono oggettivamente indizi di reato, anche se non sono ancora attribuibili a una persona determinata; l'eventuale inutilizzabilità investe gli atti compiuti successivamente a tale momento.
- La censura di inutilizzabilità fondata sull'art. 220 disp. att. c.p.p. è generica se non individua il momento di emersione degli indizi e gli specifici atti dichiarativi compiuti dopo tale momento.
- Il giudizio di cassazione non consente di sostituire alla valutazione probatoria del giudice di merito una diversa lettura delle risultanze processuali; occorre indicare specifiche criticità motivazionali o puntuali travisamenti delle emergenze processuali.
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