Cassazione Penale, Sentenza n. 49984/2023 del 15/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Torino del 24/02/2023 che, riformando il Tribunale di Alessandria, li ha dichiarati colpevoli del reato di concorso in appropriazione indebita aggravata (art. 646 c.p. con aggravante art. 61 n. 11 c.p.), condannandoli e disponendo una provvisionale a favore della parte civile. Chiedono inoltre la sospensione dell'efficacia esecutiva della provvisionale ex art. 612 c.p.p. La difesa articola cinque motivi: (1) violazione dell'art. 603 comma 3-bis c.p.p. e dell'art. 6.3.d CEDU per mancata rinnovazione della prova dichiarativa quando la Corte d'appello ha riformato una sentenza di "non doversi procedere"; (2) errata interpretazione della disciplina transitoria (art. 12 comma 2 d.lgs. n.36/2018) sul termine della querela e sulla necessità di nuova manifestazione di volontà punitiva; (3) errore nel valorizzare come prova dirimente una ricognizione di debito (eccessiva qualificazione come confessione stragiudiziale) riferita a 24.722,15 euro; (4) vizio nella determinazione dell'importo della provvisionale ai sensi dell'art. 539 c.p. (contestazione di eccessività rispetto al danno); (5) istanza di sospensione dell'esecutività della provvisionale per eccesso di misura e condizioni economiche precarie degli imputati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi ritenendoli infondati o inammissibili. In sintesi: (i) non v'è violazione dell'art. 603 comma 3-bis c.p.p. né esigenza di rinnovazione delle prove dichiarative, perché la Corte d'appello ha riformato la decisione di "non doversi procedere" a causa di un errore di diritto (tardività della querela) e non per una diversa valutazione decisiva di prove dichiarative; (ii) la disciplina transitoria del d.lgs. 36/2018 (art. 12 comma 2) si applica e ancorando la valutazione della condizione di procedibilità al momento dell'entrata in vigore del nuovo regime, la querela antecedente o tardiva non preclude la procedibilità se la persona offesa ha successivamente rinnovato la volontà costituendosi parte civile; (iii) il motivo relativo alla ricognizione di debito è inammissibile perché attiene a valutazioni di merito; (iv) l'impugnazione della provvisionale è inammissibile in Cassazione poiché il provvedimento provvisionale è destinato alla futura liquidazione definitiva e la Corte aveva motivato adeguatamente la misura; (v) la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della provvisionale è rigettata insieme agli altri mezzi. Pertanto i ricorsi sono stati rigettati, la condanna di merito (pena con sospensione condizionale e risarcimento/provvisionale) è confermata e i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile.
Norme richiamate
Rilevata come aggravante (abuso di relazione d'ufficio) che ha inciso sulla qualificazione del reato come aggravato; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della sussistenza dell'aggravante nel contesto fattuale.
Norma sostanziale che definisce il reato di appropriazione indebita; la sentenza conferma che le modalità di condotta e il rapporto di fiducia tra le parti hanno portato a ritenere sussistente l'elemento psicologico del reato (coscienza e volontà di appropriarsi di somme altrui).
art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'ipotesi di rinnovazione della prova dichiarativa quando la Corte d'appello riformi una sentenza di non doversi procedere; la Corte ha ritenuto che l'obbligo di rinnovazione opera solo se la riforma è basata su una diversa valutazione decisiva delle prove dichiarative, non quando la riforma derivi da un errore di diritto sul requisito di procedibilità.
art. 6, par. 3, lett. d) Convenzione EDU
Invocato in relazione al diritto di interloquire sulle prove dichiarative; la Corte ha escluso violazione perché non si è trattato di un ribaltamento fondato su valutazioni di testimonianze decisive che avrebbero imposto rinnovazione e contraddittorio.
art. 12, comma 2, d.lgs. n. 36 del 2018
Applicata come disciplina transitoria: la valutazione della condizione di procedibilità per reati divenuti procedibili a querela si ancore al momento dell'entrata in vigore del d.lgs.; ciò consente di sanare l'apparente tardività della querela antecedente, soprattutto se la persona offesa si è poi costituita parte civile rinnovando la volontà di punizione.
Richiamato in riferimento alla determinazione della provvisionale; la Corte ha ritenuto l'impugnazione inammissibile in Cassazione trattandosi di provvedimento provvisorio destinato alla successiva liquidazione definitiva.
Norma invocata per chiedere la sospensione dell'efficacia esecutiva della provvisionale; la Corte ha rigettato l'istanza, ritenendo infondate le ragioni riferite alla misura e alla situazione economica degli imputati.
Norma posta a base della condanna alle spese processuali a carico dei ricorrenti; la Corte ha disposto il pagamento delle spese e la rifusione di quelle della parte civile.
Massime di principio
- Se la Corte d'appello riforma una sentenza di "non doversi procedere" per un errore di diritto (es. errata valutazione della procedibilità), non sempre sorge l'obbligo di rinnovare le prove dichiarative: l'obbligo sussiste quando la riforma si fondi su una diversa valutazione decisiva di fonti dichiarative rispetto al primo grado.
- La disciplina transitoria del d.lgs. 36/2018 ancorerà la valutazione della condizione di procedibilità al momento dell'entrata in vigore del nuovo regime; una querela presentata prima o considerata tardiva può essere 'riadattata' alla nuova disciplina se vi è successiva manifestazione di volontà punitiva (es. costituzione di parte civile).
- Le valutazioni sulla rilevanza di documenti quali ricognizioni di debito sono, di regola, questioni di merito non sindacabili in Cassazione se non per vizio di diritto; contestarle richiede mostrare un errore di diritto o della motivazione.
- I provvedimenti che concedono una provvisionale nell'ambito di una condanna a risarcimento sono provvisori e la loro quantificazione è normalmente destinata alla liquidazione definitiva; pertanto la loro impugnabilità in Cassazione è limitata.
- Per ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva di una provvisionale ex art. 612 c.p.p. è necessario fornire elementi concreti e rilevanti (es. evidente sproporzione rispetto al danno o situazione economica comprovata) poiché i requisiti cautelari sono rigorosamente valutati.
- Le impugnazioni basate su vizi procedurali connesse alla mancata rinnovazione di prove testimoniali richiedono di dimostrare che la decisione di merito si regga su una diversa e decisiva valutazione delle dichiarazioni; se la riforma è per ragione giuridica autonoma (procedibilità), il giudizio sulle testimonianze può restare inalterato.
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