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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49984/2023 del 15/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Torino del 24/02/2023 che, riformando il Tribunale di Alessandria, li ha dichiarati colpevoli del reato di concorso in appropriazione indebita aggravata (art. 646 c.p. con aggravante art. 61 n. 11 c.p.), condannandoli e disponendo una provvisionale a favore della parte civile. Chiedono inoltre la sospensione dell'efficacia esecutiva della provvisionale ex art. 612 c.p.p. La difesa articola cinque motivi: (1) violazione dell'art. 603 comma 3-bis c.p.p. e dell'art. 6.3.d CEDU per mancata rinnovazione della prova dichiarativa quando la Corte d'appello ha riformato una sentenza di "non doversi procedere"; (2) errata interpretazione della disciplina transitoria (art. 12 comma 2 d.lgs. n.36/2018) sul termine della querela e sulla necessità di nuova manifestazione di volontà punitiva; (3) errore nel valorizzare come prova dirimente una ricognizione di debito (eccessiva qualificazione come confessione stragiudiziale) riferita a 24.722,15 euro; (4) vizio nella determinazione dell'importo della provvisionale ai sensi dell'art. 539 c.p. (contestazione di eccessività rispetto al danno); (5) istanza di sospensione dell'esecutività della provvisionale per eccesso di misura e condizioni economiche precarie degli imputati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi ritenendoli infondati o inammissibili. In sintesi: (i) non v'è violazione dell'art. 603 comma 3-bis c.p.p. né esigenza di rinnovazione delle prove dichiarative, perché la Corte d'appello ha riformato la decisione di "non doversi procedere" a causa di un errore di diritto (tardività della querela) e non per una diversa valutazione decisiva di prove dichiarative; (ii) la disciplina transitoria del d.lgs. 36/2018 (art. 12 comma 2) si applica e ancorando la valutazione della condizione di procedibilità al momento dell'entrata in vigore del nuovo regime, la querela antecedente o tardiva non preclude la procedibilità se la persona offesa ha successivamente rinnovato la volontà costituendosi parte civile; (iii) il motivo relativo alla ricognizione di debito è inammissibile perché attiene a valutazioni di merito; (iv) l'impugnazione della provvisionale è inammissibile in Cassazione poiché il provvedimento provvisionale è destinato alla futura liquidazione definitiva e la Corte aveva motivato adeguatamente la misura; (v) la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della provvisionale è rigettata insieme agli altri mezzi. Pertanto i ricorsi sono stati rigettati, la condanna di merito (pena con sospensione condizionale e risarcimento/provvisionale) è confermata e i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 61 n. 11 cod. pen.

    Rilevata come aggravante (abuso di relazione d'ufficio) che ha inciso sulla qualificazione del reato come aggravato; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della sussistenza dell'aggravante nel contesto fattuale.

  • art. 646 cod. pen.

    Norma sostanziale che definisce il reato di appropriazione indebita; la sentenza conferma che le modalità di condotta e il rapporto di fiducia tra le parti hanno portato a ritenere sussistente l'elemento psicologico del reato (coscienza e volontà di appropriarsi di somme altrui).

  • art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'ipotesi di rinnovazione della prova dichiarativa quando la Corte d'appello riformi una sentenza di non doversi procedere; la Corte ha ritenuto che l'obbligo di rinnovazione opera solo se la riforma è basata su una diversa valutazione decisiva delle prove dichiarative, non quando la riforma derivi da un errore di diritto sul requisito di procedibilità.

  • art. 6, par. 3, lett. d) Convenzione EDU

    Invocato in relazione al diritto di interloquire sulle prove dichiarative; la Corte ha escluso violazione perché non si è trattato di un ribaltamento fondato su valutazioni di testimonianze decisive che avrebbero imposto rinnovazione e contraddittorio.

  • art. 12, comma 2, d.lgs. n. 36 del 2018

    Applicata come disciplina transitoria: la valutazione della condizione di procedibilità per reati divenuti procedibili a querela si ancore al momento dell'entrata in vigore del d.lgs.; ciò consente di sanare l'apparente tardività della querela antecedente, soprattutto se la persona offesa si è poi costituita parte civile rinnovando la volontà di punizione.

  • art. 539 cod. pen.

    Richiamato in riferimento alla determinazione della provvisionale; la Corte ha ritenuto l'impugnazione inammissibile in Cassazione trattandosi di provvedimento provvisorio destinato alla successiva liquidazione definitiva.

  • art. 612 cod. proc. pen.

    Norma invocata per chiedere la sospensione dell'efficacia esecutiva della provvisionale; la Corte ha rigettato l'istanza, ritenendo infondate le ragioni riferite alla misura e alla situazione economica degli imputati.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma posta a base della condanna alle spese processuali a carico dei ricorrenti; la Corte ha disposto il pagamento delle spese e la rifusione di quelle della parte civile.

Massime di principio

  • Se la Corte d'appello riforma una sentenza di "non doversi procedere" per un errore di diritto (es. errata valutazione della procedibilità), non sempre sorge l'obbligo di rinnovare le prove dichiarative: l'obbligo sussiste quando la riforma si fondi su una diversa valutazione decisiva di fonti dichiarative rispetto al primo grado.
  • La disciplina transitoria del d.lgs. 36/2018 ancorerà la valutazione della condizione di procedibilità al momento dell'entrata in vigore del nuovo regime; una querela presentata prima o considerata tardiva può essere 'riadattata' alla nuova disciplina se vi è successiva manifestazione di volontà punitiva (es. costituzione di parte civile).
  • Le valutazioni sulla rilevanza di documenti quali ricognizioni di debito sono, di regola, questioni di merito non sindacabili in Cassazione se non per vizio di diritto; contestarle richiede mostrare un errore di diritto o della motivazione.
  • I provvedimenti che concedono una provvisionale nell'ambito di una condanna a risarcimento sono provvisori e la loro quantificazione è normalmente destinata alla liquidazione definitiva; pertanto la loro impugnabilità in Cassazione è limitata.
  • Per ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva di una provvisionale ex art. 612 c.p.p. è necessario fornire elementi concreti e rilevanti (es. evidente sproporzione rispetto al danno o situazione economica comprovata) poiché i requisiti cautelari sono rigorosamente valutati.
  • Le impugnazioni basate su vizi procedurali connesse alla mancata rinnovazione di prove testimoniali richiedono di dimostrare che la decisione di merito si regga su una diversa e decisiva valutazione delle dichiarazioni; se la riforma è per ragione giuridica autonoma (procedibilità), il giudizio sulle testimonianze può restare inalterato.

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