Sentenza del 26/06/2018 n. 4475 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Cartella di pagamento IRPEG - Omesso versamento IRPEG - Controllo formale della dichiarazione a norma dell'art. 36 - bis d.P.R. n. 600/1973 - Motivazione della cartella di pagamento - Onere assolto dall'Ufficio - Rettifica della dichiarazione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha contestato la cartella di pagamento relativa all'omesso versamento dell'IRPEG, sostenendo, in sostanza, che la motivazione fosse insufficiente e che non fosse adeguatamente spiegata la rettifica della dichiarazione dei redditi effettuata mediante controllo formale ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973. La controversia riguardava quindi la validità della cartella e l'assolvimento dell'onere motivazionale da parte dell'Ufficio.
La decisione
La contestazione è stata respinta ed è stata confermata la rettifica della dichiarazione e la conseguente cartella di pagamento. La Corte ha ritenuto sufficiente l'indicazione, anche sintetica, contenuta nell'atto, poiché idonea a rendere comprensibile che il recupero fiscale derivava dai dati dichiarati dal contribuente e dalla relativa rettifica. Il procedimento ex art. 36-bis consente modalità semplificate di recupero, senza impedire al contribuente di contestare successivamente nel merito la pretesa nelle sedi opportune. Nel caso concreto, tale possibilità di difesa non è stata adeguatamente utilizzata o considerata dalla società.
Norme richiamate
Art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
Nel controllo formale della dichiarazione, l'Amministrazione può recuperare somme sulla base dei dati contabili e dichiarativi forniti dal contribuente, con modalità semplificate. La motivazione della cartella può quindi essere sintetica, purché consenta di individuare il fondamento della pretesa.
La norma disciplina l'onere della prova. Nel contesto della controversia, l'Ufficio ha ritenuto assolto il proprio onere fornendo una motivazione sufficiente della ripresa fiscale, mentre il contribuente avrebbe dovuto formulare e provare le contestazioni di merito.
Cassazione, Sezione tributaria, sentenza n. 5728/2018
Il precedente è richiamato a sostegno della possibilità di utilizzare una motivazione sintetica per gli atti derivanti dal controllo automatizzato o formale, quando il contribuente possa comprendere la ragione della pretesa e difendersi efficacemente.
Massime di principio
- Nelle cartelle derivanti da controllo ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, non è normalmente richiesta una motivazione analitica come quella di un avviso di accertamento: è sufficiente che l'atto renda comprensibile la rettifica e l'origine delle somme richieste.
- La motivazione sintetica è legittima se il contribuente dispone degli elementi necessari per individuare l'errore o l'omesso versamento e per predisporre una difesa concreta.
- Il contribuente non può limitarsi a contestare genericamente la cartella per difetto di motivazione; deve indicare quali dati siano errati e, ove necessario, dimostrare la correttezza della dichiarazione o l'insussistenza del debito.
- Il controllo formale o automatizzato non impedisce contestazioni sul merito, ma tali contestazioni devono essere proposte tempestivamente e adeguatamente documentate nelle sedi previste.
- La semplificazione procedurale dell'art. 36-bis non elimina l'obbligo dell'Ufficio di rendere identificabile la pretesa fiscale, ma riduce il livello di dettaglio motivazionale richiesto quando la pretesa deriva direttamente dai dati dichiarati dal contribuente.
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