Sentenza del 26/06/2018 n. 42 - Comm. Trib. Prov. Rieti
Irpef - Accertamento con adesione - Verbale della Guardia di Finanza - Ricorso notificato a mezzo PEC e deposito telematico - Mancata apposizione della firma digitale o firma elettronica qualificata - Inammissibilità del ricorso - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile perché privo della sottoscrizione digitale richiesta. La firma del ricorso costituisce un elemento essenziale per la sua validità, anche quando l’atto sia notificato via PEC e depositato telematicamente. L’assenza di firma digitale o firma elettronica qualificata impedisce di considerare validamente formato il ricorso.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato un atto fondato su un verbale della Guardia di Finanza, nell’ambito di un procedimento di accertamento con adesione. Il ricorso è stato notificato tramite PEC e depositato telematicamente, ma non recava una firma digitale o una firma elettronica qualificata. La controversia riguardava quindi la validità formale e l’ammissibilità del ricorso telematico.
Norme richiamate
Art. 2 del D.M. n. 163/2013
Gli atti e i provvedimenti del processo tributario, nonché quelli relativi al procedimento attivato con l’istanza di reclamo e mediazione, possono essere formati come documenti informatici con firma elettronica qualificata o firma digitale.
La norma consente e disciplina la formazione informatica degli atti del processo tributario, richiedendo che siano sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale. La sottoscrizione del ricorso è considerata requisito essenziale di validità; la sua mancanza determina l’inammissibilità dell’impugnazione.
Massime di principio
- Nei ricorsi tributari telematici la notifica tramite PEC e il deposito informatico non sostituiscono l’obbligo di sottoscrivere l’atto con firma digitale o firma elettronica qualificata.
- La firma digitale del ricorso è un requisito essenziale di validità e non una mera formalità: la sua omissione può comportare l’inammissibilità del ricorso.
- Prima della notifica e del deposito di un ricorso telematico occorre verificare che il file sia firmato digitalmente dal difensore o dal soggetto legittimato e che la firma risulti valida.
- La regolarità della trasmissione via PEC non sana automaticamente l’assenza della firma digitale sull’atto principale.
- In situazioni analoghe, eventuali eccezioni sull’assenza di firma devono essere valutate alla luce delle norme processuali applicabili e della possibilità concreta di sanatoria, ma l’orientamento descritto considera la sottoscrizione un requisito essenziale.
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