Sentenza del 26/06/2018 n. 600 - Comm. Trib. Prov. Torino
IMPOSTA SUCCESSIONI E DONAZIONI * Donazioni - Liberalità indirette - Voluntary disclosure - Rilevanza - Non Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa voluntary disclosure presentata dal soggetto che aveva effettuato le liberalità indirette è stata ritenuta irrilevante ai fini dell’accertamento dell’imposta sulle donazioni, poiché non costituiva una dichiarazione resa dal beneficiario interessato. Di conseguenza, l’accertamento fondato esclusivamente su tale dichiarazione non poteva considerarsi valido.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di accertare le liberalità indirette sulla base di una dichiarazione resa, nell’ambito della voluntary disclosure, dal disponente e non dal beneficiario. L’art. 56-bis del D.Lgs. n. 346/1990 consente l’accertamento delle liberalità indirette solo quando la loro esistenza risulti da dichiarazioni rese dall’interessato in procedimenti diretti all’accertamento di tributi. Per interessato deve intendersi il beneficiario della liberalità, che è il soggetto passivo dell’imposta sulle donazioni ai sensi dell’art. 5, comma 1, del medesimo decreto.
Norme richiamate
Art. 1 D.Lgs. n. 346/1990
Individua l’ambito dell’imposta sulle successioni e donazioni, applicabile anche alle liberalità che rientrano nella disciplina prevista dal decreto.
Art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 346/1990
Individua nel beneficiario della donazione il soggetto passivo dell’imposta sulle donazioni; tale qualificazione rileva anche per stabilire chi debba essere considerato l’interessato ai sensi dell’art. 56-bis.
Art. 56-bis D.Lgs. n. 346/1990
Le liberalità indirette possono essere accertate quando la loro esistenza risulti da dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi.
La norma richiede che la dichiarazione provenga dal beneficiario della liberalità, soggetto passivo dell’imposta. La dichiarazione del disponente, anche se resa nell’ambito della voluntary disclosure, non è sufficiente a integrare il presupposto previsto dalla disposizione.
Massime di principio
- Ai fini dell’accertamento delle liberalità indirette, occorre verificare non solo il contenuto della dichiarazione, ma anche l’identità del soggetto che l’ha resa.
- La dichiarazione del disponente non può essere automaticamente equiparata a quella del beneficiario, poiché il beneficiario è il soggetto passivo dell’imposta sulle donazioni.
- Una voluntary disclosure presentata dal soggetto che ha trasferito le somme o i beni non costituisce, di per sé, una dichiarazione dell’interessato rilevante ai sensi dell’art. 56-bis.
- In situazioni analoghe, l’Amministrazione deve dimostrare che l’esistenza della liberalità indiretta risulti da una dichiarazione resa dal beneficiario nell’ambito di un procedimento tributario; in mancanza, l’accertamento fondato esclusivamente sulla dichiarazione del disponente è contestabile.
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