Sentenza del 26/06/2018 n. 840 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
DOGANE - rettifica della dichiarazione - proroga del termine di accertamento nel caso di atti perseguibili penalmente in mancanza di presentazione (da parte dell'Ufficio) di apposita denuncia: sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di rettifica e accertamento con cui l'Agenzia delle Dogane aveva recuperato 163.426,25 euro a titolo di dazio antidumping, ritenendo che gli accessori per tubi importati dalla società N. H. P. F. LTD fossero di origine cinese e non taiwanese. La società ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione dell'azione di accertamento, sostenendo che l'Ufficio avesse notificato l'atto oltre il termine ordinario. L'Agenzia ha sostenuto che, trattandosi di fatti perseguibili penalmente, il termine per la rettifica fosse prorogato anche in assenza di una formale denuncia penale.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso dichiarando prescritta la pretesa. In appello, la Commissione ha riformato integralmente la sentenza, accogliendo l'appello dell'Agenzia delle Dogane e confermando l'atto impositivo. Ha stabilito che, quando l'obbligazione doganale deriva da un fatto perseguibile penalmente, la proroga del termine opera indipendentemente dalla presentazione di una formale notizia di reato, poiché è sufficiente che il fatto sia qualificabile come penalmente perseguibile ai fini amministrativi. Il termine decorre, in tale ipotesi, dalla definitività del decreto o della sentenza penale. È stata inoltre riconosciuta la legittimazione passiva sia del dichiarante sia del debitore in caso di rappresentanza indiretta; gli accertamenti OLAF sono stati ritenuti idonei a fondare la rettifica; la buona fede dell'importatore non è stata considerata sufficiente a escludere l'obbligazione doganale. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 221 del Codice Doganale Comunitario
La comunicazione al debitore dell'importo dei dazi dovuti non può essere effettuata tre anni dopo la data in cui è sorta l'obbligazione doganale; qualora l'obbligazione sorga a seguito di un atto perseguibile penalmente, la comunicazione può essere effettuata anche dopo tale termine, alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti.
Il termine ordinario triennale per la comunicazione dei dazi è derogato quando la mancata contabilizzazione deriva da un fatto perseguibile penalmente. La proroga non richiede necessariamente la presentazione di una formale denuncia o l'avvio di un procedimento penale: è sufficiente la qualificabilità penale del fatto ai fini amministrativi. In tale situazione, il termine decorre dalla definitività del decreto o della sentenza penale.
Art. 243 del Codice Doganale Comunitario
Il termine è sospeso a partire dal momento in cui è presentato ricorso e per la durata del relativo procedimento.
La proposizione di un ricorso sospende il decorso del termine previsto per la comunicazione dell'obbligazione doganale per tutta la durata del procedimento.
Art. 201 del Codice Doganale Comunitario
In caso di rappresentanza indiretta, il dichiarante e il soggetto per conto del quale è presentata la dichiarazione sono entrambi debitori dell'obbligazione doganale; pertanto il dichiarante non può contestare la propria legittimazione passiva per il solo fatto di aver agito per conto di altri.
Art. 220 del Codice Doganale Comunitario
La disciplina richiamata riguarda i rapporti tra Stato membro e Comunità Europea e non è stata ritenuta applicabile, nel caso esaminato, per escludere la pretesa nei confronti dell'importatore. Inoltre, la buona fede dell'importatore non basta a escludere il debito doganale quando non ricorra un errore imputabile a un comportamento attivo dell'autorità doganale.
Regolamento CE n. 803/2009
Il regolamento, richiamato nel contesto delle indagini comunitarie, ha istituito un dazio antidumping sulle importazioni dei prodotti interessati, con abrogazione della precedente esenzione.
Massime di principio
- In materia doganale, il termine ordinario per rettificare o comunicare maggiori dazi può essere prorogato quando i fatti alla base dell'omesso pagamento sono astrattamente perseguibili penalmente, anche senza una formale denuncia presentata dall'Ufficio.
- La qualificazione penale del fatto può essere compiuta dall'autorità doganale ai fini amministrativi; non è indispensabile che sia già iniziato un procedimento penale.
- Quando opera la proroga collegata al fatto penalmente perseguibile, occorre verificare la data in cui il procedimento penale si conclude definitivamente, poiché da tale momento può decorrere il termine rilevante per l'accertamento.
- Nella rappresentanza indiretta, sia il dichiarante sia il soggetto rappresentato possono essere considerati debitori dei dazi; il dichiarante non è automaticamente estraneo alla pretesa doganale.
- Le risultanze delle indagini OLAF possono costituire una base probatoria adeguata per una rettifica doganale, soprattutto quando siano supportate da verifiche sull'origine effettiva delle merci.
- La buona fede dell'importatore, da sola, non elimina l'obbligazione doganale né impedisce il recupero dei dazi, salvo che ricorrano specifici presupposti di errore imputabile all'autorità doganale.
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