Sentenza del 26/06/2018 n. 157 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
Equitalia Nord Spa, comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e preavviso di fermo amministrativo - Sussistenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e il conseguente preavviso di fermo amministrativo, contestando sostanzialmente la pendenza e la legittimità dei debiti tributari. Tuttavia, non ha prodotto quietanze, ricevute o altra documentazione idonea a dimostrare l'estinzione delle cartelle esattoriali, né ha fornito elementi sufficienti per provare di non aver ricevuto o conosciuto gli atti precedenti. Dagli atti risultava invece che la pretesa impositiva era stata validamente notificata e non era stata tempestivamente opposta.
La decisione
La Commissione ha ritenuto legittimo l'intero iter di accertamento e riscossione, considerando non sufficiente la mera dichiarazione della contribuente di non conoscere la pendenza tributaria. Poiché la contribuente non ha dimostrato il pagamento dei tributi né altri fatti impeditivi o estintivi del debito, i ricorsi riuniti sono stati respinti e sono state confermate la ritualità e la legittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e del preavviso di fermo amministrativo.
Massime di principio
- Quando il contribuente contesta una procedura di riscossione sostenendo di aver pagato il debito, deve fornire documentazione concreta, come quietanze, ricevute o estratti contabili; la mera affermazione del pagamento non è sufficiente.
- Se l'Amministrazione dimostra che le cartelle e gli atti presupposti sono stati regolarmente notificati e non sono stati impugnati nei termini, la pretesa tributaria può considerarsi consolidata.
- La semplice dichiarazione di non conoscenza del debito non supera la presunzione derivante da una notifica formalmente valida; occorre contestare specificamente la notifica o dimostrarne l'inesistenza o invalidità.
- Le misure cautelari o esecutive della riscossione, come l'iscrizione ipotecaria e il fermo amministrativo, possono essere ritenute legittime se fondate su debiti esistenti, regolarmente notificati e non estinti.
- In casi analoghi è opportuno verificare tempestivamente le notifiche, la prescrizione, l'eventuale pagamento o sgravio e la corretta formazione del debito, producendo in giudizio tutta la documentazione disponibile.
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