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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27753/2023 del 02/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Il ricorrente aveva svolto l'attività di curatore fallimentare per molti anni e, cessato l'incarico, aveva chiesto la liquidazione del compenso con imputazione all'erario della parte eccedente le disponibilità della procedura. Il tribunale aveva liquidato il compenso, ma senza porre espressamente a carico dell'erario l'eccedenza rispetto all'attivo fallimentare; successivamente aveva anche respinto l'istanza di correzione, ritenendo l'attività svolta minimale per il ricorso a consulenti e coadiutore. Con il ricorso per cassazione il curatore ha denunciato, da un lato, violazione o falsa applicazione delle norme sulla liquidazione del compenso del curatore e sulla misura del compenso professionale, nonché dell'art. 36 Cost., e, dall'altro, omessa pronuncia sulla domanda di attribuzione all'erario dell'importo eccedente le disponibilità fallimentari, richiamando le norme del d.m. n. 570/2002 e del d.P.R. n. 115/2002.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile. Ha rilevato che il decreto impugnato era già stato oggetto di precedente cassazione con rinvio da parte della stessa Corte con ordinanza n. 30069/2022; applicando il principio di unità della decisione, ha ritenuto che la mancata riunione delle impugnazioni e la sopravvenuta definizione di una di esse precludessero l'esame dell'altro ricorso autonomamente proposto. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, e ha compensato le spese per mancata attività difensiva dell'intimato.

Norme richiamate

  • art. 39 l.fall.

    richiamato quale norma sulla liquidazione del compenso del curatore fallimentare, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione per l'improcedibilità del ricorso

  • art. 2230 c.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme sulla prestazione d'opera intellettuale e professionale

  • art. 2232 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di esecuzione della prestazione professionale

  • art. 2233 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di compenso del professionista

  • art. 2234 c.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme sulla disciplina del compenso

  • art. 36 Cost.

    invocato dal ricorrente a sostegno del diritto a un compenso adeguato

  • artt. 1 e 2 d.m. n. 570/2002

    richiamati dal ricorrente in relazione alla liquidazione del compenso del curatore

  • artt. 146-299 d.P.R. n. 115/2002

    richiamati dal ricorrente in tema di anticipazione/posta a carico dell'erario delle spese o dei compensi non coperti dall'attivo

  • Cass. n. 12430/2010

    richiamata per il principio secondo cui la mancata riunione di più impugnazioni non incide sulla validità della decisione già resa ma rende improcedibile l'altra impugnazione

  • Cass. n. 12038/2014

    richiamata nello stesso senso sul principio di unità della decisione

  • Cass. n. 7096/2016

    richiamata nello stesso senso sul principio di unità della decisione

  • Cass., sez. un., n. 20621/2023

    richiamata per i presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato in caso di improcedibilità

Massime di principio

  • Quando contro una stessa decisione risultano proposte più impugnazioni e la Corte definisce una di esse senza avere notizia della pluralità dei gravami, la mancata riunione non incide sulla validità della decisione già resa, ma preclude l'esame dell'altra impugnazione, che diviene improcedibile in forza del principio di unità della decisione.
  • L'improcedibilità del ricorso preclude alla Corte di esaminare le censure di merito relative alla liquidazione del compenso del curatore fallimentare e alla sua eventuale posta a carico dell'erario.
  • In caso di improcedibilità del ricorso, il giudice di legittimità può dare atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
  • Se la parte intimata non svolge attività difensiva, può essere disposta la compensazione delle spese di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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