Cassazione Civile, Ordinanza n. 17350/2024 del 24/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento ex legge Pinto. In una prima fase, la corte d'appello, quale giudice designato, aveva liquidato a favore di una delle due parti la somma di euro 646,66 a titolo di equo indennizzo e aveva rigettato la domanda dell'altro richiedente. Entrambe le parti avevano poi proposto opposizione e la corte d'appello, in composizione collegiale, con decreto n. 3122 del 18 luglio 2022, aveva rigettato l'opposizione. Avverso tale decreto entrambe le parti hanno proposto ricorso per cassazione: i ricorrenti principali hanno censurato il provvedimento, mentre il Ministero ha svolto controricorso e ricorso incidentale. La Corte di cassazione, però, ha rilevato d'ufficio e in via assorbente che nessuna delle parti aveva depositato la copia autentica del provvedimento effettivamente impugnato, cioè il decreto collegiale reso all'esito dell'opposizione; agli atti risultava soltanto il decreto emesso nella fase monitoria dal giudice designato. Poiché il deposito della decisione impugnata è adempimento richiesto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. e condizione funzionale all'esame del ricorso, sia il ricorso principale sia quello incidentale sono stati dichiarati improcedibili.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale, rilevando il mancato deposito della copia autentica del decreto impugnato ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. Ha inoltre precisato che non era sufficiente il deposito del decreto emesso nella fase monitoria, perché l'unico provvedimento impugnabile era quello collegiale emesso a seguito dell'opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001. Le spese sono state compensate integralmente tra le parti.
Norme richiamate
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
deposito della copia autentica della decisione impugnata
Il deposito della decisione impugnata è un adempimento necessario e funzionale all'esame del ricorso per cassazione; la sua mancanza comporta improcedibilità del ricorso e non integra un mero vizio formale.
art. 5-ter della legge n. 89 del 2001
Il provvedimento impugnabile in cassazione, nel procedimento di equo indennizzo, è il decreto emesso dalla corte d'appello in composizione collegiale a seguito dell'opposizione, non quello adottato nella fase monitoria dal giudice designato.
La decisione riguarda un procedimento per equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il deposito della copia autentica del provvedimento impugnato è requisito essenziale di procedibilità: la sua omissione impedisce alla Corte di controllare il contenuto decisorio e motivazionale della sentenza o del decreto impugnato.
- Quando una decisione è resa all'esito di una fase di opposizione, il ricorso per cassazione deve avere a oggetto il provvedimento conclusivo di quella fase, non un precedente atto endoprocedimentale o monitorio privo di autonoma impugnabilità.
- L'improcedibilità per mancato deposito del provvedimento impugnato può essere rilevata anche se entrambe le parti hanno proposto impugnazione, principale e incidentale, e comporta la chiusura del giudizio di legittimità senza esame del merito.
- L'adempimento di cui all'art. 369 c.p.c. non ha natura meramente formale, ma è strumentale alla verifica della fondatezza del ricorso e alla stessa identificazione dell'oggetto dell'impugnazione.
Come è indicizzato
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