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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15056/2022 del 11/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina dall'espropriazione e demolizione di due unità immobiliari site all'ultimo piano di un edificio nel Comune di Pozzuoli, avvenute a seguito degli eventi bradisismici del 1983. Dopo l'annullamento, da parte del T.A.R. Campania, della delibera di adozione del piano di recupero e la conseguente caducazione del decreto di esproprio, i proprietari agirono per ottenere l'indennizzo per il "subìto detrimento" previsto dalla normativa speciale richiamata in sentenza. Il Tribunale accolse la domanda e condannò in solido Presidenza del Consiglio e Comune; la Corte d'appello, invece, escluse la legittimazione passiva del Comune, ritenendo riferibile alla Presidenza del Consiglio l'attività del Sindaco quale Ufficiale di Governo, e rideterminò in diminuzione l'importo dovuto, escludendo dal valore indennizzabile un vano abusivo, correggendo la data di riferimento della valutazione, il criterio di rivalutazione e detraendo il valore residuo dell'area di sedime. I proprietari ricorsero con sei motivi: 1) omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello della Presidenza; 2) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per avere la Corte d'appello rilevato d'ufficio l'abusività di un vano; 3) nullità/motivazione apparente sulla stessa abusività; 4) violazione di legge e travisamento della prova sul valore e sulle caratteristiche fisiche degli immobili; 5) erronea regolazione delle spese per mancata compensazione nei confronti del Comune; 6) extrapetizione e violazione delle norme sulle spese per aver ridotto il compenso di primo grado senza specifica impugnazione. La Presidenza del Consiglio propose ricorso incidentale con un motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., deducendo l'omesso esame della pretesa abusività integrale di una delle unità immobiliari, che avrebbe dovuto escludere il diritto all'indennizzo o ridurne ulteriormente l'importo. Il Comune eccepì inoltre la tardività del ricorso principale, sostenendo che la notifica fosse avvenuta oltre il termine lungo; la Corte ha però ritenuto che la prima notifica, ancorché effettuata alla parte personalmente via PEC anziché al difensore costituito, fosse nulla e sanata ex tunc dalla successiva notificazione corretta effettuata il giorno dopo, sicché il ricorso era tempestivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi riuniti. Ha respinto l'eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso principale, qualificando come nulla e sanata la prima notifica effettuata al Comune. Ha poi dichiarato infondati o inammissibili i sei motivi dei proprietari: ha ritenuto implicito il rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'appello, ha escluso la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato perché l'abusività del vano era elemento costitutivo della pretesa indennitaria e poteva essere esaminata d'ufficio sulla base delle prove, ha escluso il vizio di motivazione apparente e il riesame del fatto, ha dichiarato inammissibile il motivo sul travisamento delle prove, e ha respinto le doglianze sulle spese applicando il principio di soccombenza e il criterio di proporzionalità al valore effettivamente riconosciuto. È stato respinto anche il ricorso incidentale della Presidenza, perché il tema dell'eventuale irregolarità urbanistica dell'immobile era stato comunque esaminato dalla Corte territoriale, con motivazione ritenuta sufficiente a escludere il vizio di omesso esame. Le spese di legittimità sono state compensate tra i proprietari e la Presidenza del Consiglio per reciproca soccombenza; i proprietari sono stati invece condannati in solido a rifondere le spese al Comune di Pozzuoli.

Norme richiamate

  • art. 15-sexies, comma 3, d.l. n. 560/1995

    Norma speciale posta a fondamento della domanda di indennizzo per il "subìto detrimento" conseguente agli eventi bradisismici e all'espropriazione/demolizione degli immobili.

  • art. 6-bis d.l. n. 180/1998

    Norma integrativa della disciplina dell'indennizzo speciale invocato dagli attori.

  • art. 327 c.p.c.

    In mancanza di notificazione della sentenza si applica il termine lungo per proporre ricorso per cassazione.

  • art. 155, comma 2, c.p.c.

    Il computo del termine si effettua secondo il calendario comune.

  • art. 330, comma 1, c.p.c.

    La notificazione del ricorso per cassazione va eseguita presso il difensore costituito; la notifica alla parte personalmente è nulla, non inesistente.

  • art. 342 c.p.c.

    Il suo richiamo serve a contestare la specificità dell'appello; la Corte ha ritenuto implicito il rigetto dell'eccezione quando l'appello è esaminato nel merito.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato per dedurre ultrapetizione o omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio perché il giudice può rilevare questioni incidenti sull'esistenza del diritto azionato e può riformare d'ufficio le spese in conseguenza della decisione di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte esamina il materiale probatorio acquisito nel contraddittorio e può trarne elementi sulla abusività dell'immobile.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è sufficiente se espone che i consulenti d'ufficio non hanno rinvenuto titoli abilitativi e gli attori non hanno allegato un titolo edilizio.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Non può essere utilizzato per sollecitare un nuovo esame del fatto o del materiale probatorio.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    La nullità della sentenza per omessa motivazione o omessa pronuncia non sussiste quando la decisione di merito implica il rigetto della questione pregiudiziale o è adeguatamente motivata.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 il vizio riguarda solo l'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti, non la semplice insufficienza della motivazione o il riesame del merito.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza come regola generale.

  • art. 92 c.p.c.

    Nel testo applicabile ratione temporis la compensazione era possibile solo per soccombenza reciproca o per gravi ed eccezionali ragioni da indicare espressamente; in mancanza, opera la soccombenza.

  • d.m. n. 55 del 2014, art. 5, comma 1

    Nei giudizi di condanna al pagamento di somme o alla liquidazione di danni, per le spese si ha riguardo di norma alla somma effettivamente attribuita alla parte vittoriosa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La notificazione dell'impugnazione eseguita alla parte personalmente anziché presso il difensore costituito non è inesistente, ma nulla; se tempestivamente rinnovata in forma corretta, la nullità è sanata con effetto ex tunc.
  • Quando il giudice di merito esamina nel merito una questione pregiudiziale o un'eccezione di rito, il rigetto dell'eccezione può risultare anche implicitamente dalla decisione, senza necessità di una specifica statuizione espressa.
  • L'abusività urbanistica di un immobile incide sul suo valore economico ai fini della quantificazione di un'indennità o di un ristoro: un bene abusivo non può essere valorizzato come se fosse legittimamente edificato.
  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non consente il riesame del fatto né una rivalutazione del materiale istruttorio; è censurabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso.
  • Le doglianze formulate in modo generico, senza indicare la specifica norma violata o con l'evidente intento di ottenere un nuovo giudizio di merito, sono inammissibili.
  • Nel regime applicabile ratione temporis, la compensazione delle spese richiede specifiche ragioni derogatorie; in difetto, il giudice applica il principio di soccombenza e può ridurre le spese in proporzione alla somma effettivamente riconosciuta, non a quella originariamente domandata.
  • L'appello che investe il capo principale della decisione attribuisce al giudice del gravame il potere di riformare anche il capo sulle spese, quale conseguenza accessoria della nuova regolazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di liteCompravendita immobiliareConformità urbanistica e catastaleInadempimento
RamiProcesso civileImmobiliareObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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