Cassazione Civile, Ordinanza n. 02570/2023 del 27/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società impugnava avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, riguardanti un complesso immobiliare destinato all'esercizio ferroviario. In primo grado il ricorso era stato rigettato; in appello la CTR aveva confermato la pretesa ritenendo che, pur escludendo la titolarità di diritti reali sugli immobili in capo alla società, fossero comunque soggetti passivi ICI anche i concessionari di beni demaniali. In cassazione la società deduceva: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 360, nn. 4 e 5, c.p.c.; 2) violazione/falsa applicazione dell'art. 3 d.lgs. 504/1992, sostenendo di non essere né proprietaria, né titolare di diritti reali, né concessionaria, ma mera comodataria delle aree, con conseguente insussistenza del presupposto impositivo ICI.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi. Ha affermato che la sentenza di appello era affetta da motivazione apparente, perché, dopo aver escluso rapporti reali tra la società e gli immobili, si era limitata ad affermare in astratto che l'ICI è dovuta anche dai concessionari di aree demaniali, senza però spiegare se la società avesse effettivamente, in concreto, la qualità di concessionaria. Poiché tale aspetto costituiva il thema decidendum e il presupposto dell'imposta, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, anche per le spese, affinché verifichi la natura del rapporto tra Regione Puglia e società e, quindi, la sussistenza o meno di un diritto reale di godimento o di concessione idoneo a fondare il prelievo fiscale.
Norme richiamate
La sentenza deve esporre una motivazione effettiva e intellegibile; la motivazione solo apparente integra nullità della decisione.
Il vizio di motivazione apparente è deducibile come nullità della sentenza, mentre il ricorso richiamava anche il vizio di motivazione.
art. 111 Cost.
L'obbligo di motivazione è costituzionalmente imposto e la sua violazione determina nullità.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36
Anche la sentenza tributaria deve indicare i motivi in modo tale da rendere percepibile il percorso logico del giudice.
È richiamato come norma sulla soggettività passiva ICI; la Corte evidenzia che occorre accertare in concreto se il rapporto del soggetto con l'immobile integri un titolo rilevante ai fini dell'imposta.
Massime di principio
- La motivazione è apparente, e la sentenza è nulla, quando il giudice enuncia formalmente le conclusioni ma non espone il percorso logico-giuridico che consente di comprendere perché quelle conclusioni siano state raggiunte, soprattutto sui punti decisivi della controversia.
- In materia di ICI, l'accertamento della soggettività passiva richiede la verifica concreta del titolo in forza del quale il bene è nella disponibilità del contribuente; non basta un richiamo astratto alla regola che assoggetta all'imposta anche i concessionari di beni demaniali se non è accertata in fatto la sussistenza della concessione.
- Quando il thema decidendum concerne la natura del rapporto tra contribuente e immobile, il giudice di merito deve esaminare le risultanze documentali e dare conto delle ragioni per cui ritiene esistente o inesistente un diritto reale, una concessione o un diverso titolo di detenzione rilevante ai fini impositivi.
- La cassazione per motivazione apparente comporta il rinvio al giudice di merito affinché riesamini il fatto decisivo omesso e verifichi il presupposto dell'imposta alla luce della normativa applicabile.
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