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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 798/2022 del 13/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. per indebita compensazione di crediti inesistenti (somma C 72.526,75), denunciando la nullità/ carenza di "autonoma motivazione" del provvedimento genetico quanto al fumus commissi delicti e deducendo la violazione dell'art. 324 comma 7 cod.proc.pen. per aver il Tribunale integrato invece di annullare il decreto. In particolare la ricorrente sosteneva che il G.I.P. aveva operato un mero richiamo per relationem alle informative di Polizia Tributaria senza un effettivo vaglio degli atti e senza una specifica motivazione riferita alla posizione personale di Yu, mentre il Tribunale del riesame avrebbe illegittimamente supplito la carenza motivazionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Il Collegio ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (S.U. n. 18954/2016, Capasso) secondo cui il Tribunale del riesame deve annullare il decreto solo se privo di autonoma valutazione; può invece integrare la motivazione quando questa sussista ed appaia apprezzabile. Nel caso concreto è stato ritenuto che il G.I.P. avesse operato un'apprezzabile valutazione motivazionale, pur facendo rinvio alle informative di PG, e che il Tribunale del riesame avesse legittimamente confermato/integtrato la motivazione. È stato inoltre osservato che, trattandosi di meccanismo illecito unitario e di posizioni sostanzialmente analoghe tra gli indagati, una motivazione unitaria era consentita. Conseguentemente il ricorso è infondato e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 322 cod.proc.pen.

    Richiamato nel testo come norma richiamante il rito cautelare; non decisivo ai fini della questione motivazionale trattata dalla Corte

  • art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Norma sostanziale relativa alla fattispecie di indebita compensazione contestata (presupposto del fumus del reato)

  • art. 17 d.lgs. n. 241 del 1997

    Richiamato in relazione all'uso illegittimo della compensazione fiscale con crediti inesistenti

  • art. 324 comma 7 cod.proc.pen.

    Prevede il rinvio al regime del riesame e rimanda alla disciplina applicabile; nella giurisprudenza interpretata insieme all'art. 309 comma 9 per definire il potere del Tribunale del riesame di annullare o integrare la motivazione

  • art. 309 comma 9 cod.proc.pen.

    Norma che attribuisce al Tribunale del riesame il potere di annullare il provvedimento genetico se privo di motivazione o autonoma valutazione; applicabile, per effetto del rinvio, al sequestro tramite art. 324 comma 7

  • art. 125 comma 3 cod.proc.pen.

    Richiamato nella censura sulla motivazione; riguarda i limiti della motivazione e il diritto di difesa nel contraddittorio (contestuale alla valutazione della motivazione)

  • art. 292 comma 2 lett. c) cod.proc.pen.

    Richiamato nella contestazione formale della motivazione; attiene agli elementi dell'atto di citazione/impugnazione e al dovere di specificità

  • art. 321 cod.proc.pen.

    Norma sul decreto di sequestro e motivazione richiesta per l'adozione di misure cautelari reali; rilevante nel quadro del controllo sulla motivazione del provvedimento

  • Giurisprudenza Sezioni Unite, S.U. n. 18954 del 31/03/2016 (Capasso)

    Principio applicato: il Tribunale del riesame deve annullare il provvedimento solo se privo di autonoma valutazione; può integrare la motivazione quando questa esista ed sia apprezzabile; la motivazione per relationem è ammessa nei limiti già fissati dalle Sezioni Unite

Massime di principio

  • Il Tribunale del riesame può integrare la motivazione del provvedimento genetico solo se quest'ultima sussiste ed è apprezzabile; deve annullare il provvedimento se manca una autonoma valutazione.
  • La motivazione per relationem è ammessa anche nei provvedimenti cautelari purché il documento richiamato sia legittimo, la sua motivazione sia congrua e il giudice dimostri di avere preso cognizione del suo contenuto sostanziale.
  • Quando più indagati risultano coinvolti in un meccanismo illecito unitario e le posizioni sono analoghe, è possibile una motivazione unitaria senza ripetere punto per punto le argomentazioni per ciascun soggetto, purché il giudice svolga un effettivo vaglio degli elementi decisivi per ciascuna posizione.
  • È onere del ricorrente dimostrare la effettiva diversità della propria posizione rispetto agli altri indagati per rendere inadeguata una motivazione unitaria; in mancanza, la valutazione unitaria è legittima.
  • Il rinvio a informative o atti di polizia giudiziaria non esonera il giudice dall'indicare il nesso tra i fatti da provare e le singole posizioni soggettive.

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