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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15381/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall’omesso versamento, per gli anni 2012, 2013 e 2014, di IVA, IRES e IRAP dovute da una società poi scissa e successivamente confluita, tramite operazioni societarie, nella resistente. A seguito di comunicazioni di irregolarità ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972, la società si è avvalsa della definizione agevolata prevista dall’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 462/1997, pagando in misura ridotta le sanzioni e rateizzando tributi e interessi. In seguito ha chiesto il rimborso delle somme versate a titolo di sanzioni ridotte e dei relativi interessi, sostenendo che l’omesso pagamento fosse dovuto a causa di forza maggiore per la propria asserita impotenza finanziaria derivante dal ritardo di ANAS nei pagamenti per lavori eseguiti. L’Amministrazione ha resistito eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità della domanda perché la definizione agevolata avrebbe estinto irreversibilmente l’obbligazione sanzionatoria; nel merito, ha negato la forza maggiore e la stessa impotenza finanziaria. La CTP aveva rigettato il ricorso della società, mentre la CGT di secondo grado aveva accolto l’appello ritenendo configurabile la forza maggiore e quindi rimborsabili le sanzioni. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione dell’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 462/1997, per avere la sentenza ritenuto rimborsabili sanzioni definite in via agevolata; violazione dell’obbligo di motivazione ex art. 36 d.lgs. n. 546/1992 e art. 132 c.p.c., per motivazione ritenuta apparente sul primo profilo fattuale; ulteriore violazione degli stessi parametri motivazionali per la parte in cui la Corte di merito avrebbe apoditticamente ritenuto dimostrato che la capogruppo non avesse assunto anche gli omessi versamenti delle controllate.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo che la definizione agevolata delle sanzioni ex art. 2, comma 2, d.lgs. n. 462/1997 comporti l’irrevocabile definizione della relativa obbligazione sanzionatoria e precluda al contribuente di chiedere successivamente il rimborso delle somme pagate in tale sede. Ha quindi affermato che la scelta del contribuente di aderire alla definizione agevolata integra una modalità di composizione transattiva della pretesa fiscale incompatibile con una successiva revoca o contestazione della sanzione già definita. I motivi secondo e terzo, relativi al vizio di motivazione, sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 2, d.lgs. n. 462 del 1997

    definizione agevolata delle sanzioni

    Il pagamento della sanzione in misura ridotta a seguito di comunicazione di irregolarità definisce irrevocabilmente la posizione sanzionatoria e preclude la successiva richiesta di rimborso, perché il contribuente ha scelto volontariamente una modalità di composizione della pretesa fiscale.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    comunicazione di irregolarità

    Costituisce il presupposto procedimentale della definizione agevolata della pretesa tributaria e delle sanzioni.

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972

    comunicazione di irregolarità

    Costituisce il presupposto procedimentale della definizione agevolata della pretesa tributaria e delle sanzioni.

  • art. 6 del d.lgs. n. 472 del 1997

    La forza maggiore rileva come possibile causa di esclusione della sanzione, ma la sua deduzione resta distinta dalla diversa e successiva questione della ripetizione delle somme pagate in definizione agevolata.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma invocata per la censura di violazione di legge sul primo motivo di ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Norma invocata per la censura di nullità della sentenza per difetto di motivazione sui motivi secondo e terzo.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato quale parametro dell’obbligo di motivazione delle sentenze tributarie.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato quale parametro dell’obbligo di motivazione della sentenza civile e, per rinvio, della sentenza tributaria.

Massime di principio

  • La definizione agevolata delle sanzioni tributarie ex art. 2, comma 2, d.lgs. n. 462/1997 produce un effetto preclusivo definitivo sulla pretesa sanzionatoria, sicché il contribuente che vi aderisca non può successivamente domandare il rimborso delle somme versate a tale titolo.
  • Il pagamento della sanzione in misura ridotta costituisce una scelta volontaria di regolarizzazione della posizione fiscale che integra una forma di composizione dell’originaria controversia con l’Amministrazione e rende incompatibile la revoca unilaterale dell’adesione.
  • La deduzione della forza maggiore come causa di non debenza della sanzione è questione distinta dalla possibilità di ripetere quanto pagato in virtù di una definizione agevolata già perfezionata; una volta perfezionata la definizione, non è consentito rimettere in discussione la sanzione definita.
  • Quando un motivo di ricorso in cassazione è accolto perché decisivo, i motivi ulteriori che investono questioni logicamente subordinate o dipendenti restano assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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