Cassazione Penale, Sentenza n. 42136/2024 del 15/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente, tramite difensore, ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., avendo richiesto in sede di conclusioni la pronuncia di non punibilità ai sensi di tale norma. Si osserva che il Tribunale non ha espresso alcuna valutazione sulla richiesta e la sentenza impugnata è priva di motivazione su questo punto. Pur avendo il Tribunale riconosciuto la circostanza attenuante della lieve entità (art. 4, comma 3 L. 110/1975), ciò non esclude automaticamente la declaratoria di non punibilità per particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis; pertanto l'omessa decisione sulla istanza di 131-bis costituisce vizio che giustifica l'annullamento.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la doglianza sulla mancata pronuncia in ordine all'art. 131-bis cod. pen. Ha annullato la sentenza del Tribunale di Cosenza limitatamente alla mancata valutazione della richiesta di applicazione dell'art. 131-bis e ha rinviato al Tribunale di Cosenza per un nuovo esame, chiedendo di esprimersi esplicitamente e motivatamente sulla domanda di applicazione della causa di non punibilità. La Corte ha inoltre precisato che il riconoscimento della lieve entità non impedisce, di per sé, la valutazione favorevole della particolare tenuità ai fini di 131-bis.
Norme richiamate
Norma applicata per la condanna (reato per cui l'imputato era stato condannato a pena pecuniaria).
Il Tribunale ha riconosciuto la circostanza attenuante della lieve entità ex art. 4 comma 3; la Corte sottolinea che tale riconoscimento non preclude automaticamente la valutazione della particolare tenuità ai fini di 131-bis.
Richiesta dal difensore la declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte rileva che il giudice di merito deve pronunciarsi espressamente e motivatamente su tale istanza e che l'omissione costituisce vizio procedurale sottoponibile ad annullamento con rinvio.
Massime di principio
- Quando la difesa chiede espressamente l'applicazione dell'art. 131-bis, il giudice deve pronunciarsi in modo chiaro e motivato; la mancata valutazione della richiesta è causa di annullamento per vizio di motivazione.
- Il riconoscimento della circostanza attenuante della 'lieve entità' (art. 4 L.110/1975) non esclude automaticamente la possibilità di valutare la 'particolare tenuità del fatto' ai fini dell'art. 131-bis: le due categorie hanno gravità offensiva diversa e vanno valutate separatamente.
- La declaratoria di non punibilità per particolare tenuità richiede una valutazione concreta e motivata della minore offensività del fatto, tenendo conto delle circostanze del caso e del danno effettivo.
- In appello o ricorso, l'omessa decisione su una questione decisiva sollevata dalle parti costituisce vizio formale che giustifica l'annullamento con rinvio per un nuovo esame libero sulla questione.
- Per massimizzare le chance di successo sulla non punibilità, la difesa dovrebbe richiedere espressamente la declaratoria ex art. 131-bis e fornire argomentazioni concrete sulla tenuità dell'offesa e le circostanze del fatto affinché il giudice sia obbligato a motivare la propria decisione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41958/2024 del 15/11/2024
- Sentenza penale · 15 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41959/2024 del 15/11/2024
- Sentenza penale · 15 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41960/2024 del 15/11/2024
- Sentenza penale · 15 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41963/2024 del 15/11/2024
- Sentenza penale · 15 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41964/2024 del 15/11/2024
- Sentenza penale · 15 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41965/2024 del 15/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →