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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07614/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da avvisi di accertamento IVA emessi per gli anni d’imposta 2010 e 2011 nei confronti di una società operante nel settore informatico, con recupero a tassazione di maggior volume d’affari e dell’IVA indebitamente detratta. L’Ufficio contestava l’utilizzo di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, ritenendo che gli acquisti fossero stati effettuati formalmente da un fornitore collegato alla contribuente ma, in realtà, inserito in una frode. La società aveva impugnato gli avvisi ma aveva perso in primo e secondo grado. Nel ricorso per cassazione deduceva: omesso esame di fatti decisivi (art. 360, n. 5 c.p.c.) in relazione alla ritenuta inesistenza degli scambi commerciali e alla presunta fittizietà dei rapporti con il fornitore; omesso esame della circostanza che la deducibilità dei costi avrebbe implicato il riconoscimento dell’effettività delle compravendite; omesso esame delle difese sulla reale autonomia delle imprese e sulla documentazione commerciale; violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. per avere la CTR posto a carico della contribuente la prova dei presupposti della detrazione IVA e per aver ritenuto sufficienti presunzioni dell’Ufficio, in asserito contrasto con la giurisprudenza unionale sull’onere probatorio nelle frodi IVA. La ricorrente produceva anche una sentenza penale assolutoria, invocandone l’efficacia nel giudizio tributario.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché diretti, in sostanza, a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio e delle deduzioni difensive, non già a denunciare un omesso esame di un fatto storico decisivo nei limiti dell’art. 360, n. 5 c.p.c., come riformulato nel 2012. Ha poi respinto il quarto motivo, affermando che, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve provare l’alterità soggettiva dell’operazione e la consapevolezza o conoscibilità da parte del cessionario del meccanismo fraudolento, anche mediante presunzioni; una volta raggiunta tale prova, spetta al contribuente fornire la prova contraria. La CTR aveva correttamente applicato tali principi valorizzando plurimi indizi di frode e di consapevolezza della contribuente. È stato inoltre escluso rilievo alla sentenza penale assolutoria prodotta, poiché l’efficacia di giudicato nel tributario è attribuita solo alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata all’esito del dibattimento, nei casi previsti dall’art. 21-bis d.lgs. 74/2000. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio denunciabile in cassazione riguarda l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario; non è invece deducibile come omesso esame la mancata valutazione di deduzioni difensive o una richiesta di nuova valutazione delle prove.

  • art. 2697 c.c.

    Nelle operazioni soggettivamente inesistenti l’Amministrazione deve provare l’alterità soggettiva dell’operazione e la consapevolezza o conoscibilità del meccanismo fraudolento da parte del cessionario; una volta assolto tale onere, spetta al contribuente la prova contraria.

  • art. 2729 c.c.

    La prova dell’inesistenza soggettiva e della conoscenza della frode può essere fornita anche per presunzioni, purché si tratti di elementi idonei e convergenti.

  • art. 168, lett. a), direttiva 2006/112/CE

    Il diritto alla detrazione dell’IVA presuppone che i beni o servizi siano forniti da altro soggetto passivo e che siano utilizzati per operazioni imponibili; il diritto è negato quando il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un’evasione.

  • art. 21-bis d.lgs. n. 74 del 2000

    La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi.

    Solo la sentenza penale irrevocabile di assoluzione resa all’esito del dibattimento può spiegare efficacia di giudicato nel processo tributario sui medesimi fatti materiali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c. non consente di censurare la mera valutazione delle prove o l’omesso esame delle difese; occorre un fatto storico decisivo, effettivamente trascurato dal giudice di merito.
  • In materia di IVA, nelle operazioni soggettivamente inesistenti il diritto alla detrazione è escluso quando il soggetto passivo abbia acquistato beni o servizi da un soggetto diverso da quello reale e sapesse o avrebbe dovuto sapere dell’evasione; la prova di tali circostanze può essere offerta anche in via presuntiva dall’Amministrazione.
  • Una volta che l’Ufficio abbia fornito elementi idonei a dimostrare l’alterità soggettiva dell’operazione e la conoscenza o conoscibilità della frode, grava sul contribuente l’onere di dimostrare la propria buona fede e l’assenza di consapevolezza del meccanismo fraudolento.
  • La deducibilità dei costi, ove prevista, non equivale di per sé al riconoscimento della legittimità della detrazione IVA nelle operazioni soggettivamente inesistenti, perché il tema dell’imposta e quello dei costi seguono regole diverse.
  • La sentenza penale assolutoria incide nel processo tributario solo nei limiti espressamente previsti dalla legge, e solo se si tratta di assoluzione irrevocabile pronunciata dopo dibattimento sui medesimi fatti materiali.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

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