Cassazione Penale, Ordinanza n. 00243/2025 del 03/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello di condanna per truffa aggravata, deducendo due censure principali. Con il primo motivo contestava la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato ex art. 640, comma 2, n. 2-bis, c.p., lamentando illogicità della motivazione sulla prova del dolo. Con il secondo motivo contestava la sussistenza dell'elemento oggettivo, sostenendo che gli artifici e raggiri non fossero stati dimostrati e che la motivazione d'appello fosse in realtà una mera riproposizione di quanto già dedotto in appello e non adeguatamente confutato. La fattispecie concreta, come emergente dal testo, riguardava una vendita online su marketplace Facebook di un elettrodomestico da cucina, con induzione in errore della persona offesa sulla serietà dell'offerta e sulla disponibilità del bene, nonché l'uso di una carta Postepay intestata a terzo per occultare l'identità dell'autore nella percezione del pagamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che il vizio di motivazione denunciabile in cassazione non consente una rivalutazione del compendio probatorio ma solo il controllo sull'esistenza di un apparato argomentativo logicamente coerente. Ha ritenuto inoltre il secondo motivo indeducibile e non specifico, perché sostanzialmente reiterativo delle doglianze già esaminate e disattese in appello, senza una critica argomentata alla sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 640, comma 2, n. 2-bis c.p.
La norma è richiamata come titolo del reato contestato; la Corte considera corretta la ricostruzione della sentenza di merito sulla sussistenza degli artifici e raggiri e sull'elemento soggettivo del reato.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Il vizio motivazionale è delimitato al riscontro di un contrasto logico della motivazione con massime di esperienza o con altre affermazioni del provvedimento, senza possibilità di una nuova verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali.
art. 606, comma 2, lett. e) c.p.p.
La Corte richiama la nozione di vizio motivazionale per escludere che la sentenza impugnata presenti carenze riconducibili a tale parametro.
Massime di principio
- In sede di legittimità il sindacato sulla motivazione è circoscritto alla verifica dell'esistenza di un percorso argomentativo logico e non può trasformarsi in una nuova valutazione del materiale probatorio.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve nella mera riproposizione delle doglianze già svolte in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- In una truffa online, gli artifici e raggiri possono consistere nella pubblicazione di un annuncio mendace idoneo a ingannare l'acquirente sulla serietà dell'offerta e sulla disponibilità del bene, nonché nell'uso di strumenti di pagamento intestati a terzi per occultare l'identità dell'autore.
- La contestazione dell'elemento soggettivo del reato è manifestamente infondata quando la motivazione di merito valorizza elementi fattuali convergenti da cui desumere consapevolezza e adesione al disegno fraudolento.
Come è indicizzato
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