Cassazione Penale, Sentenza n. 5450/2022 del 16/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame/rinvio dopo annullamento della Cassazione, per la rideterminazione della pena complessiva a seguito di unificazione per continuazione di due sentenze esecutive. Il ricorrente contestava che il giudice dell'esecuzione, contravvenendo ai principi della Corte di cassazione, avrebbe "trasformato" il reato ritenuto più grave (nel capo A) della sentenza n.2) in un reato satellite e avrebbe illegittimamente aumentato la pena per quel capo applicando un ulteriore aumento pari a mesi 6 e euro 250,00 di multa; deduceva violazione degli artt. 81, comma secondo, c.p., 671 e 627 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente individuato, conformemente alla pronuncia rescindente della Corte, il reato più grave (nel capo F) della sentenza n.1) che aveva la pena più elevata) e abbia determinato la pena in continuazione per i reati satellite senza superare gli aumenti già operati dai giudici della cognizione. Ha motivato inoltre la scelta della misura (mesi 6 e euro 250 per il capo A della sentenza n.2) ritenendola congrua. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Riferimento al principio relativo alla determinazione della pena in caso di concorso/continuazione di reati; la Corte sostiene che il giudice dell'esecuzione deve rispettare i parametri di aumento già applicati dal giudice della cognizione senza eccedere.
Norma richiamata in tema di procedimento di revisione/rinvia a seguito di annullamento: il ricorso avrebbe dovuto contestare specificamente la motivazione dell'ordinanza impugnata ma è risultato aspecifico.
Norma procedurale richiamata tra le censure mosse dal ricorrente; la Corte ha ritenuto le doglianze generiche e non idonee a fondare il ricorso in cassazione.
art. 416 bis c.p. (aggravante)
L'aggravante è stata considerata dal giudice della cognizione nel calcolo della pena base (incrementando la pena applicata), e il giudice dell'esecuzione ha tenuto conto di tale aumento nella rideterminazione complessiva senza ulteriori incrementi non previsti.
Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016 (Nocerino)
Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016 - dep. 10/02/2017, Nocerino, Rv. 268735
Giurisprudenza di legittimità richiamata per il principio secondo cui il giudice dell'esecuzione, nel rideterminare il trattamento sanzionatorio per effetto della continuazione, non può quantificare aumenti per i reati satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione nella sentenza irrevocabile.
Sez. 1, sentenza n. 23041 del 14/05/2009 (Di Risio)
Sez. 1, sentenza n. 23041 del 14/05/2009, Di Risio, Rv.244115
Richiamata per il principio che il giudice dell'esecuzione deve motivare i criteri adottati nella rideterminazione della pena per applicazione della continuazione, rendendo noti gli elementi e i canoni di valutazione adottati.
Norma applicata per l'irrogazione della somma alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente in caso di ricorso manifestamente infondato/inammissibile.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione, nel rideterminare la pena per effetto dell'unificazione/continuazione, deve attenersi ai principi giurisprudenziali della Cassazione e non può aumentare gli incrementi applicati ai reati satellite oltre quanto già fissato dal giudice della cognizione.
- Per impugnare utilmente un provvedimento di rideterminazione della pena è necessario contestare in modo specifico e motivato la motivazione del giudice dell'esecuzione: censure generiche o aspecifiche sono suscettibili di essere dichiarate inammissibili.
- Il giudice dell'esecuzione deve indicare i criteri e i parametri utilizzati per la nuova quantificazione della pena, anche con espressioni concise ma esplicite, così da renderne verificabile la congruità.
- Se la decisione di rideterminazione si conforma a una precedente pronuncia rescindente della Corte di cassazione e ai criteri stabiliti nella sentenza di cognizione, il ricorso avverso tale decisione ha scarse probabilità di successo.
- I ricorsi manifestamente infondati possono comportare condanne alle spese e l'obbligo di versamento di somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto è consigliabile valutare il grado di specificità e fondatezza delle doglianze prima di proporre ricorso in Cassazione.
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