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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15800/2026 del 22/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2001 con cui l'Ufficio gli aveva rideterminato il reddito ai fini IRPEF, IRAP e IVA. L'accertamento traeva origine da PVC della Guardia di Finanza e si fondava sull'assunto che il contribuente fosse il titolare di fatto di una ditta individuale formalmente intestata alla moglie, ritenuta mera interposta ai sensi dell'art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973. Conseguentemente, l'Ufficio gli aveva attribuito ricavi non dichiarati e disconosciuto costi e IVA relativi a operazioni ritenute inesistenti. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente; la CTR aveva poi rigettato l'appello dell'Agenzia. In cassazione l'Amministrazione finanziaria ha dedotto, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che il giudice di merito avesse errato nel ritenere applicabile la norma solo in presenza di disponibilità esclusiva dei redditi in capo all'interponente, mentre la disciplina richiede l'effettiva disponibilità del reddito da parte del soggetto interponente, anche se non esclusiva. I restanti motivi non sono stati esaminati perché dichiarati assorbiti.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo errata l'interpretazione della CTR sull'art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973. Ha chiarito che la norma opera quando sia dimostrato, anche tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, che il contribuente sia l'effettivo possessore del reddito per interposta persona, senza richiedere che la disponibilità sia esclusiva. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche in diversa composizione, affinché riesamini i fatti e verifichi se il contribuente fosse o meno titolare effettivo del reddito oggetto di accertamento. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri motivi. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973

    "in sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona"

    La disposizione consente di imputare il reddito al soggetto che ne sia l'effettivo possessore, anche se formalmente intestato a terzi; l'Ufficio può provarlo mediante presunzioni gravi, precise e concordanti. Non è richiesta la dimostrazione della natura fittizia o ingannevole della titolarità formale, né la disponibilità esclusiva del reddito.

  • art. 37, comma 5, d.P.R. n. 600 del 1973

    "le persone interposte, che provino di aver pagato imposte in relazione a redditi successivamente imputati, a norma del comma terzo, ad altro contribuente, possono chiederne il rimborso"

    La previsione conferma che l'interposto non è il soggetto passivo dell'imposta sul reddito imputato per interposizione e può chiedere rimborso solo dopo che l'accertamento verso l'interponente sia divenuto definitivo.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La censura in cassazione è stata formulata come violazione e falsa applicazione di legge, per errata applicazione dell'art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973.

Massime di principio

  • In tema di imputazione dei redditi per interposta persona, ciò che rileva è l'effettivo possesso del reddito in capo al contribuente sostanziale, non la sola intestazione formale del bene o dell'attività a un terzo.
  • L'onere probatorio dell'Amministrazione finanziaria consiste nel dimostrare, anche con presunzioni gravi, precise e concordanti, che il reddito formalmente riferito ad altri appartiene in realtà al soggetto accertato come interponente.
  • La disciplina dell'interposizione non richiede di accertare una simulazione o una natura fittizia della titolarità in senso civilistico, essendo sufficiente la prova della sostanza economica del rapporto e della riferibilità del reddito al reale percettore.
  • La nozione di effettivo possesso del reddito non coincide con quella di disponibilità esclusiva: è sufficiente la disponibilità effettiva del reddito da parte del soggetto a cui esso va imputato fiscalmente.
  • L'interposto non assume una responsabilità tributaria aggiuntiva per il reddito imputato all'interponente, potendo al più attivare il rimborso delle imposte eventualmente pagate dopo la definitività dell'accertamento verso il soggetto sostanziale.

Come è indicizzato

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