Cassazione Penale, Sentenza n. 42498/2024 del 20/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava in primo luogo la valutazione della prova da parte della Corte territoriale, soprattutto le dichiarazioni della persona offesa Montecuollo (presunta riconoscitrice di fatti e consegne di denaro), e rilevava che non tutti gli episodi di minaccia coinvolgevano il ricorrente. In secondo e terzo luogo si deduceva la non configurabilità dell'aggravante del "metodo/mafiosità" (richiamando le Sezioni Unite "Filardo") e l'incompatibilità della stessa con la fattispecie ritenuta (art. 393 c.p.). In quarto luogo si censurava la negazione della sospensione condizionale della pena come motivazione apodittica. Con memoria successiva è stato poi proposto un motivo nuovo relativo alla mancanza della necessaria condizione di procedibilità (querela) rispetto al reato così riqualificato.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato/inammissibili i primi tre motivi (valutazione della prova; contestazioni circa la sussistenza dell'aggravante "mafiosità"; censura sulla sospensione condizionale): ha ritenuto congrua la valutazione probatoria della Corte d'appello, confermando che il ricorrente era presente e partecipava ad alcuni episodi minacciosi, che le dichiarazioni della persona offesa sono state corroborate da testimoni e che l'uso del "metodo mafioso" può essere valorizzato anche in relazione all'art. 393 c.p. Tuttavia il giudice di legittimità ha accolto il motivo nuovo sulla procedibilità: dato che il fatto è stato riqualificato dal Tribunale (da estorsione a esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia) e che il regime di procedibilità applicabile al tempo dei fatti era quello a querela, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata con rinvio al giudice d'appello affinché verifichi se negli atti sia presente un atto qualificabile come querela; in mancanza dovrà essere dichiarato il difetto della condizione di procedibilità e non doversi procedere.
Norme richiamate
La fattispecie contestata al ricorrente è stata riqualificata in termini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia (art. 393 c.p.), diverso dalla originaria imputazione di estorsione.
legge n. 203 del 1991, art. 7 (ora art. 416‑bis.1 cod. pen.)
Riferimento normativo all'aggravante del "metodo mafioso"; nel testo si segnala la trasformazione normativa oggi riportata all'art. 416‑bis.1 c.p.
La Corte ha interpretato che l'aggravante collegata al "metodo mafioso" può essere valorizzata anche a monte di reati diversi dall'estorsione (ad es. esercizio arbitrario delle proprie ragioni) quando risulti l'implicito riferimento al potere criminale della consorteria o l'uso di modalità tipiche del metodo mafioso.
sentenza Sez. U. "Filardo" (n. 29541 del 16/07/2020)
La pronuncia è stata richiamata e letta nel senso che l'aggravante di "finalità mafiosa" o l'impiego del "metodo mafioso" devono essere valutati attentamente: l'aggravante non è automaticamente incompatibile con reati diversi dall'estorsione, ma la sua valorizzazione può comportare ricadute sulla tipizzazione del fatto se emerga una finalizzazione alla soddisfazione di interessi di terzi.
Riferimento alla fattispecie di estorsione: la giurisprudenza citata indica che, quando si valorizzi la finalità di agevolazione mafiosa, si può inquadrare la fattispecie nell'estorsione (art. 629 c.p.), ma nel caso concreto l'aggravante è stata valorizzata in relazione al "metodo" e non alla finalità di agevolazione.
legge n. 60 del 2023 (modifica art. 416‑bis.1)
«per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma si procede sempre d'ufficio»
La Corte ha rilevato che la norma sopravvenuta non è applicabile ai fatti commessi nel 2012: per eventi anteriori alla novazione normativa resta il regime di procedibilità più favorevole (a querela) vigente al tempo dei fatti.
Richiamato per il principio di irretroattività delle norme penali sfavorevoli e per l'applicazione del regime di procedibilità più favorevole in caso di mutamento normativo nel tempo.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per la sintesi dei motivi di ricorso in sede di legittimità.
Massime di principio
- Se il fatto è stato riqualificato dai giudici di merito in una fattispecie procedibile a querela, la mancanza della querela è condizione di procedibilità da verificare anche in Cassazione se sollevata come novum relativo alla procedibilità.
- Le modifiche legislative che rendono un reato procedibile d'ufficio non si applicano retroattivamente ai fatti commessi prima della novazione se il nuovo regime è meno favorevole; resta applicabile il regime di procedibilità vigente al tempo del fatto (principio di favore previsto dall'art. 2 c.p.).
- L'aggravante del "metodo mafioso" può essere riconosciuta anche in relazione a reati diversi dall'estorsione quando emergano riferimenti impliciti o espliciti al potere di una consorteria o quando siano usate modalità tipiche del metodo mafioso; la sua sussistenza si valuta nel contesto fattuale complessivo.
- La credibilità della persona offesa, se corroborata da deposizioni di testimoni e riscontri processuali, può sorreggere la decisione anche in presenza di contestazioni sull'assenza di prova materiale diretta (es. consegna di denaro avvenuta all'interno di locali non osservati dalle forze dell'ordine).
- La negazione di benefici come la sospensione condizionale della pena può essere motivata sulla base della gravità, della ripetizione dei fatti, dell'uso del metodo mafioso e della mancata manifestazione di ravvedimento dell'imputato; tali valutazioni prognostiche sul carattere della persona sono difficilmente sindacabili in Cassazione se suffragate da motivazione.
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