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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5639/2020 del 02/03/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Una società ha impugnato l’avviso di accertamento ICI relativo all’annualità 2007 emesso dal Comune. La CTP di Roma, con sentenza n. 3624/16/14, aveva accolto in parte il ricorso, dichiarando l’imposta non dovuta dal 24 gennaio 2007; la CTR di Roma, con sentenza n. 3412/02/15 depositata il 12 giugno 2015, aveva accolto l’appello del Comune. La società ha proposto due motivi di ricorso per cassazione, esaminati congiuntamente: ha dedotto la violazione e l’errata interpretazione degli artt. 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 504/1992 e dell’art. 23, comma 1, lett. f), del D.P.R. n. 327/2001, sostenendo che il decreto definitivo di esproprio dell’immobile, emesso il 24 gennaio 2007, aveva determinato la perdita della proprietà e della soggettività passiva ICI da tale data; il successivo rogito notarile del 30 ottobre 2007 non poteva quindi spostare il momento di cessazione dell’obbligo tributario. Il Comune ha replicato che la società aveva comunque mantenuto il possesso dell’immobile.

La decisione

La Corte ha accolto i motivi, ritenuti fondati. Ha affermato che il decreto definitivo di esproprio trasferisce la proprietà subordinatamente alla successiva notificazione ed esecuzione e che la società espropriata cessa di essere soggetto passivo ICI una volta emesso il decreto definitivo, senza che rilevino né la permanenza della disponibilità materiale del bene né gli accordi successivi con l’amministrazione. Ha qualificato il rogito del 30 ottobre 2007 come accordo di cessione volto a determinare il prezzo e a dare esecuzione al decreto, non idoneo a sostituirlo; poiché il rogito attestava l’esecuzione del decreto, la condizione si è avverata e, per effetto della retroattività prevista dall’art. 1360 c.c., l’esecuzione ha effetto dal 24 gennaio 2007. La Corte ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito dichiarando l’ICI non dovuta dalla società dal 24 gennaio 2007. Ha compensato le spese di tutti i gradi per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 1, lett. f), D.P.R. n. 327/2001

    ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 23, lett. f), cd. T.U. espropriazione per pubblica utilità, il decreto di esproprio “dispone il passaggio del diritto di proprietà, o del diritto oggetto dell’espropriazione, sotto la condizione sospensiva che il medesimo decreto sia successivamente notificato ed eseguito”.

    Il decreto di esproprio trasferisce il diritto sotto la condizione sospensiva della successiva notificazione ed esecuzione. Nel caso esaminato, il rogito del 30 ottobre 2007 ha dato esecuzione al decreto del 24 gennaio 2007, senza sostituirlo né rimuoverne gli effetti.

  • art. 45, commi 1 e 3, D.P.R. n. 327/2001

    Questa disposizione chiarisce che la cd. cessione volontaria può intervenire anche dopo l’emissione del decreto di esproprio, come è avvenuto nel caso in esame, ma la sua finalità è solo di determinare il prezzo della cessione e di dare esecuzione al decreto di esproprio (l’art. 45 citato, comma 3, precisa che “L’accordo di cessione produce gli effetti del decreto di esproprio e non li perde se l’acquirente non corrisponde la somma entro il termine concordato”), senza che, però, detto decreto, ove già esistente, sia messo nel nulla dall’accordo de quo.

    La cessione volontaria può essere stipulata anche dopo l’emissione del decreto e può servire a determinare il prezzo e a darvi esecuzione; non annulla né sostituisce il decreto già emanato.

  • art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 504/1992

    Indubbiamente, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 2, che ha disciplinato l’ICI, “Presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa”.

    Il possesso costituisce il presupposto dell’ICI, ma la soggettività passiva va individuata anche alla luce dei soggetti specificamente indicati dall’art. 3; la permanenza della disponibilità concreta dopo il decreto definitivo di esproprio non mantiene l’espropriato tra i soggetti passivi.

  • art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 504/1992

    Peraltro, occorrè tenere conto che, in virtù del citato D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, comma 1, “Soggetti passivi dell’imposta sono il proprietario di immobili di cui all’art. 1, comma 2, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l’attività”.

    La soggettività passiva ICI è riferita al proprietario o al titolare di uno dei diritti reali indicati dalla disposizione. Perciò, una volta trasferita la proprietà per effetto del decreto definitivo di esproprio, l’espropriato non resta soggetto passivo per il solo fatto di conservare la disponibilità materiale del bene.

  • art. 1360 c.c.

    Inoltre, ai sensi dell’art. 1360 c.c., “Gli effetti dell’avveramento della condizione retroagiscono al tempo in cui è stato concluso il contratto, salvo che, per volontà delle parti o per la natura del rapporto, gli effetti del contratto o della risoluzione debbano essere riportati a un momento diverso”.

    L’avveramento della condizione sospensiva di esecuzione del decreto produce effetti retroattivi. Poiché il rogito del 30 ottobre 2007 ha realizzato l’esecuzione del decreto, gli effetti risalgono al 24 gennaio 2007.

  • art. 384 c.p.c.

    Poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c..

    Quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione, cassata la decisione impugnata, può decidere direttamente la causa nel merito.

  • art. 92 c.p.c.

    Le spese di tutti i gradi di giudizio sono compensate, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., stante la novità della questione.

    La novità della questione è posta a fondamento della compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio.

Massime di principio

  • Il decreto definitivo di esproprio trasferisce la proprietà subordinatamente alla sua successiva notificazione ed esecuzione; una volta avveratasi tale condizione, l’espropriato cessa di essere soggetto passivo ICI, anche se conserva la disponibilità materiale dell’immobile.
  • La cessione volontaria stipulata dopo l’emissione del decreto di esproprio può determinare il prezzo e darvi esecuzione, ma non elimina né sostituisce il decreto già emanato.
  • Quando il successivo atto realizza l’esecuzione del decreto di esproprio assoggettato a condizione sospensiva, l’avveramento della condizione retroagisce, ai sensi dell’art. 1360 c.c., alla data del decreto, salvo diversa volontà delle parti o diversa natura del rapporto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi

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