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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5637/2020 del 02/03/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuenti)

La controversia

I contribuenti hanno impugnato davanti alla CTP di Mantova gli avvisi con cui il Comune aveva rettificato le dichiarazioni ICI per gli anni 2004, 2005 e 2006, chiedendo un’integrazione d’imposta, oltre a sanzioni, interessi e spese. La CTP ha respinto i ricorsi e la CTR di Milano, sezione distaccata di Brescia, con sentenza n. 179/67/13 depositata il 6 maggio 2013, ha rigettato l’appello. In cassazione sono stati proposti sei motivi. Con il primo, i contribuenti hanno denunciato la violazione degli artt. 3 L. 241/1990 e 7, comma 1, L. 212/2000, sostenendo che gli avvisi relativi al 2004 non identificassero le aree accertate. Con il secondo e il terzo hanno dedotto nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla mancanza assoluta di motivazione degli avvisi relativi alle annualità 2004, 2005 e 2006. Con il quarto hanno denunciato violazione dell’art. 5, comma 5, D.Lgs. 504/1992 e omesso esame di fatti decisivi, contestando la determinazione del valore imponibile delle aree e lamentando che la CTR non avesse considerato elementi potenzialmente idonei a superare la valutazione presuntiva dei valori comunali: offerte di potenziali acquirenti che reputavano eccessivo un valore di 20 euro al mq; collocazione non centrale; superficie effettivamente edificabile di 40.627 mq, inferiore a quella formalmente lottizzata; obblighi di realizzazione di opere di lottizzazione, cessione di 12.919,28 mq al Comune e pagamento di 118.484,80 euro; depressione dell’area e costi di rilivellamento stimati in 10 euro al mq; servitù di elettrodotto e oneri di interramento; estensione dell’area e difficoltà di assorbimento del mercato, segnalate anche da un parere provinciale del maggio 2003; tempi di avvio dei lavori edilizi. Con il quinto hanno contestato la mancata allegazione o il mancato richiamo delle tabelle comunali negli avvisi, la motivazione delle tabelle e il valore probatorio delle stesse. Con il sesto hanno nuovamente denunciato l’omesso esame di fatti decisivi.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso limitatamente al quarto motivo, nella parte relativa all’omesso esame dei fatti decisivi, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, perché decida nel merito e provveda anche sulle spese di legittimità. Ha rigettato il primo motivo: l’identificazione catastale non è necessaria quando gli immobili siano agevolmente individuabili dalle dichiarazioni dei contribuenti e risulti che la rettifica riguarda tutti i cespiti di loro proprietà nel territorio comunale; nel caso concreto, l’estensione e i dati dell’imposta consentivano l’identificazione. Ha rigettato il secondo e il terzo motivo, rilevando che la CTR aveva dato conto della motivazione degli avvisi, basata sui valori individuati dalla Giunta comunale per aree omogenee. Sul quarto motivo ha respinto la censura di violazione dell’art. 5, comma 5, D.Lgs. 504/1992: i valori comunali per zone omogenee possono avere rilievo presuntivo e la CTR aveva richiamato anche il valore dichiarato dai contribuenti nel 2007. Ha invece accolto la censura ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la CTR aveva omesso di esaminare le circostanze e i documenti specificamente dedotti dai contribuenti, che, considerati anche nel loro insieme, avrebbero potuto incidere sulla determinazione del valore venale. Ha dichiarato inammissibili le doglianze del quinto motivo sull’allegazione, il richiamo e la motivazione delle tabelle, perché non risultava che fossero state sollevate nei gradi di merito; ha dichiarato infondata la censura sul valore probatorio delle tabelle, che costituiscono fonte di presunzioni e possono fondare l’accertamento in rettifica. Il sesto motivo è stato dichiarato assorbito. La CTR in sede di rinvio dovrà riesaminare la controversia e liquidare anche le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 3 L. 241/1990

    Infatti, deve affermarsi che non possono rientrare fra i presupposti di fatto da menzionare negli avvisi di accertamento in rettifica ai fini ICI a pena di illegittimità dell’atto per violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3 e della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, i dati catastali degli immobili interessati, in particolare ove la loro identificazione sia agevole perchè risultante dalle dichiarazioni dei contribuenti e, comunque, evincibile dal fatto che tale rettifica investe tutti i cespiti di proprietà del contribuente all’interno del territorio dell’amministrazione accertatrice.

    La motivazione dell’avviso di rettifica ICI non deve necessariamente indicare i dati catastali quando gli immobili siano agevolmente identificabili attraverso le dichiarazioni del contribuente o perché la rettifica riguarda tutti i cespiti di sua proprietà nel territorio dell’ente impositore.

  • art. 7, comma 1, L. 212/2000

    Infatti, deve affermarsi che non possono rientrare fra i presupposti di fatto da menzionare negli avvisi di accertamento in rettifica ai fini ICI a pena di illegittimità dell’atto per violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3 e della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, i dati catastali degli immobili interessati, in particolare ove la loro identificazione sia agevole perchè risultante dalle dichiarazioni dei contribuenti e, comunque, evincibile dal fatto che tale rettifica investe tutti i cespiti di proprietà del contribuente all’interno del territorio dell’amministrazione accertatrice.

    L’obbligo di motivazione dell’atto impositivo non comporta l’indicazione dei dati catastali se, nel contesto concreto, il contribuente può individuare agevolmente gli immobili interessati dalla rettifica.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    Per costante giurisprudenza, la previsione di inammissibilità del ricorso per cassazione, di cui all’art. 348 ter c.p.c., comma 5, che esclude che possa essere impugnata ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la sentenza di appello “che conferma la decisione di primo grado”, non si applica, agli effetti del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, conv. in L. n. 134 del 2012, per i giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione della quale sia stata richiesta la notificazione anteriormente all’11 settembre 2012 (Cass., Sez. 5, n. 11439 dell’11 maggio 2018).

    La preclusione al ricorso per cassazione per omesso esame di un fatto decisivo in caso di doppia conforme non opera per i giudizi di appello introdotti prima dell’11 settembre 2012.

  • art. 54, comma 2, D.L. 83/2012, conv. in L. 134/2012

    Per costante giurisprudenza, la previsione di inammissibilità del ricorso per cassazione, di cui all’art. 348 ter c.p.c., comma 5, che esclude che possa essere impugnata ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la sentenza di appello “che conferma la decisione di primo grado”, non si applica, agli effetti del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, conv. in L. n. 134 del 2012, per i giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione della quale sia stata richiesta la notificazione anteriormente all’11 settembre 2012 (Cass., Sez. 5, n. 11439 dell’11 maggio 2018).

    La disciplina transitoria della riforma del 2012 esclude l’applicazione della preclusione della doppia conforme ai giudizi di appello introdotti prima dell’11 settembre 2012.

  • art. 5, comma 5, D.Lgs. 504/1992

    Per costante giurisprudenza, in tema di imposta comunale sugli immobili, è legittimo l’avviso di accertamento emanato sulla base di un regolamento comunale che, in forza del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 52 e 59, e del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 48, abbia indicato periodicamente i valori delle aree edificabili per zone omogenee con riferimento al valore venale in comune commercio, trattandosi di atto che ha il fine di delimitare il potere di accertamento del Comune qualora l’imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato e, pur non avendo natura imperativa, integra una fonte di presunzioni idonea a costituire, anche con portata retroattiva, un indice di valutazione per l’Amministrazione ed il giudice, con funzione analoga agli studi di settore (Cass., Sez. 6-5, n. 15312 del 12 giugno 2018).

    La base imponibile delle aree edificabili è riferita al valore venale in comune commercio; i valori comunali determinati per zone omogenee possono costituire un indice presuntivo di valutazione, ma il giudice deve esaminare gli elementi specifici dedotti dal contribuente per contrastarli.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Infatti, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. in L. n. 134 del 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

    Il vizio ricorre quando sia stato omesso l’esame di un fatto storico, discusso tra le parti e decisivo, risultante dalla sentenza o dagli atti; la mera mancata menzione di singoli elementi probatori non è sufficiente se il fatto storico è stato comunque considerato. Se sono dedotti elementi potenzialmente decisivi per superare la presunzione derivante dai valori comunali, il giudice deve prenderli in esame.

  • artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/1997

    Per costante giurisprudenza, in tema di imposta comunale sugli immobili, è legittimo l’avviso di accertamento emanato sulla base di un regolamento comunale che, in forza del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 52 e 59, e del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 48, abbia indicato periodicamente i valori delle aree edificabili per zone omogenee con riferimento al valore venale in comune commercio, trattandosi di atto che ha il fine di delimitare il potere di accertamento del Comune qualora l’imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato e, pur non avendo natura imperativa, integra una fonte di presunzioni idonea a costituire, anche con portata retroattiva, un indice di valutazione per l’Amministrazione ed il giudice, con funzione analoga agli studi di settore (Cass., Sez. 6-5, n. 15312 del 12 giugno 2018).

    I valori delle aree edificabili individuati periodicamente dal Comune per zone omogenee, in base al valore venale, non hanno natura imperativa ma costituiscono una fonte di presunzioni e un indice valutativo per l’amministrazione e per il giudice.

  • art. 48 D.Lgs. 267/2000

    Per costante giurisprudenza, in tema di imposta comunale sugli immobili, è legittimo l’avviso di accertamento emanato sulla base di un regolamento comunale che, in forza del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 52 e 59, e del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 48, abbia indicato periodicamente i valori delle aree edificabili per zone omogenee con riferimento al valore venale in comune commercio, trattandosi di atto che ha il fine di delimitare il potere di accertamento del Comune qualora l’imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato e, pur non avendo natura imperativa, integra una fonte di presunzioni idonea a costituire, anche con portata retroattiva, un indice di valutazione per l’Amministrazione ed il giudice, con funzione analoga agli studi di settore (Cass., Sez. 6-5, n. 15312 del 12 giugno 2018).

    La disposizione è richiamata quale fondamento del potere comunale di individuare periodicamente valori delle aree edificabili per zone omogenee, utilizzabili come indice presuntivo nella valutazione.

  • art. 59 D.Lgs. 446/1997

    La delibera prevista dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, con la quale il Comune determina periodicamente i valori delle aree edificabili per zone omogenee con riferimento al valore venale in comune commercio, è fonte di presunzioni hominis (Cass., Sez. 5, n. 11643 del 3 maggio 2019) e, dunque, ben può costituire di per sè fondamento dell’accertamento in rettifica della P.A.

    La deliberazione comunale che determina i valori delle aree edificabili per zone omogenee costituisce una presunzione semplice e può, da sola, fondare l’accertamento in rettifica; la sua efficacia presuntiva non esonera tuttavia il giudice dall’esaminare gli elementi specifici e potenzialmente decisivi dedotti dal contribuente.

Massime di principio

  • Negli avvisi di rettifica ICI relativi ad aree edificabili, l’indicazione dei dati catastali non è indispensabile quando le aree siano agevolmente identificabili sulla base delle dichiarazioni del contribuente o perché la rettifica riguarda tutti i suoi immobili situati nel territorio dell’ente impositore.
  • I valori delle aree edificabili determinati dal Comune per zone omogenee in riferimento al valore venale in comune commercio costituiscono una fonte di presunzioni semplici e possono fondare l’accertamento in rettifica, ma non hanno natura imperativa.
  • Quando il contribuente deduce e documenta fatti specifici potenzialmente idonei a superare la forza presuntiva dei valori comunali, il giudice tributario deve esaminarli e prendere posizione, anche implicitamente; la loro omissione può integrare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se si tratta di fatti discussi e potenzialmente determinanti per l’esito.
  • Ai fini dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., il vizio riguarda l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, discusso tra le parti e decisivo; non è sufficiente la mancata considerazione di singoli elementi istruttori quando il fatto storico rilevante sia stato comunque esaminato.
  • La preclusione della censura di omesso esame per doppia conforme non si applica ai giudizi di appello introdotti prima dell’11 settembre 2012.

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