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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39679/2024 del 29/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugna l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere per associazione mafiosa (ruolo apicale nella famiglia Bontempo Scavo) e reati connessi (truffe e falsi, aggravati ai sensi dell'art. 416-bis), deducendo quattro motivi principali: 1) vizio di motivazione e mancata considerazione di sentenze di assoluzione pregresse e della revoca dell'interdittiva antimafia (TAR 13/09/2023), che contrasterebbero con l'impianto accusatorio; 2) violazione dei principi richiamati dalla sentenza Modaffari (Sezioni Unite) sul giudizio di gravità indiziaria; 3) errata valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (in particolare Carmelo Barbagiovanni, Marino Gammazza/Giuseppe Marino Gambazza, Salvatore Micale), contestando la loro autonomia, coerenza, limiti temporali e la mancanza di riscontri esterni; 4) carenza di motivazione sui reati di truffa e sui riscontri economico-finanziari (assenza di movimentazioni riconducibili, legittimità delle domande Agea antecedenti al 2016, spiegazioni sull'uso di un unico codice aziendale per piu imprese). Sono stati prodotti inoltre motivi nuovi che sviluppano le stesse criticità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per vizi di motivazione: ha censurato la valutazione del Tribunale del riesame, in particolare la mancata spiegazione circa la rilevanza delle sentenze del Tribunale di Patti e del provvedimento amministrativo (TAR) e l'assenza di argomentazione su come eventuali rivalutazioni in altri processi incidevano sul quadro indiziario. Di conseguenza l'ordinanza impugnata e' stata annullata e la causa e' rinviata al Tribunale di Messina per un nuovo giudizio sulla gravità indiziaria riguardo al reato associativo (2011-2019) e ai reati 'satellite' aggravati dall'art. 416-bis; la Cancelleria e' stata incaricata degli adempimenti.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso)

    Norma invocata come fondamento della contestazione di associazione mafiosa e come aggravante per i reati 'fine'; la Corte richiede che la gravità indiziaria sia motivata con riferimento ai riscontri a carico dell'imputato.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma procedurale usata per individuare il Tribunale competente al quale rinviare il nuovo giudizio cautelare.

  • Sentenza "Modaffari" (Sezioni Unite)

    Giurisprudenza di legittimità richiamata in tema di gravità indiziaria e requisiti per la custodia cautelare; il ricorrente ha sostenuto che i principi ivi affermati non sono stati applicati correttamente.

  • Decisione TAR Sicilia (annullamento interdittiva antimafia)

    provvedimento del 13/09/2023

    Atto amministrativo che ha revocato l'informativa interdittiva antimafia nei confronti dell'impresa dell'indagato; la Corte ha ritenuto che il Tribunale non abbia valutato adeguatamente la rilevanza di tale provvedimento nel quadro indiziario.

  • Sentenza Tribunale di Patti (processo Nebrodi)

    Decisione citata come elemento che, per alcuni fatti/processi distinti, ha escluso il carattere mafioso di talune condotte e ha riqualificato partecipazioni; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame non abbia adeguatamente spiegato la rilevanza di tali pronunce rispetto alle prove a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • Per misure cautelari su ipotesi di associazione mafiosa e reati aggravati dall'art. 416-bis la motivazione deve esplicitare il nesso preciso tra dichiarazioni dei collaboratori e imputato e indicare riscontri esterni e congruenza temporale.
  • Sentenze intervenute in processi diversi che escludono la natura mafiosa o riqualificano le condotte devono essere considerate e motivate: non possono essere ignorate con affermazioni generiche.
  • Le decisioni amministrative rilevanti (es. interdittive antimafia annullate) vanno valutate in sede cautelare se attengono alla posizione soggettiva e all'attendibilità dell'indagato.
  • La valutazione della prova dichiarativa dei collaboratori richiede analisi della credibilita soggettiva, dell'autonomia delle fonti, dei tempi di conoscenza e dell'esistenza di riscontri esterni; mancanze in tali argomentazioni possono rendere insufficiente la gravità indiziaria.
  • Per reati economici (truffe) la presenza di riscontri documentali e movimenti economico-finanziari collegabili all'indagato e' determinante per sostenere la gravità indiziaria; argomentazioni tecniche e amministrative (es. regole Agea) devono essere affrontate e motivate.
  • In caso di vizi di motivazione la Cassazione può annullare e rinviare per nuovo esame, senza decidere il merito, richiedendo al giudice di merito una valutazione nuova e fondata degli elementi probatori.

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