Cassazione Penale, Sentenza n. 16556/2023 del 18/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario avverso l'ordinanza della Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Brancaccio contro l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli che aveva revocato l'indulto di un anno applicato al condannato. La revoca era stata disposta perché nella stessa sentenza di condanna risultava anche il reato di peculato commesso il 1/9/2006, quindi entro cinque anni dall'entrata in vigore della L. 241/2006, costituiscendo causa ostativa all'applicazione dell'indulto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., ritenendo non praticabile tale rimedio con riferimento all'indulto. Ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite (sentenza Nunziata) e la successiva sentenza Vitagliano, sottolineando che l'indulto (art. 174 c.p.) è una causa di estinzione della pena collocata a valle del giudicato e non incide sul perfezionamento del giudicato stesso; pertanto la logica che giustifica il ricorso straordinario in alcuni procedimenti di esecuzione non si applica all'indulto. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Il rimedio straordinario previsto dall'art. 625-bis non è estendibile per analogia a casi non espressamente disciplinati; può essere utilizzato nei procedimenti di esecuzione solo se la decisione della Corte di cassazione stabilizza il giudicato e determina un pregiudizio irrimediabile derivante da un errore di fatto. Nel caso dell'indulto, tale condizione non ricorre.
L'indulto è qualificato come causa di estinzione della pena, collocata nel codice penale a valle del giudicato; incide esclusivamente sul momento esecutivo e non mette in discussione la legittimità o il perfezionamento del giudicato.
Sez. U., n. 13199 del 21/07/2016 (Nunziata)
Sez. U., n. 13199 del 21/07/2016
Le Sezioni Unite hanno chiarito i limiti di applicazione dell'art. 625-bis: il rimedio può essere ammesso quando la decisione impugnata stabilizza il giudicato e da un errore di fatto possa derivare un pregiudizio irreparabile; hanno dato esempi di ipotesi esemplificative ma non hanno esteso il rimedio a tutte le materie dell'esecuzione.
Sentenza n. 33143 del 26/03/2018 (Vitagliano)
sentenza n. 33143 del 26/03/2018
Questa sezione aveva già concluso per la non praticabilità del ricorso straordinario in tema di indulto, principio riaffermato nella decisione in esame.
art. 616 cod. proc. pen. e L. 23 giugno 2017, n. 103
art. 616 cod. proc. pen., come modificato dalla L. 23 giugno 2017, n. 103
Sulla base di tale norma e della modifica legislativa, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende per responsabilità nella proposizione del ricorso inammissibile.
L. 241 del 2006 (entrata in vigore 02/05/2006)
L. 241 del 2006 (02/05/2006)
La data di entrata in vigore della legge è rilevante per determinare il quinquennio temporale considerato dalla Corte d'appello: il peculato commesso il 1/9/2006 è stato ritenuto verificato nei cinque anni successivi all'entrata in vigore, costituendo causa ostativa all'indulto.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis è ammesso in materia di esecuzione solo se la decisione impugnata stabilizza il giudicato e l'errore di fatto determina un pregiudizio irrimediabile; non è un rimedio generale per contestare atti esecutivi.
- L'indulto, disciplinato dall'art. 174 c.p., è una causa di estinzione della pena a valle del giudicato e, quindi, le questioni relative alla sua concessione o revoca non incidono sul perfezionamento del giudicato: ciò ostacola l'ammissibilità del ricorso straordinario ex art. 625-bis in materia di indulto.
- Prima di proporre un ricorso straordinario per questioni attinenti all'esecuzione, verificare se la decisione ha effettivamente "manipolato" o stabilizzato il giudicato; se non è così, il rimedio rischia di essere dichiarato inammissibile e di comportare condanne per spese e ammende.
- In caso di revoca dell'indulto per motivi temporali o soggettivi (es. reati commessi entro termini ostativi), è necessario valutare altri rimedi processuali oltre al ricorso straordinario, poiché quest'ultimo non è normalmente praticabile per l'indulto.
- Valutare il rischio di condanna al pagamento delle spese e di somme alla Cassa delle ammende quando si propone un ricorso che potrebbe essere ritenuto manifestamente inammissibile.
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