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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05269/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da due appelli riuniti proposti dalla società contribuente avverso la sentenza di primo grado della C.T.P. di Benevento che aveva rigettato i ricorsi. La C.T.R. della Campania ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado ritenendo che il collegio tributario non fosse regolarmente composto: uno dei giudici si era astenuto in udienza, ma dagli atti non risultava un formale provvedimento di sostituzione né la ripetizione della discussione davanti al collegio così integrato. L’Agenzia ricorrente per cassazione ha dedotto tre censure: 1) nullità della sentenza d’appello per violazione dell’art. 51 c.p.c. e degli artt. 6 e 59 d.lgs. 546/1992, sostenendo che nel processo tributario non sarebbe richiesto un formale decreto di sostituzione del giudice astenuto e che comunque non vi era stata alcuna lesione del contraddittorio; 2) violazione dell’art. 39 c.p.c., assumendo che la C.T.R. avrebbe dovuto rilevare la litispendenza tra i due appelli e cancellare dal ruolo quello notificato per secondo; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità del secondo appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo e, per effetto dell’assorbimento, non ha esaminato gli altri due. Ha affermato che la nullità derivante dalla decisione resa da un collegio tributario non coincidente con quello che aveva assistito alla discussione integra un vizio di costituzione del giudice e rientra nell’ipotesi di rimessione al primo giudice prevista dall’art. 59, comma 1, lett. d), d.lgs. 546/1992, perché il collegio non era legittimamente composto. Di conseguenza ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e l’ha condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    è stato invocato come parametro del vizio di nullità della sentenza e del procedimento per errori processuali e di costituzione del giudice.

  • art. 51 c.p.c.

    disciplina l’astensione del giudice; la Corte ne richiama la rilevanza nel processo tributario e la collega alla necessità di una corretta sostituzione del giudice astenuto.

  • art. 59 d.lgs. 546/1992

    la rimessione al primo giudice è ammessa solo nelle ipotesi tassative previste; la nullità per collegio non legittimamente composto rientra nella lett. d), imponendo la rimessione.

  • art. 6 d.lgs. 546/1992

    richiamato insieme all’art. 51 c.p.c. quale base normativa del tema della sostituzione del giudice astenuto nel processo tributario.

  • art. 39 c.p.c.

    invocato per sostenere la litispendenza tra i due appelli e la necessità di cancellazione dal ruolo del secondo giudizio.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per la dedotta omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità del secondo appello.

  • art. 158 c.p.c.

    la Corte qualifica il vizio di costituzione del giudice come nullità riconducibile a tale norma.

  • art. 276 c.p.c.

    richiamato in quanto, nel rito tributario, l’art. 35 d.lgs. 546/1992 vi rinvia per la deliberazione collegiale e l’immutabilità del giudice.

  • art. 35 d.lgs. 546/1992

    richiama l’art. 276 c.p.c. e consente di affermare l’obbligo di immutabilità del giudice anche nel processo tributario.

  • art. 354 c.p.c.

    utilizzato in comparazione: la sua disciplina non coincide con quella tributaria; tuttavia la Corte distingue il rito tributario e valorizza l’art. 59 d.lgs. 546/1992.

  • art. 161, comma 2, c.p.c.

    richiamato per escludere l’assimilazione del vizio di composizione del collegio al difetto assoluto di sottoscrizione della sentenza.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la rimessione al primo giudice è consentita solo nei casi tassativi previsti dall’art. 59 d.lgs. 546/1992; quando il vizio attiene alla legittima composizione del collegio, il giudice d’appello deve verificare se la decisione sia stata resa da un collegio diverso da quello che ha assistito alla discussione.
  • La deliberazione della causa da parte di un collegio non coincidente con quello dinanzi al quale la causa è stata discussa integra un vizio di costituzione del giudice e rende la sentenza nulla; nel rito tributario tale vizio rientra nella nozione di 'collegio non legittimamente composto'.
  • L’assenza di un formale provvedimento di sostituzione del giudice astenuto, insieme alla mancanza di traccia della sua partecipazione o della ripetizione della discussione davanti al collegio integrato, è decisiva per ritenere illegittima la composizione del collegio giudicante.
  • Il regime della nullità per vizio di costituzione del giudice nel processo tributario va coordinato con le specifiche previsioni del d.lgs. 546/1992, che possono differire dalla disciplina generale del codice di rito civile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàLitisconsorzio necessario

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