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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35640/2023 del 25/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 14/03/2023 del Tribunale di Brescia che aveva confermato l'ordinanza del G.i.p. del 16/02/2023, la quale aveva rigettato l'istanza ex art. 299 c.p.p. di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata per reati di cui agli artt. 605, 582, 583 cod.pen., aggravati dai reati connessi agli artt. 270-bis, 270-sexies e 604-ter cod.pen.. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione sul tema dei gravi indizi di colpevolezza (contestando l'identificazione operata: il verbale d'interrogatorio del 24/01/2023 non terrebbe conto di una foto e di una registrazione vocale che avrebbero fatto riconoscere altro soggetto, Abu Abdullah, ritenuto detenuto in Siria, e non Bougana), assenza di referti medici, contraddizioni nel racconto della persona offesa su luogo e durata della prigionia e sulle modalità di liberazione, nonché mancata valutazione delle indagini difensive; censura anche l'omessa motivazione sull'attualità e concretezza delle esigenze cautelari e il mancato rispetto dell'art. 192 comma 2 c.p.p. e degli artt. 273 e 274 c.p.p., richiamando altresì l'art. 606 lett. e) c.p.p. come motivo di ricorso in Cassazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo che le questioni prospettate siano valutazioni di fatto e di merito già affrontate dal giudice di merito (Tribunale e riesame) e non riconducibili a specifiche violazioni di norme di diritto o a manifesta illogicità della motivazione; ha quindi confermato che non sussistono elementi sopravvenuti idonei a mutare il quadro cautelare. Per effetto di ciò il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000 per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Il provvedimento dispone inoltre la trasmissione, a cura della Cancelleria, di una copia al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma I-ter, disp. att. c.p.p., precisando che la pronuncia non comporta la rimessione in libertà del detenuto.

Norme richiamate

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Norma invocata dal ricorrente per chiedere la revoca o sostituzione della custodia cautelare; il giudice di merito e la Corte hanno ritenuto che non siano sopravvenuti elementi nuovi tali da giustificare la revoca ai sensi di tale articolo

  • artt. 605, 582, 583 cod. pen.

    Indicano i reati contestati (sequestro di persona, lesioni, ecc.); la gravità degli indizi relativa a tali fattispecie è stata ritenuta sufficiente dal giudice di merito a giustificare la misura cautelare

  • artt. 270-bis, 270-sexies, 604-ter cod. pen.

    Aggravanti e fattispecie connesse richiamate nell'imputazione; utilizzate in sede di valutazione complessiva del quadro indiziario e delle esigenze cautelari

  • art. 192 comma 2 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente come parametro di regolarità della motivazione e della formazione dell'atto; la Corte ha ritenuto che la censura non fosse suscettibile di incidere sulla motivazione in termini di illegittimità formale rilevante per la Cassazione, essendo piuttosto una critica alla valutazione di merito

  • artt. 273 e 274 c.p.p.

    Richiamati dal ricorrente con riferimento alla disciplina della valutazione della prova; la Corte ha ritenuto che le questioni attengano alla valutazione dei fatti e delle fonti probatorie, non a vizio di legge insindacabile in Cassazione

  • art. 606 lett. e) c.p.p.

    Motivo di ricorso riferito alle doglianze sul mancato rispetto di criteri probatori; la Corte ha implicitamente escluso che si tratti di una delle ipotesi valutabili in Cassazione perché le censure si risolvevano in diversa valutazione dei fatti

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento della somma per la causa di inammissibilità del ricorso, rilevando profili di colpa nella decisione di proporre l'impugnazione

  • art. 94 comma I-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Norma che impone la trasmissione della copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario quando la decisione non comporta la rimessione in libertà del detenuto; il provvedimento della Corte dispone l'adempimento

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari personali, il ricorso in Cassazione è ammissibile principalmente per violazione di norme di diritto o per motivazione manifestamente illogica; non è la sede per rinnovare la valutazione di merito o per richiedere una diversa lettura delle prove già valutate dal giudice di merito
  • Per ottenere la revoca o la sostituzione della custodia cautelare occorre allegare elementi sopravvenuti o nuovi e concreti che dimostrino l'attenuazione delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, di inquinamento delle prove, di reiterazione del reato); argomentazioni puramente critiche sulle valutazioni probatorie già compiute difficilmente saranno accolte in sede di legittimità
  • Se si contesta l'identificazione (es. voce o foto), è necessario produrre e far valutare elementi tecnici o peritali nuovi e puntuali in sede di merito (riesame) perché tali censure possano poi essere rilevanti in Cassazione se fondate su profili di diritto o di manifesta illogicità motivazionale
  • Le censure procedurali (es. vizi di motivazione formale ex art. 192 c.p.p.) devono essere specifiche e dimostrabili; semplici richiami a contraddizioni del racconto non costituiscono di per sé violazioni formali rilevanti in Cassazione
  • Vi è il rischio, in caso di ricorso manifestamente inammissibile o infondato, di essere condannati alle spese e a sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p. e cassa delle ammende); pertanto il difensore dovrebbe valutare attentamente se le questioni proposte costituiscono effettivi profili di diritto o semplici rivalutazioni di fatto

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