Cassazione Civile, Ordinanza n. 12520/2023 del 10/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente ha impugnato una sentenza della CTR che aveva dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, il suo appello contro la decisione di primo grado relativa a un invito/intimazione di pagamento e alle cartelle sottese. Le somme riguardavano crediti affidati all’agente della riscossione in epoca anteriore al 31 dicembre 2010, tra cui tributi locali (TARSU per gli anni 2000, 2001 e 2002) e diritto camerale per l’anno 2000, oltre ai relativi avvisi di accertamento prodromici. Nel corso del giudizio di cassazione la ricorrente ha poi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, deducendo che i singoli debiti risultavano di importo inferiore a mille euro e quindi rientravano nello stralcio automatico previsto dall’art. 4, comma 1, del d.l. 119/2018, conv. in l. 136/2018.
La decisione
La Corte ha preso atto che i debiti oggetto delle cartelle erano stati affidati all’agente della riscossione in data anteriore al 31 dicembre 2010 e che, secondo quanto dedotto dalla ricorrente, ciascun carico aveva importo residuo inferiore a 1.000 euro. Ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere in applicazione dell’art. 4, comma 1, del d.l. 119/2018, conv. in l. 136/2018, con compensazione integrale delle spese di lite. Ha inoltre escluso l’applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, poiché tale previsione opera solo nei casi tipizzati di rigetto o di inammissibilità/improcedibilità dell’impugnazione.
Norme richiamate
art. 4, comma 1, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro [...] risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 [...] sono automaticamente annullati
La norma comporta l’annullamento automatico dei debiti rientranti nei limiti di importo e di periodo indicati; se il carico è compreso nella previsione, il giudizio deve essere definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere.
art. 4, comma 1, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in l. 17 dicembre 2018, n. 136
La disposizione è applicabile ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 con importo residuo fino a 1.000 euro, determinando lo stralcio dei relativi debiti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ribadisce che il contributo unificato aggiuntivo ha natura sostanzialmente sanzionatoria e si applica soltanto nei casi tipizzati di rigetto dell’impugnazione o di declaratoria di inammissibilità o improcedibilità, non alla cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, interviene una sopravvenienza normativa che estingue automaticamente i debiti oggetto di causa, il processo deve essere definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere.
- Lo stralcio automatico dei carichi di importo residuo non superiore a 1.000 euro si applica ai singoli carichi affidati alla riscossione nel periodo normativamente previsto, e può fondare la chiusura del giudizio anche in cassazione.
- Il contributo unificato aggiuntivo previsto per i rigetti e per le declaratorie di inammissibilità o improcedibilità non è dovuto quando il processo si chiude per cessazione della materia del contendere.
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