Cassazione Civile, Ordinanza n. 30827/2023 del 06/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
Con atto introduttivo del 2008 alcuni proprietari di un cortile chiesero l’accertamento dell’inesistenza di una servitù di passaggio che la convenuta assumeva di esercitare sul loro fondo e la cessazione dell’uso del passaggio. La convenuta resistette chiedendo in via riconvenzionale l’accertamento dell’usucapione della servitù di passaggio, in subordine la sua costituzione coattiva per interclusione del fondo dominante, oltre a una rivendicazione di suolo. Il tribunale rigettò tutte le domande; la corte d’appello respinse l’impugnazione principale degli attori e accolse l’appello incidentale della convenuta, dichiarando l’acquisto per usucapione di una servitù di passaggio pedonale e carrabile sul cortile. Il soccombente in appello ricorse per cassazione con cinque motivi: (1) violazione degli artt. 1061 c.c. e 132 c.p.c., per avere la corte territoriale ravvisato opere visibili destinate alla servitù senza adeguata indicazione di elementi oggettivi e senza motivazione; (2) violazione degli artt. 1158 c.c. e 116 c.p.c., per avere ritenuto il possesso ultraventennale nonostante l’acquisto del fondo dominante da parte della controparte solo nel 1989, dopo una fase di locazione dal 1987; (3) violazione degli artt. 1146, 2732 e 2733 c.c., per avere accolto l’usucapione in assenza dei presupposti di fatto; (4) omesso esame di fatti decisivi con riferimento a prove documentali; (5) omesso esame di fatti decisivi con riferimento a prove testimoniali. La Cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi, assorbiti gli altri, perché per la servitù di passaggio costituita per usucapione o per destinazione del padre di famiglia non basta il mero tracciato del passaggio, ma occorre verificare la presenza di segni visibili e opere permanenti obiettivamente destinate all’esercizio della servitù, con un accertamento specifico del giudice di merito; inoltre andava verificato correttamente il decorso del ventennio, tenendo conto che nel periodo di locazione il fondo era nella mera detenzione della controparte nei confronti dei danti causa. La sentenza d’appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione anche per le spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri tre. Ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro e ha rinviato alla stessa Corte, in diversa composizione, affinché accerti in fatto: a) se esistano segni visibili e opere permanenti, idonei a integrare il requisito della servitù di passaggio per usucapione o destinazione del padre di famiglia; b) se sia effettivamente maturato il ventennio utile all’usucapione, considerando che il fondo asseritamente dominante fu acquistato solo nel 1989 e che prima vi era una relazione di locazione, dunque di mera detenzione nei confronti dei precedenti proprietari. Il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Per la servitù non apparente occorre verificare la presenza di opere visibili e permanenti obiettivamente destinate all'esercizio del diritto; il mero tracciato non basta.
L'usucapione richiede il possesso continuato per il tempo previsto; il decorso del termine va verificato correttamente in relazione alla concreta disponibilità del bene e alla natura del rapporto.
La valutazione delle prove è rimessa al giudice di merito, nei limiti dell'obbligo di motivazione e del corretto apprezzamento del materiale probatorio.
La motivazione deve dare conto degli elementi oggettivi che sorreggono l'accertamento di fatto rilevante ai fini della decisione.
Richiamato dalla parte ricorrente in relazione ai requisiti del possesso utile all'usucapione e alla successione nel possesso.
Richiamato dalla parte ricorrente, ma il testo non consente di ricostruire una specifica interpretazione della Corte su tale norma.
Richiamato dalla parte ricorrente, ma il testo non consente di ricostruire una specifica interpretazione della Corte su tale norma.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
I motivi sono stati veicolati come violazioni di legge e omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha distinto tra censure inammissibili sulla rivalutazione del merito e censure fondate sull'omesso accertamento di presupposti giuridico-fattuali necessari.
La proposta del relatore di definizione in camera di consiglio non è stata condivisa dal Collegio.
Massime di principio
- Per la servitù di passaggio usucapita o costituita per destinazione del padre di famiglia non è sufficiente la mera esistenza di un tracciato: occorre accertare la presenza di segni visibili e opere permanenti, oggettivamente e univocamente destinate all'esercizio della servitù.
- L'accertamento sulla sussistenza delle opere visibili e permanenti è un accertamento di fatto necessario e specifico; la sua omissione integra vizio denunciabile in cassazione quando il giudice di merito si limiti a richiamare il passaggio senza verificare il quid pluris richiesto dalla norma.
- Nel verificare l'usucapione di una servitù, il dies a quo del ventennio deve essere individuato sulla base della concreta natura del rapporto di fatto sul fondo e dei mutamenti di titolo: la mera detenzione derivante da locazione non è utile, nei confronti del proprietario, al decorso del possesso ad usucapionem.
- Il ricorso per cassazione non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione delle prove documentali o testimoniali, poiché la scelta degli elementi probatori ritenuti decisivi spetta al giudice di merito; resta però censurabile l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di singole risultanze istruttorie isolate.
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