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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7460/2025 del 24/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore ha impugnato il decreto del G.i.p. del 18/05/2024 che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero perché depositata in forma cartacea, ritenendola in violazione dell'art. 3 del D.M. richiamato che imporrebbe il deposito telematico tramite APP. Il ricorrente ha dedotto che il G.i.p. ha agito in maniera abnorme e oltre i suoi poteri: a) l'art. 175-bis cod. proc. pen. consente il deposito analogico in presenza di un accertamento di malfunzionamento (certificato o attestato) e non prevede un sindacato di ammissibilità sulla modalità di deposito; b) il provvedimento del dirigente dell'ufficio (08/04/2024) attestava un malfunzionamento e inibiva il deposito telematico, per cui il P.M. era legittimato al deposito cartaceo; c) la declaratoria di inammissibilità ha creato una stasi del procedimento perché ha impedito sia il deposito telematico (per motivi organizzativi e di malfunzionamento) sia la reiterazione del deposito cartaceo.

La decisione

Il Collegio ha accolto il primo motivo. Ha interpretato l'art. 175-bis cod. proc. pen. come disciplinante due ipotesi di malfunzionamento ("certificato" e "non certificato" o locale) e come autorizzante, in tali ipotesi, il deposito analogico e non telematico. Ha ritenuto che il G.i.p. non avesse il potere di dichiarare l'inammissibilità della richiesta di archiviazione depositata in forma cartacea sulla base dell'attestazione del dirigente; inoltre ha osservato che, anche qualora l'attestazione fosse stata infondata, l'atto analogico resta valido/ammissibile ai sensi del comma 3 dell'art. 175-bis. Il decreto impugnato è stato dichiarato abnorme sia sotto il profilo strutturale sia funzionale (ha determinato una stasi del procedimento) e pertanto è stato annullato senza rinvio; gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di L'Aquila per l'ulteriore corso. Il secondo motivo è stato assorbito.

Norme richiamate

  • legge 27 settembre 2021, n. 134

    Ha delegato il Governo a regolamentare i casi di malfunzionamento dei sistemi informatici del Ministero della Giustizia, dando origine alle successive norme sul processo penale telematico.

  • d.lgs. 20 ottobre 2022, n. 150

    art. 11, comma 1, lett. c); art. 87, comma 5

    Ha recepito la delega normativa introducendo l'art. 175-bis nel codice di procedura penale e ha fissato termini di applicabilità delle disposizioni (art. 87, comma 5) che rendono operativa la disciplina dei malfunzionamenti e delle deroghe al deposito telematico.

  • decreto del Ministro della Giustizia n. 271 del 2023

    pubblicato in G.U. 30/12/2023, n. 303; decorrenza applicabilità 14/01/2024

    Regolamento attuativo che ha fissato le modalità operative e la decorrenza (14/01/2024) per l'applicazione dell'art. 175-bis; stabilisce l'obbligo generale di deposito telematico salvo le deroghe previste dall'art. 175-bis.

  • D.M. n. 217 del 29/12/2023

    art. 3 (richiamato dal G.i.p. come norma che impone il deposito telematico tramite APP)

    Richiamato dal G.i.p. per sostenere l'obbligo di deposito telematico; il Collegio tuttavia ha valorizzato la disciplina speciale dell'art. 175-bis che consente il deposito analogico in caso di malfunzionamento attestato.

  • art. 175-bis cod. proc. pen.

    "certificato" / "non certificato"; comma 3 e comma 4 (deroga al deposito telematico e obbligo di conversione in digitale)

    Disciplina due categorie di malfunzionamento: il malfunzionamento "certificato" (a livello dei domini del Ministero, certificato dal DG per i servizi informativi) e il malfunzionamento "non certificato" o locale (accertato e attestato dal dirigente dell'ufficio). In entrambe le ipotesi è consentita, in deroga, la redazione e il deposito in forma analogica; il comma 3 impone poi la conversione in digitale per assicurare la continuità del fascicolo informatico. Anche se la certificazione/attestazione fosse infondata, la norma preserva la validità/ammissibilità dell'atto analogico depositato sulla sua base.

  • artt. 110, comma 4 e 111-ter, comma 3 cod. proc. pen.

    Stabiliscono l'obbligo di convertire il documento analogico in formato digitale dopo il deposito analogico, così da mantenere il fascicolo informatico continuo.

  • art. 111-bis cod. proc. pen.

    Individua le modalità di deposito telematico indicate dal regolamento; il DM ha stabilito che, a decorrere dalla data di efficacia, le richieste di archiviazione devono essere depositate telematicamente salvo le deroghe di cui all'art. 175-bis.

  • art. 415, comma 4 cod. proc. pen. e art. 107-bis disp. att.

    Prevedono che la richiesta di archiviazione, nell'ipotesi di cui all'art. 107-bis disp. att., debba essere avanzata cumulativamente; ciò ha rilevanza pratica perché impedisce al P.M. di frazionare o ripetere la stessa istanza, contribuendo alla stasi se il G.i.p. dichiara l'inammissibilità e contemporaneamente è impossibile il deposito telematico.

Massime di principio

  • Se il dirigente dell'ufficio giudiziario attesta un malfunzionamento locale ai sensi dell'art. 175-bis, comma 4, il deposito analogico è ammissibile e il giudice non può dichiararlo inammissibile sulla base dell'assenza del deposito telematico.
  • La disciplina di cui all'art. 175-bis distingue malfunzionamenti "certificati" (a livello ministeriale) e "non certificati" (locali): in entrambe le ipotesi è prevista la deroga al deposito telematico, con l'obbligo successivo di convertire l'atto in formato digitale per assicurare la continuità del fascicolo informatico.
  • La contestazione della legittimità dell'attestazione amministrativa di malfunzionamento non incide immediatamente sull'ammissibilità dell'atto depositato analogicamente; la norma preserva la validità/ammissibilità dell'atto fatto sulla base della attestazione.
  • In caso di impossibilità materiale o di ordine interno a procedere telematicamente (malfunzionamento accertato o inibizione da parte del dirigente), il P.M. è legittimato al deposito cartaceo e deve poi provvedere alla conversione digitale; il giudice non può creare una situazione che precluda entrambe le modalità e determini una stasi irrimediabile del procedimento.
  • Se il Giudice eccede nei poteri, dichiarando inammissibili atti che la legge rende ammissibili in presenza di attestazioni amministrative di malfunzionamento, il provvedimento è impugnabile e può essere annullato per abnormità (sia sotto il profilo strutturale che funzionale).
  • È essenziale documentare e comunicare tempestivamente le date e gli orari dell'inizio e della fine del malfunzionamento (come richiesto dalla norma) per consentire l'operatività della deroga e per tutelare le posizioni processuali.

Testo integrale

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