Cassazione Penale, Sentenza n. 7460/2025 del 24/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato il decreto del G.i.p. del 18/05/2024 che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero perché depositata in forma cartacea, ritenendola in violazione dell'art. 3 del D.M. richiamato che imporrebbe il deposito telematico tramite APP. Il ricorrente ha dedotto che il G.i.p. ha agito in maniera abnorme e oltre i suoi poteri: a) l'art. 175-bis cod. proc. pen. consente il deposito analogico in presenza di un accertamento di malfunzionamento (certificato o attestato) e non prevede un sindacato di ammissibilità sulla modalità di deposito; b) il provvedimento del dirigente dell'ufficio (08/04/2024) attestava un malfunzionamento e inibiva il deposito telematico, per cui il P.M. era legittimato al deposito cartaceo; c) la declaratoria di inammissibilità ha creato una stasi del procedimento perché ha impedito sia il deposito telematico (per motivi organizzativi e di malfunzionamento) sia la reiterazione del deposito cartaceo.
La decisione
Il Collegio ha accolto il primo motivo. Ha interpretato l'art. 175-bis cod. proc. pen. come disciplinante due ipotesi di malfunzionamento ("certificato" e "non certificato" o locale) e come autorizzante, in tali ipotesi, il deposito analogico e non telematico. Ha ritenuto che il G.i.p. non avesse il potere di dichiarare l'inammissibilità della richiesta di archiviazione depositata in forma cartacea sulla base dell'attestazione del dirigente; inoltre ha osservato che, anche qualora l'attestazione fosse stata infondata, l'atto analogico resta valido/ammissibile ai sensi del comma 3 dell'art. 175-bis. Il decreto impugnato è stato dichiarato abnorme sia sotto il profilo strutturale sia funzionale (ha determinato una stasi del procedimento) e pertanto è stato annullato senza rinvio; gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di L'Aquila per l'ulteriore corso. Il secondo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
legge 27 settembre 2021, n. 134
Ha delegato il Governo a regolamentare i casi di malfunzionamento dei sistemi informatici del Ministero della Giustizia, dando origine alle successive norme sul processo penale telematico.
d.lgs. 20 ottobre 2022, n. 150
art. 11, comma 1, lett. c); art. 87, comma 5
Ha recepito la delega normativa introducendo l'art. 175-bis nel codice di procedura penale e ha fissato termini di applicabilità delle disposizioni (art. 87, comma 5) che rendono operativa la disciplina dei malfunzionamenti e delle deroghe al deposito telematico.
decreto del Ministro della Giustizia n. 271 del 2023
pubblicato in G.U. 30/12/2023, n. 303; decorrenza applicabilità 14/01/2024
Regolamento attuativo che ha fissato le modalità operative e la decorrenza (14/01/2024) per l'applicazione dell'art. 175-bis; stabilisce l'obbligo generale di deposito telematico salvo le deroghe previste dall'art. 175-bis.
art. 3 (richiamato dal G.i.p. come norma che impone il deposito telematico tramite APP)
Richiamato dal G.i.p. per sostenere l'obbligo di deposito telematico; il Collegio tuttavia ha valorizzato la disciplina speciale dell'art. 175-bis che consente il deposito analogico in caso di malfunzionamento attestato.
"certificato" / "non certificato"; comma 3 e comma 4 (deroga al deposito telematico e obbligo di conversione in digitale)
Disciplina due categorie di malfunzionamento: il malfunzionamento "certificato" (a livello dei domini del Ministero, certificato dal DG per i servizi informativi) e il malfunzionamento "non certificato" o locale (accertato e attestato dal dirigente dell'ufficio). In entrambe le ipotesi è consentita, in deroga, la redazione e il deposito in forma analogica; il comma 3 impone poi la conversione in digitale per assicurare la continuità del fascicolo informatico. Anche se la certificazione/attestazione fosse infondata, la norma preserva la validità/ammissibilità dell'atto analogico depositato sulla sua base.
artt. 110, comma 4 e 111-ter, comma 3 cod. proc. pen.
Stabiliscono l'obbligo di convertire il documento analogico in formato digitale dopo il deposito analogico, così da mantenere il fascicolo informatico continuo.
Individua le modalità di deposito telematico indicate dal regolamento; il DM ha stabilito che, a decorrere dalla data di efficacia, le richieste di archiviazione devono essere depositate telematicamente salvo le deroghe di cui all'art. 175-bis.
art. 415, comma 4 cod. proc. pen. e art. 107-bis disp. att.
Prevedono che la richiesta di archiviazione, nell'ipotesi di cui all'art. 107-bis disp. att., debba essere avanzata cumulativamente; ciò ha rilevanza pratica perché impedisce al P.M. di frazionare o ripetere la stessa istanza, contribuendo alla stasi se il G.i.p. dichiara l'inammissibilità e contemporaneamente è impossibile il deposito telematico.
Massime di principio
- Se il dirigente dell'ufficio giudiziario attesta un malfunzionamento locale ai sensi dell'art. 175-bis, comma 4, il deposito analogico è ammissibile e il giudice non può dichiararlo inammissibile sulla base dell'assenza del deposito telematico.
- La disciplina di cui all'art. 175-bis distingue malfunzionamenti "certificati" (a livello ministeriale) e "non certificati" (locali): in entrambe le ipotesi è prevista la deroga al deposito telematico, con l'obbligo successivo di convertire l'atto in formato digitale per assicurare la continuità del fascicolo informatico.
- La contestazione della legittimità dell'attestazione amministrativa di malfunzionamento non incide immediatamente sull'ammissibilità dell'atto depositato analogicamente; la norma preserva la validità/ammissibilità dell'atto fatto sulla base della attestazione.
- In caso di impossibilità materiale o di ordine interno a procedere telematicamente (malfunzionamento accertato o inibizione da parte del dirigente), il P.M. è legittimato al deposito cartaceo e deve poi provvedere alla conversione digitale; il giudice non può creare una situazione che precluda entrambe le modalità e determini una stasi irrimediabile del procedimento.
- Se il Giudice eccede nei poteri, dichiarando inammissibili atti che la legge rende ammissibili in presenza di attestazioni amministrative di malfunzionamento, il provvedimento è impugnabile e può essere annullato per abnormità (sia sotto il profilo strutturale che funzionale).
- È essenziale documentare e comunicare tempestivamente le date e gli orari dell'inizio e della fine del malfunzionamento (come richiesto dalla norma) per consentire l'operatività della deroga e per tutelare le posizioni processuali.
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