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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29109/2021 del 20/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso originariamente proposto dal contribuente avverso la cartella di pagamento notificata alla società già estinta. Ha quindi disposto la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ritenendo assorbiti tutti i motivi di ricorso. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell'intero giudizio e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato in proprio una cartella di pagamento concernente IVA per gli anni d'imposta 1993-1995, notificata non a lui personalmente ma a una società a responsabilità limitata già cancellata dal registro delle imprese e indicata in persona del liquidatore. La Commissione regionale aveva rigettato l'appello, ritenendo da un lato che l'impugnante non fosse legittimato a contestare la pretesa tributaria riferita alla società, dall'altro che egli potesse ricevere la notificazione anche quale socio unico, essendo subentrato nei debiti sociali dopo l'estinzione della società. In cassazione il ricorrente ha proposto sette motivi, ma la Corte ha rilevato d'ufficio che l'originario ricorso era comunque inammissibile, perché proposto in proprio da soggetto privo di legittimazione ad impugnare una cartella notificata a una società estinta.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l'estinzione e la successione dei soci nei rapporti attivi e passivi, ma ciò non comporta automaticamente la legittimazione del liquidatore o del socio a impugnare in proprio atti notificati alla società estinta.
  • La cartella di pagamento notificata a un soggetto già estinto è nulla, ma l'invalidità della notificazione non attribuisce al liquidatore un autonomo interesse ad agire in proprio ove l'atto riguardi esclusivamente la società.
  • Il difetto originario di legittimazione ad agire è rilevabile d'ufficio e conduce alla declaratoria di inammissibilità del ricorso originario, con cassazione senza rinvio della decisione impugnata.
  • Quando la questione pregiudiziale di inammissibilità assorbe ogni altro motivo, non occorre esaminare nel merito le censure proposte con il ricorso.
  • Il rilievo officioso di una causa di inammissibilità può giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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