Cassazione Civile, Ordinanza n. 29109/2021 del 20/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso originariamente proposto dal contribuente avverso la cartella di pagamento notificata alla società già estinta. Ha quindi disposto la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ritenendo assorbiti tutti i motivi di ricorso. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell'intero giudizio e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato in proprio una cartella di pagamento concernente IVA per gli anni d'imposta 1993-1995, notificata non a lui personalmente ma a una società a responsabilità limitata già cancellata dal registro delle imprese e indicata in persona del liquidatore. La Commissione regionale aveva rigettato l'appello, ritenendo da un lato che l'impugnante non fosse legittimato a contestare la pretesa tributaria riferita alla società, dall'altro che egli potesse ricevere la notificazione anche quale socio unico, essendo subentrato nei debiti sociali dopo l'estinzione della società. In cassazione il ricorrente ha proposto sette motivi, ma la Corte ha rilevato d'ufficio che l'originario ricorso era comunque inammissibile, perché proposto in proprio da soggetto privo di legittimazione ad impugnare una cartella notificata a una società estinta.
Norme richiamate
richiamato per disporre la cassazione senza rinvio a seguito del rilievo pregiudiziale dell'inammissibilità originaria del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- La cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l'estinzione e la successione dei soci nei rapporti attivi e passivi, ma ciò non comporta automaticamente la legittimazione del liquidatore o del socio a impugnare in proprio atti notificati alla società estinta.
- La cartella di pagamento notificata a un soggetto già estinto è nulla, ma l'invalidità della notificazione non attribuisce al liquidatore un autonomo interesse ad agire in proprio ove l'atto riguardi esclusivamente la società.
- Il difetto originario di legittimazione ad agire è rilevabile d'ufficio e conduce alla declaratoria di inammissibilità del ricorso originario, con cassazione senza rinvio della decisione impugnata.
- Quando la questione pregiudiziale di inammissibilità assorbe ogni altro motivo, non occorre esaminare nel merito le censure proposte con il ricorso.
- Il rilievo officioso di una causa di inammissibilità può giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28996/2021 del 20/10/2021
- ordinanza_civile · 20 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29013/2021 del 20/10/2021
- ordinanza_civile · 20 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29014/2021 del 20/10/2021
- ordinanza_civile · 20 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29015/2021 del 20/10/2021
- ordinanza_civile · 20 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29016/2021 del 20/10/2021
- ordinanza_civile · 20 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29017/2021 del 20/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →