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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19216/2024 del 12/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una banca cooperativa per l’annualità 1986, con il quale l’Ufficio aveva rettificato la dichiarazione dei redditi recuperando a tassazione importi ai fini IRPEG e ILOR e irrogando sanzioni, negando l’esenzione dalle imposte dirette prevista dall’art. 12 della L. n. 904/1977. La banca aveva impugnato l’atto e, dopo alterne decisioni di merito, la causa era giunta in Cassazione su ricorso dell’Agenzia delle Entrate articolato in tre motivi: 1) nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente, perché la spettanza dell’esenzione era stata giustificata richiamando gli artt. 37 e 38 dello statuto sociale, ritenuti dall’Ufficio troppo generici e privi di specifici vincoli e richiami alla legge agevolatrice; 2) violazione della disciplina sulla mutualità delle banche cooperative, sostenendo che lo statuto non prevedesse requisiti mutualistici idonei e che la destinazione di una quota degli utili a mutualità e beneficenza fosse formulata in modo generico; 3) violazione dell’art. 12 L. n. 904/1977 e dell’art. 14 d.P.R. n. 601/1973, assumendo che, per fruire dell’esenzione, occorressero non solo requisiti mutualistici ma anche vincoli statutari stringenti sulla destinazione degli utili, tali da impedirne la distribuzione ai soci sia durante la vita sociale sia allo scioglimento, vincoli che sarebbero mancati.

La decisione

La Corte non esamina nel merito i tre motivi di ricorso perché rileva che la banca controricorrente, dopo la fissazione dell’udienza, ha depositato documentazione completa attestante l’adesione alla definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018, con produzione della domanda e della quietanza di pagamento integrale. La richiesta dell’Avvocatura di rinvio per verificare i pagamenti viene quindi disattesa. Poiché non risulta un diniego della definizione agevolata tempestivamente impugnato, la Corte dichiara l’estinzione del processo per intervenuta definizione agevolata della lite, con spese a carico di chi le ha anticipate.

Norme richiamate

  • art. 12 L. 16 dicembre 1977, n. 904

    richiamato come base dell’agevolazione fiscale di cui era controversa la spettanza

  • art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    invocato come parametro della dedotta motivazione apparente della sentenza impugnata

  • art. 29, comma 5, D.L. 2 marzo 1989, n. 69

    richiamato dall’Ufficio quale norma riproduttiva della disciplina della mutualità rilevante ai fini dell’agevolazione

  • art. 29, comma 5, D.L. 30 dicembre 1988, n. 550

    richiamato come antecedente normativo della disciplina sulla mutualità cooperativa

  • L. 27 aprile 1989, n. 154

    citata come legge di conversione della disciplina richiamata dall’Ufficio

  • art. 14 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601

    richiamato dall’Ufficio per sostenere la necessità di vincoli statutari alla destinazione degli utili ai fini dell’esenzione

  • art. 6, commi 2-ter, 8, 9, 10 e 13, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119

    ritenuto applicabile quale disciplina della definizione agevolata della controversia; in assenza di diniego impugnato, determina l’estinzione del processo per decorso del termine del 31 dicembre 2020

  • L. 17 dicembre 2018, n. 136

    legge di conversione del d.l. n. 119/2018, richiamata per la definizione agevolata

Massime di principio

  • Quando una parte dimostra documentalmente di avere perfezionato la definizione agevolata prevista dalla legge speciale e non risulta un diniego impugnato, il giudizio si estingue senza esame dei motivi di ricorso.
  • La produzione della domanda di definizione agevolata e della quietanza di pagamento integrale è sufficiente a escludere la necessità di un rinvio meramente esplorativo per verificare lo stato dei versamenti, se la documentazione è completa e riferibile alla lite.
  • In presenza di una causa estintiva sopravvenuta del processo, la Corte non pronuncia sul merito delle censure svolte nel ricorso per cassazione.
  • La definizione agevolata opera come fatto processuale idoneo a paralizzare l’ulteriore prosecuzione del giudizio, purché siano rispettati i presupposti normativi e non emerga un diniego tempestivamente impugnato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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