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Sentenza

Sentenza n. 12/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento previa adozione di misura cautelare del rifiuto di protocollazione della domanda di concessione della cittadinanza italiana n. UD0008012490, emessa in data 2.10.2025 “Procedimento di concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 o 9 della legge 5.2.1992, n. 91”.

Giustizia amministrativa202500614

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rifiuto di protocollazione e arresto procedimentale della domanda telematica di concessione della cittadinanza italiana per mancata produzione dell'atto di nascita e del certificato penale del Paese d'origine

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il rifiuto opposto dalla Prefettura alla domanda di cittadinanza italiana presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto violazione di legge, eccesso di potere, difetto e carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, carenza di motivazione e difetto dei presupposti. In particolare, ha contestato che il rifiuto fosse riconducibile alla pendenza di una precedente domanda, sostenendo che quest'ultima era già stata definita negativamente e che il relativo giudizio era stato respinto con sentenza passata in giudicato. Ha inoltre sostenuto che la situazione di collasso istituzionale e di instabilità dell'Afghanistan rendesse oggettivamente impossibile ottenere i certificati di nascita e penale dalle autorità del Paese d'origine, sicché l'amministrazione avrebbe dovuto accettare in loro sostituzione un atto notorio. Il Ministero ha replicato che il rifiuto non dipendeva dalla pendenza di altra domanda, ma dalla mancanza della documentazione necessaria per l'avvio e la prosecuzione del procedimento; ha aggiunto che il ricorrente non era titolare dello status di rifugiato né della protezione sussidiaria e che le osservazioni inviate alla Prefettura erano prive di procura.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo l'arresto procedimentale conseguente alla mancata produzione dell'atto di nascita e del certificato penale richiesti dalla disciplina sulla concessione della cittadinanza. L'atto notorio prodotto dal ricorrente non è stato ritenuto equipollente ai certificati richiesti, poiché attestava fatti e qualità personali soggetti ad accertamento da parte delle autorità del Paese d'origine e non fatti certificabili o attestabili da pubbliche amministrazioni italiane. Il Collegio ha escluso che la situazione generale dell'Afghanistan dimostrasse, di per sé, l'impossibilità oggettiva di ottenere la documentazione: il ricorrente non aveva allegato né provato specifiche ragioni personali impeditive, non risultava avere richiesto i certificati all'Ambasciata o alle autorità afghane e aveva ottenuto e rinnovato il passaporto tramite rappresentanze consolari e diplomatiche afghane. La possibilità concreta di ottenere i certificati era inoltre confermata da un caso analogo documentato dall'amministrazione. Il TAR ha distinto la fattispecie da quelle riguardanti beneficiari di protezione sussidiaria assolutamente impossibilitati a procurarsi gli atti esteri. Ha richiamato la precedente sentenza definitiva relativa al medesimo ricorrente, secondo cui i certificati di nascita e penale costituiscono documenti necessari e le dichiarazioni sostitutive non possono surrogarli quando riguardino qualità accertabili soltanto nello Stato d'origine. Le spese sono state compensate per la peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    Individua il titolo normativo della domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente.

  • art. 1, comma 3, lett. a), d.P.R. 362/1994

    l’istanza dev’essere corredata della seguente documentazione, in forma autentica: a) estratto dell’atto di nascita, o equivalente

    Impone la produzione dell'atto di nascita o di un documento equivalente quale corredo necessario dell'istanza di concessione della cittadinanza.

  • art. 1, comma 3, lett. d), d.P.R. 362/1994

    certificazioni dello Stato estero, o degli Stati esteri, di origine e di residenza, relative ai precedenti penali ed ai carichi penali pendenti

    Richiede la produzione delle certificazioni estere relative ai precedenti penali e ai carichi pendenti.

  • art. 2, comma 3, d.P.R. 362/1994

    Consente di dichiarare inammissibile l'istanza mancante dei documenti richiesti o non regolarizzata tempestivamente a seguito dell'invito dell'amministrazione.

  • art. 43 d.P.R. 445/2000

    Le dichiarazioni sostitutive sono idonee a surrogare atti di certazione quando riguardano fatti certificabili o attestabili da soggetti pubblici italiani, non qualità personali accertabili esclusivamente nello Stato d'origine.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti nella camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana, la domanda deve essere corredata dall'estratto dell'atto di nascita o documento equivalente e dalle certificazioni dello Stato d'origine relative ai precedenti penali e ai carichi pendenti; la loro mancata produzione legittima l'arresto procedimentale o la declaratoria di inammissibilità dell'istanza, ove la carenza non sia tempestivamente regolarizzata.
  • Un atto notorio o una dichiarazione sostitutiva non può sostituire i certificati di nascita e penale esteri quando attesti fatti o qualità personali soggetti ad accertamento esclusivamente da parte delle autorità dello Stato d'origine, anziché fatti certificabili o attestabili da pubbliche amministrazioni italiane.
  • La situazione generale di instabilità politica o istituzionale dello Stato d'origine non dimostra automaticamente l'impossibilità oggettiva di procurarsi la documentazione necessaria alla domanda di cittadinanza; il richiedente deve allegare e provare specifiche circostanze personali impeditive e, ove possibile, dimostrare di avere inutilmente attivato i canali diplomatici o consolari competenti.
  • La deroga alla produzione degli atti esteri necessaria per chi sia assolutamente impossibilitato a ottenerli non è estensibile a chi non sia titolare dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, in assenza di una concreta e comprovata impossibilità personale.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

Testo integrale

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