Parere n. 1817/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario, con istanza di sospensione, proposto con presentazione diretta ex art.11, comma 2, del d.P.R. n.1199 del 1971, dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del decreto prot. K10/1074406 notificato il 7 gennaio 2025 di respingimento della concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art.9, comma 1, lett. f), della legge n.91 del 1992.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario per l’annullamento del decreto del Ministero dell’interno prot. K10/1074406, notificato il 7 gennaio 2025, di diniego della concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992; decisione sulla domanda cautelare e acquisizione istruttoria ai fini del parere definitivo.
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente contesta il diniego fondato su due precedenti penali non dichiarati nella domanda: una condanna per invasione di edifici, divenuta irrevocabile il 5 settembre 2017, e una sentenza di patteggiamento per guida in stato di ebbrezza, divenuta irrevocabile il 12 marzo 2023. Con un unico motivo deduce violazione e falsa applicazione di legge, sostenendo che l’Amministrazione non avrebbe adeguatamente valutato la risalenza e le circostanze dei fatti, né le memorie difensive dell’8 agosto 2024: l’occupazione sarebbe stata determinata dalla perdita del lavoro e dalla necessità di tutelare la famiglia; la pena per la guida in stato di ebbrezza sarebbe stata convertita in lavori di pubblica utilità, con conseguente estinzione del reato, e il fatto sarebbe successivo alla domanda di cittadinanza presentata l’8 luglio 2022. In sede cautelare il ricorrente ha invocato il periculum in mora, collegandolo all’impossibilità di chiedere la riabilitazione ex art. 178 c.p. in caso di mancata sospensione. La Sezione deve decidere la domanda cautelare e, per il merito, acquisire la relazione istruttoria ministeriale sulle censure.
Il parere
La Sezione respinge la domanda cautelare: il periculum in mora non è immediatamente apprezzabile sulla base delle deduzioni del ricorrente. Non esamina definitivamente il fumus, che potrà essere valutato solo dopo la ricezione della relazione ministeriale, chiamata a rispondere puntualmente alle censure. L’esito del ricorso nel merito resta espressamente impregiudicato. Il Ministero dell’interno deve trasmettere entro novanta giorni dalla comunicazione del parere una relazione istruttoria e garantire la partecipazione del ricorrente, comunicandogli la richiesta e assegnandogli un congruo termine per eventuali osservazioni, da inviare alla Sezione con la relazione. La trattazione è rinviata a una successiva adunanza. Il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 63/2023 e alla sentenza della Corte EDU Mediani c. Italia è posto a fondamento dell’esigenza di rispettare il termine, in considerazione dell’applicabilità al ricorso straordinario delle garanzie convenzionali sulla ragionevole durata.
Osservazioni
Domanda cautelare
La richiesta di sospensione del decreto è respinta: il pregiudizio dedotto, connesso all’impossibilità di chiedere la riabilitazione ex art. 178 c.p., non rende il periculum in mora immediatamente apprezzabile. La decisione è limitata alla fase cautelare.
Istruttoria e partecipazione procedimentale
Il Ministero dell’interno deve trasmettere entro novanta giorni dalla comunicazione del parere una relazione istruttoria che affronti specificamente le censure del ricorso. Deve inoltre comunicare la richiesta al ricorrente e assegnargli un congruo termine per presentare eventuali osservazioni, da trasmettere alla Sezione unitamente alla relazione.
Definizione del merito
La Sezione sospende l’adozione del parere definitivo e rinvia la trattazione a una successiva adunanza, facendo salva ogni decisione in rito e nel merito. Il fumus e le censure contro il diniego non sono quindi ancora decisi.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
In data 8 luglio 2022, il ricorrente ha presentato istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art.9, comma 1, lett. f), della legge n.91 del 1992.
La disposizione è indicata quale base normativa della domanda di concessione della cittadinanza; il parere interlocutorio non ne interpreta i presupposti sostanziali.
Con comunicazione ex art.10-bis della legge n.241 del 1990 del 29 luglio 2024, la Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze ha comunicato l’impossibilità di accogliere la prefata domanda a causa di precedenti penali a carico dell’istante, peraltro non dichiarati in sede di domanda.
Il parere riferisce che il preavviso di rigetto è stato comunicato e che il ricorrente ha poi presentato memorie; non trae una conclusione definitiva sulla validità del procedimento né sull’efficacia delle memorie.
A sostegno dell’istanza cautelare il ricorrente si è limitato a dedurre che il periculum in mora deriverebbe dalla impossibilità di richiedere la riabilitazione ex art.178 c.p. nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere sospesa l’efficacia del provvedimento impugnato.
La dedotta impossibilità di chiedere la riabilitazione è stata ritenuta insufficiente, allo stato, a rendere immediatamente apprezzabile il periculum in mora.
art. 6 CEDU
Per tale ragione, al fine di prevenire la lesione dell’interesse erariale conseguente all’eventuale pagamento dell’indennizzo per la ritardata definizione del ricorso in oggetto, è indispensabile che quanto sopra richiesto sia adempiuto nel rispetto del termine dato di giorni novanta dalla comunicazione del presente parere.
Il termine istruttorio di novanta giorni è sottolineato alla luce dell’applicabilità al ricorso straordinario delle tutele convenzionali relative alla ragionevole durata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente ed eventuali terzi citati.
La disposizione è applicata per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente e dei terzi, a tutela dei loro diritti o della dignità.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente ed eventuali terzi citati.
Il richiamo concorre, insieme all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, a giustificare l’oscuramento dei dati identificativi per tutelare i diritti o la dignità degli interessati.
Massime di principio
- Nella fase cautelare del ricorso straordinario, la sospensione del provvedimento presuppone che il periculum in mora risulti apprezzabile sulla base delle deduzioni presentate; quando tale presupposto non emerge, la domanda può essere respinta senza anticipare la decisione definitiva sulle censure di merito.
- Quando la valutazione del fumus richiede chiarimenti sui fatti o sulle ragioni del provvedimento impugnato, la Sezione può sospendere l’adozione del parere definitivo e richiedere all’Amministrazione una relazione istruttoria che risponda puntualmente alle censure, garantendo al ricorrente un termine per presentare osservazioni.
- Le garanzie convenzionali sulla ragionevole durata si applicano anche al ricorso straordinario; i termini assegnati per completare l’istruttoria devono pertanto essere rispettati per evitare il ritardo nella definizione dell’affare.
Diniego della cittadinanza e fase cautelare del ricorso straordinario
La Sezione Prima esamina, in via cautelare e istruttoria, il ricorso straordinario di un privato contro il decreto del Ministero dell’interno prot. K10/1074406, notificato il 7 gennaio 2025, che ha respinto la domanda di concessione della cittadinanza presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il parere non definisce il ricorso nel merito.
Fatti e motivi di ricorso
La domanda di cittadinanza era stata presentata l’8 luglio 2022. Con preavviso di rigetto del 29 luglio 2024, l’Amministrazione aveva segnalato due condanne non dichiarate nella domanda: una per invasione di edifici, pronunciata il 17 luglio 2017 e irrevocabile dal 5 settembre 2017, e una per guida in stato di ebbrezza, definita con sentenza di patteggiamento del 23 febbraio 2023 e irrevocabile dal 12 marzo 2023. Il ricorrente aveva presentato memorie l’8 agosto 2024.
Nel ricorso, notificato il 23 aprile 2025, è formulato un unico motivo di violazione e falsa applicazione di legge. Il ricorrente sostiene che le condanne, per la loro risalenza e per le circostanze dei fatti, non avrebbero dovuto impedire la concessione della cittadinanza e che le memorie difensive non sarebbero state adeguatamente considerate. In particolare, riconduce l’occupazione dell’immobile alla perdita del lavoro e alla necessità di salvaguardare il nucleo familiare; quanto alla guida in stato di ebbrezza, deduce la conversione della pena in lavori di pubblica utilità e la successiva estinzione del reato, nonché la posteriorità del fatto rispetto alla presentazione della domanda.
Decisione sulla domanda cautelare
La domanda di sospensione è respinta. La Sezione ritiene che il periculum in mora non sia immediatamente apprezzabile sulla base delle deduzioni contenute nel ricorso; il richiamo alla difficoltà di chiedere la riabilitazione ex art. 178 c.p. non è stato ritenuto sufficiente, in questa fase, a giustificare la sospensione. La decisione non comporta una valutazione definitiva della legittimità del diniego.
Istruttoria e partecipazione del ricorrente
Il Ministero dell’interno non aveva trasmesso la relazione prescritta nonostante due solleciti presidenziali, del 26 settembre 2025 e del 17 giugno 2026. La Sezione dispone che il Ministero trasmetta entro novanta giorni dalla comunicazione del parere una relazione istruttoria, soffermandosi specificamente sulle censure. Il ricorrente dovrà essere informato e ricevere un congruo termine per presentare eventuali osservazioni, da inoltrare alla Sezione insieme alla relazione.
Il fumus boni iuris sarà valutato dopo l’acquisizione della relazione. La Sezione sospende quindi l’adozione del parere definitivo, fa salva ogni decisione in rito e nel merito e rinvia la trattazione a una successiva adunanza.
Ragionevole durata e oscuramento dei dati
La Sezione richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 63/2023, in adesione all’indirizzo della Corte europea dei diritti dell’uomo, sezione prima, nella sentenza 8 settembre 2020, Mediani c. Italia: le tutele convenzionali, inclusa quella dell’art. 6 CEDU sulla ragionevole durata, sono riferibili anche al ricorso straordinario. Il rispetto del termine istruttorio di novanta giorni è quindi considerato necessario anche per prevenire il rischio di indennizzo per ritardata definizione.
È infine disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente o eventuali terzi, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.
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