Cassazione Penale, Ordinanza n. 23233/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il giudice dell'esecuzione di Catania aveva riconosciuto la continuazione tra due sentenze definitive relative a reati di furto e ricettazione, respingendo invece la richiesta ex art. 671 c.p.p. quanto ad altri cinque titoli irrevocabili. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo in sostanza che dovesse essere riconosciuto il vincolo della continuazione anche tra gli ulteriori reati. La censura mirava a una diversa lettura degli elementi già valutati dal giudice dell'esecuzione e a rivalutare il quadro fattuale in ordine alla sussistenza del medesimo disegno criminoso, valorizzando anche la condizione di tossicodipendenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la doglianza fosse inammissibilmente diretta a ottenere una rivalutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità, e comunque manifestamente infondata perché il provvedimento impugnato conteneva una motivazione lineare e immune da vizi. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il riconoscimento della continuazione, anche in executivis, richiede la verifica di concreti indicatori del medesimo disegno criminoso; nel caso concreto il giudice dell'esecuzione aveva escluso tale prova evidenziando la diversità delle condotte, la mancanza di collegamento tra i fatti, la distanza temporale e il diverso modus operandi. È stata quindi disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, con oscuramento dei dati sensibili.
Norme richiamate
richiamato per il vincolo della continuazione e del medesimo disegno criminoso; la Corte ribadisce che il suo riconoscimento richiede indicatori concreti e non può fondarsi su meri indici generici o sulla sola contiguità cronologica.
norma che disciplina il riconoscimento in executivis della continuazione; il suo utilizzo presuppone un accertamento fattuale non sindacabile in cassazione se congruamente motivato.
richiamato solo ai fini dell'oscuramento dei dati sensibili in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- In sede di esecuzione il riconoscimento del vincolo della continuazione presuppone una verifica rigorosa e concreta della sussistenza del medesimo disegno criminoso, fondata su indici quali omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, causali, modalità della condotta, sistematicità e programmazione delle ulteriori azioni.
- Non è sufficiente, da solo, il richiamo alla contiguità cronologica dei reati o all'identità del titolo di reato, poiché tali elementi possono essere sintomatici anche di mera abitualità criminosa o di scelte di vita improntate alla commissione episodica e contingente di illeciti.
- La condizione di tossicodipendenza, anche se documentata, non è di per sé idonea a fondare il riconoscimento della continuazione in assenza di ulteriori e specifici indici del progetto criminoso unitario.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del compendio fattuale già apprezzato dal giudice dell'esecuzione, quando la motivazione del provvedimento sia lineare, non contraddittoria e immune da vizi di legge.
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