Sentenza n. 6510/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del T.a.r. per la Campania, Sezione VII, n. 6443 del 22 novembre 2023, resa inter partes, concernente un diniego di condono edilizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Parere paesaggistico negativo reso ai sensi dell’art. 32 della legge n. 47/1985 nell’ambito di una domanda di condono edilizio, nonché la sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro tale parere
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione preposta alla tutela paesaggistica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda una domanda di condono edilizio presentata ai sensi della legge n. 47/1985 e il parere negativo espresso dall’amministrazione preposta alla tutela paesaggistica. In primo grado il ricorrente aveva dedotto la violazione degli artt. 97 Cost., 32 della legge n. 47/1985 e 146 del d.lgs. n. 42/2004, nonché eccesso di potere per sviamento, carenza di motivazione, contraddittorietà manifesta, illogicità e violazione del giusto procedimento. In appello ha sostenuto che il TAR non avrebbe rilevato l’insufficienza motivazionale del parere ministeriale: l’intervento sarebbe consistito soltanto nell’allineamento di un muro, per una superficie di circa 12 mq, realizzato quando sul territorio comunale non gravava ancora il vincolo paesaggistico. Secondo l’appellante, non sarebbe stato spiegato in che modo tale modesta difformità avesse inciso sul bene paesaggistico. Il Ministero ha invece evidenziato, nel parere impugnato, ulteriori interventi realizzati tra il 1987 e il 1989, consistenti in ampliamenti, aggiunta di un piano sottotetto e copertura a falde, nonché la mancata coincidenza tra le superfici indicate nei modelli di condono e quelle risultanti dai grafici; l’edificio realizzato sarebbe stato complessivamente diverso da quello assentito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto adeguatamente motivato il parere paesaggistico negativo, poiché esso conteneva un articolato esame dell’incidenza planovolumetrica degli interventi e delle difformità tra l’edificio assentito, la documentazione della domanda di condono e il manufatto effettivamente realizzato. Non poteva quindi essere valorizzata, isolatamente, né la superficie di 12 mq indicata dall’appellante né la preesistenza di parte dell’intervento rispetto all’imposizione del vincolo. Il Collegio ha ribadito che, ai fini della domanda di condono, l’obbligo di acquisire e valutare il parere dell’autorità paesaggistica sussiste in relazione all’esistenza del vincolo al momento della valutazione della domanda, indipendentemente dall’epoca in cui il vincolo è stato imposto. L’anteriorità della realizzazione delle opere non esclude pertanto la necessità di verificarne l’attuale compatibilità paesaggistica. Le spese del giudizio d’appello sono state compensate, in ragione della costituzione soltanto formale della parte appellata.
Norme richiamate
La disposizione, in tema di condono edilizio, prevede la necessità del parere dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo paesaggistico ai fini del rilascio delle concessioni in sanatoria.
L’obbligo di acquisire il parere paesaggistico sussiste in relazione all’esistenza del vincolo al momento in cui deve essere valutata la domanda di sanatoria, a prescindere dall’epoca di introduzione del vincolo; la valutazione deve riguardare l’attuale compatibilità paesaggistica dei manufatti abusivi.
È richiamato quale parametro della disciplina paesaggistica dedotta in giudizio; la decisione ne valorizza il collegamento con la necessità della valutazione di compatibilità paesaggistica.
art. 97 Cost.
È stato invocato dal ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità, ma la censura è stata respinta insieme alle contestazioni sulla motivazione del parere.
Richiamato in relazione alla trattazione dell’appello nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- Nelle domande di condono edilizio, l’obbligo di acquisire il parere dell’autorità preposta alla tutela paesaggistica sussiste quando il vincolo paesaggistico esiste al momento della valutazione della domanda, indipendentemente dal fatto che le opere siano state realizzate prima dell’imposizione del vincolo.
- L’anteriorità dell’abuso rispetto all’imposizione del vincolo paesaggistico non esonera l’amministrazione dal verificare l’attuale compatibilità paesaggistica del manufatto.
- La motivazione del parere paesaggistico negativo è adeguata quando individua, anche attraverso l’esame complessivo del manufatto e della documentazione edilizia, le difformità planovolumetriche e le ragioni per cui l’opera non è compatibile con il vincolo; non è necessario limitare la valutazione alla sola porzione dell’intervento isolatamente indicata dal richiedente.
- Ai fini della valutazione della domanda di condono, l’amministrazione può considerare la non coincidenza tra le superfici indicate nei modelli di condono, i grafici progettuali e il manufatto effettivamente realizzato, nonché gli ampliamenti e le modifiche successivi, quando tali elementi incidono sulla consistenza complessiva dell’opera e sulla sua compatibilità paesaggistica.
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