Cassazione Civile, Ordinanza n. 31800/2024 del 10/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (sanzionato)
La controversia
La controversia nasce da una sanzione amministrativa irrogata per la stipulazione di un contratto di lavoro autonomo con un infermiere professionale pubblico dipendente, senza l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, in violazione degli obblighi previsti dall’art. 53, commi 9 e 11, del d.lgs. n. 165 del 2001. In un precedente giudizio di legittimità la Corte di cassazione aveva cassato con rinvio la decisione della Corte d’Appello che aveva respinto l’eccezione di decadenza per tardività della contestazione ex art. 14, comma 2, l. n. 689 del 1981, ritenendo che si dovesse verificare la ragionevolezza dei tempi dell’accertamento e considerare anche gli accertamenti compiuti dai Carabinieri, non solo quelli della Guardia di Finanza. In sede di rinvio la Corte territoriale ha escluso rilievo alla dedotta trasmissione di documenti nel maggio 2010 per difetto di prova, ha fatto decorrere la rilevanza degli accertamenti solo dal gennaio 2011 e ha ritenuto tempestiva la contestazione del giugno 2011, negando anche la duplicazione di richieste documentali. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto nullità della sentenza e del procedimento per error in procedendo, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 394, comma 2, e 112 c.p.c., sostenendo che il giudice del rinvio si era discostato dai limiti fissati dalla sentenza rescindente: avrebbe negato un fatto già posto a base della decisione di cassazione, avrebbe rivalutato la complessità dell’accertamento in contrasto con quanto già affermato dalla Corte di cassazione e avrebbe omesso di considerare la questione della duplicazione delle richieste di documenti, riferita al periodo tra maggio 2010 e aprile 2011.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, rilevando che il giudice del rinvio non si era uniformato alla sentenza rescindente. In particolare, la Corte di cassazione ha affermato che il precedente annullamento aveva già delimitato sia il perimetro fattuale sia il criterio giuridico rilevante per valutare la tempestività della contestazione: non poteva attribuirsi rilievo alle diverse finalità di controllo dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, perché la sentenza rescindente aveva già chiarito che anche gli accertamenti dei Carabinieri potevano riguardare l’infrazione; inoltre, non poteva restringersi l’esame al solo periodo successivo al gennaio 2011, poiché la questione della duplicazione delle richieste documentali e il lasso temporale maggio 2010-giugno 2011 erano stati espressamente indicati come decisivi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e la causa rinviata ad altra Corte d’Appello affinché rivaluti la congruità dei tempi dell’accertamento attenendosi ai principi già enunciati nella precedente decisione di legittimità.
Norme richiamate
art. 53, commi 9 e 11, d.lgs. n. 165 del 2001
Disciplinano gli obblighi connessi all’autorizzazione della pubblica amministrazione di appartenenza per lo svolgimento di incarichi da parte del dipendente pubblico; la violazione costituisce il presupposto dell’illecito amministrativo contestato.
art. 14, comma 2, l. n. 689 del 1981
Il termine di novanta giorni per la contestazione decorre dal momento in cui l’amministrazione ha potuto completare, con ragionevole diligenza, l’accertamento dell’illecito; non possono rilevare ritardi ingiustificati, duplicazioni di compiti o disfunzioni burocratiche.
Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al decisum rescindente e non può porsi in contrasto con i limiti fissati dalla Cassazione, né riesaminare liberamente i punti già definiti.
È richiamato come norma violata per l’asserito mancato rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per l’omessa considerazione della questione della duplicazione delle richieste documentali.
Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione; a seconda del tipo di cassazione, il vincolo può estendersi anche all’accertamento dei fatti già acquisiti.
Massime di principio
- Quando la Cassazione annulla una decisione per violazione di legge, il giudice di rinvio è vincolato non solo al principio di diritto enunciato, ma anche al perimetro fattuale implicitamente o esplicitamente fissato dalla sentenza rescindente, se quest’ultima ha individuato i fatti rilevanti per l’applicazione della regola giuridica.
- Il giudice di rinvio viola i limiti del mandato conferitogli se rivaluta fatti o circostanze in modo incompatibile con quanto già statuito dalla Corte di cassazione, ad esempio restringendo arbitrariamente il periodo temporale da considerare o attribuendo rilievo a elementi che la sentenza rescindente aveva reso irrilevanti.
- Ai fini della tempestività della contestazione di un illecito amministrativo ex art. 14 l. n. 689 del 1981, occorre valutare l’intero tempo necessario all’accertamento secondo un criterio di ragionevolezza; non può spostare in avanti il dies a quo un tardivo compimento di attività che l’amministrazione avrebbe potuto o dovuto svolgere prima.
- La duplicazione ingiustificata di richieste di documenti o di attività istruttorie tra diversi organi amministrativi, quando si traduca in ritardi irragionevoli o in un mero trasferimento di conoscenze già acquisibili, non può essere opposta per giustificare il tardivo avvio della contestazione.
- Nel giudizio di rinvio, la verifica della tempestività della contestazione deve essere svolta considerando l’intera sequenza procedimentale rilevante, senza isolare artificialmente soltanto l’ultimo segmento dell’istruttoria.
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