Cassazione Penale, Sentenza n. 18483/2022 del 10/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per il reato di turbata libertà degli incanti, in quanto ritenuti autori di un sistema volto ad alterare l'esito di gare pubbliche mediante manifestazioni di interesse presentate immediatamente dopo la pubblicazione del bando con l'obiettivo di saturare il numero massimo dei partecipanti e favorire un aggiudicatario. I motivi di ricorso contestavano, con profili sovrapponibili: 1) nullità dell'ordinanza per mancato rinvio dell'udienza a seguito dell'adesione del difensore all'astensione dalle udienze; 2) vizio di motivazione e insufficienza delle prove a fondamento della partecipazione al reato; 3) (per Fascendini) difetto di correlazione tra imputazione (omissione) e fatto accertato (rinuncia espressa); 4) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e contestazione dell'applicazione dell'aggravante ex art.112 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi e confermato la sentenza di condanna. Ha ritenuto infondato il motivo sulla nullità per il mancato rinvio, perché il procedimento era trattato nella forma cartolare secondo la disciplina emergenziale e l'adesione all'astensione è sopravvenuta dopo la scadenza del termine per il deposito delle conclusioni; ha affermato la perentorietà del termine di cinque giorni previsto dall'art.23-bis (d.l. n.137/2020) per il deposito delle conclusioni nel giudizio d'appello in forma cartolare. Quanto alla motivazione di merito, la Corte ha giudicato logica e coerente la valutazione probatoria del giudice d'appello circa la modalità anomala delle manifestazioni di interesse e il previo accordo; la differenza tra omissione e rinuncia espressa è stata ritenuta irrilevante ai fini del reato. Infine, è stata giudicata corretta la valutazione negativa sulle attenuanti generiche e non viziata la determinazione della pena né l'applicazione dell'aggravante ex art.112 c.p. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137 (convertito)
art. 23, comma 8; art. 23-bis, comma 4; art. 23-bis, comma 2
La Corte interpreta la disciplina emergenziale come applicabile al giudizio di appello in forma cartolare e afferma la perentorietà del termine di cinque giorni per il deposito delle conclusioni nel giudizio d'appello; la perentorietà è ritenuta necessaria per garantire l'effettività del contraddittorio cartolare
decreto-legge 23 luglio 2021, n.105
Richiamato come norma che legittima la trattazione cartolare nelle modalità emergenziali, confermando il quadro normativo applicabile
La Corte richiama l'art.611 c.p.p. come modello ispiratore della trattazione cartolare, in cui i termini per il deposito delle memorie hanno natura perentoria e le produzioni tardive sono inammissibili
L'aggravante prevista è stata ritenuta correttamente applicata dal giudice di merito anche considerando la complessiva partecipazione al reato, compresi soggetti non appellanti
Massime di principio
- Nel giudizio di appello celebrato in forma cartolare secondo la disciplina emergenziale i termini per il deposito delle conclusioni (in particolare il termine di cinque giorni previsto dall'art.23-bis) hanno natura perentoria e la loro violazione comporta la preclusione delle memorie tardive.
- L'adesione del difensore a un'astensione dalle udienze pervenuta dopo la scadenza del termine per il deposito delle conclusioni non costituisce legittimo impedimento che imponga il rinvio dell'udienza cartolare.
- Il contraddittorio nella trattazione cartolare si realizza mediante il deposito scritto delle conclusioni; pertanto, la mancata partecipazione personale non determina di per sé una lesione del diritto di difesa se i termini per le memorie sono stati rispettati.
- La valutazione di congruità e coerenza della motivazione di merito in Cassazione è limitata: questioni di fatto e rivalutazioni probatorie non giustificano l'annullamento se la motivazione del giudice di merito è logica e coerente.
- La differenza formale tra un comportamento commissivo o omissivo (es. non depositare l'offerta vs. dichiarare rinuncia) è irrilevante quando il nucleo della condotta contestata è l'espressione di un interesse fittizio volto a non partecipare efficacemente alla gara.
- Il giudice d'appello può valutare, ai fini dell'aggravante, la partecipazione complessiva al reato anche di soggetti che non hanno proposto appello, se la valutazione è pertinente alla determinazione della responsabilità e della gravità del fatto.
- Errori materiali del giudice, come l'omissione nella menzione di un nome nell'ordinanza, non sono necessariamente causa di nullità se la decisione è sostanzialmente identica per tutti i soggetti interessati e non determinano pregiudizio per la difesa.
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