Cassazione Penale, Ordinanza n. 20881/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità per detenzione illecita di stupefacenti di lieve entità. I motivi dedotti riguardavano: la presunta mancanza di motivazione della sentenza di primo grado; l'asserita carenza di motivazione sulla riferibilità all'imputato della detenzione della droga e della somma di denaro rinvenute in un'abitazione condivisa con altri familiari; la contestazione della condanna per il possesso di un piccolo quantitativo di hashish; la contestazione del rilievo attribuito al bicarbonato rinvenuto nel garage; infine la manifesta illogicità della confisca della somma di 1.550 euro. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi quattro motivi e inammissibile il quinto perché non devoluto in appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto che la carenza motivazionale della decisione di primo grado potesse essere sanata in appello; che le censure sulla riferibilità della detenzione della sostanza e sulla ricostruzione del fatto investissero valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità; che l'errore materiale relativo al numero di dosi ricavabili dall'hashish fosse un mero refuso privo di incidenza sulla coerenza della motivazione; che il bicarbonato fosse un elemento significativo perché sostanza comunemente usata per il taglio degli stupefacenti; e che la doglianza sulla confisca fosse inammissibile per mancata devoluzione alla Corte d'appello.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice contestata, riferita alla detenzione illecita di sostanza stupefacente di lieve entità.
la carenza di motivazione della sentenza di primo grado non integra nullità e può essere sanata dal giudice d'appello.
in cassazione non possono essere dedotte questioni non prospettate con i motivi di appello, salvo eccezioni rilevabili d'ufficio o non deducibili prima.
concorre a precludere la deduzione in cassazione di questioni non devolute al giudice di appello.
Massime di principio
- Il difetto di motivazione della sentenza di primo grado non determina nullità della decisione, poiché il giudice d'appello può integrare e sanare le carenze motivazionali con una propria motivazione completa.
- In sede di legittimità non sono censurabili le valutazioni di fatto e di prova del giudice di merito, se la motivazione d'appello è congrua, completa e non manifestamente illogica.
- Un errore materiale o refuso nella motivazione non comporta invalidità della sentenza quando, letta nel suo complesso, la decisione resta coerente e inequivoca quanto all'affermazione di responsabilità.
- Elementi quali il rinvenimento di sostanza da taglio, il confezionamento in dosi, le modalità di occultamento e la disponibilità di denaro non giustificato possono essere valorizzati quali indici sintomatici della destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente.
- In cassazione non sono proponibili questioni nuove non dedotte in appello, salvo che siano rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado o non fossero deducibili prima.
Come è indicizzato
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