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Sentenza

Sentenza del 23/12/2019 n. 34400 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2005, con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione IRPEF, addizionali comunale e regionale, IRAP e IVA maggiori redditi asseritamente non dichiarati, individuati sulla base delle movimentazioni dei conti correnti intestati al contribuente e alla convivente. Il ricorso contestava, tra l'altro, l'omessa considerazione di somme provenienti da stipendi comunali, compravendite immobiliari e parcelle professionali, la duplicazione derivante dal computo di somme prelevate dal conto del contribuente e successivamente versate sul conto della convivente, l'illegittimo recupero generalizzato dei prelievi bancari e la mancata deduzione dei costi correlati ai maggiori compensi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo, il terzo e il quarto motivo e ha rigettato il primo e il quinto. Ha rilevato che la CTR non aveva esaminato le giustificazioni relative ad alcuni versamenti, non aveva affrontato la possibile duplicazione tra prelievi dal conto del contribuente e corrispondenti versamenti sul conto della convivente e aveva erroneamente confermato il recupero a tassazione dei prelievi bancari nei confronti di un contribuente titolare di redditi di lavoro dipendente e autonomo. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il rinvio dovrà riesaminare l'accertamento distinguendo tra versamenti e prelievi e valutando puntualmente la documentazione fornita.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32

    La presunzione legale relativa derivante dai dati dei conti bancari opera, per i contribuenti non titolari di reddito d'impresa, con riferimento ai versamenti e non ai prelievi.

    I versamenti bancari possono essere considerati presuntivamente come maggiori redditi per tutti i contribuenti, salvo prova contraria specifica. Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, invece, i prelievi hanno efficacia presuntiva soltanto nei confronti dei titolari di reddito d'impresa.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51

    Le indagini bancarie possono essere utilizzate anche per gli accertamenti IVA; le movimentazioni prive di adeguata giustificazione possono concorrere alla ricostruzione dell'imponibile secondo le regole applicabili.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 228 del 2014

    Ha escluso l'applicabilità generalizzata della presunzione sui prelievi bancari ai lavoratori autonomi e agli altri contribuenti, limitandola ai titolari di reddito d'impresa.

  • Art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sui motivi di impugnazione proposti. L'omesso esame di specifiche censure, come avvenuto per la provenienza di alcuni versamenti e per la duplicazione delle movimentazioni, determina un vizio della sentenza.

  • Art. 2697 c.c.

    Il contribuente che intende superare la presunzione derivante dai versamenti bancari deve fornire una prova contraria puntuale, collegata ai singoli movimenti mediante date, importi, causali e soggetti coinvolti.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 2

    La deduzione forfettaria dei costi è riconoscibile nell'accertamento induttivo puro, non necessariamente nell'accertamento analitico o analitico-presuntivo basato su indagini bancarie.

Massime di principio

  • Per un contribuente che non svolge attività d'impresa, i versamenti bancari non giustificati possono essere presunti come redditi non dichiarati, mentre i prelievi non possono essere automaticamente tassati sulla base della stessa presunzione.
  • La prova contraria deve essere analitica e riferita ai singoli movimenti: non è sufficiente una spiegazione generica o una certificazione non accompagnata dal confronto tra date, importi e movimenti bancari.
  • Il giudice deve esaminare tutte le giustificazioni decisive dedotte dal contribuente, comprese somme derivanti da vendite di beni, pagamenti tardivi di fatture o parcelle e trasferimenti tra conti collegati.
  • La stessa somma non può essere conteggiata due volte come maggiore reddito quando risulta prima prelevata da un conto e poi versata su un altro conto riconducibile al contribuente o a un soggetto a lui collegato.
  • In caso di accertamento analitico o analitico-presuntivo, i costi correlati ai maggiori ricavi non vengono riconosciuti automaticamente in via forfettaria: il contribuente deve provarne l'esistenza, l'ammontare e la riferibilità ai ricavi accertati.
  • La cassazione con rinvio non determina necessariamente l'annullamento definitivo dell'imposizione: impone al giudice di merito di riesaminare le singole movimentazioni applicando correttamente i principi indicati dalla Corte.

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