Sentenza del 23/12/2019 n. 433 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
IVA - Prestazioni professionista sanitario "chiropatico" - Esenzione ex art. 10 DPR n. 633/1972 - Non applicabilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2012, con cui erano state recuperate maggiori imposte per IVA, IRPEF, IRAP, addizionali, interessi e sanzioni. Contestava, da un lato, il disconoscimento della deducibilità dei costi relativi al noleggio o leasing di un macchinario utilizzato nello studio professionale e, dall'altro, l'assoggettamento a IVA delle prestazioni di chiropratica. Sosteneva che la chiropratica fosse una professione sanitaria in forza della legge n. 244/2007 e della legge n. 3/2018 e che, pertanto, le prestazioni fossero esenti ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 633/1972. In subordine, contestava anche il calcolo dell'IVA e delle sanzioni.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello e confermato integralmente la sentenza di primo grado. Ha stabilito che, in assenza dei regolamenti attuativi necessari a definire il profilo professionale e le prestazioni del chiropratico, tali prestazioni non possono essere qualificate come prestazioni sanitarie esenti ai fini IVA. Di conseguenza, l'IVA è dovuta sull'intero volume d'affari, applicando l'aliquota vigente nel periodo interessato. È stato inoltre confermato il recupero dei costi relativi al macchinario, poiché il contribuente non ha dimostrato con adeguata documentazione la certezza, l'inerenza e l'effettiva riferibilità dei canoni alla propria attività: il contratto indicava un diverso luogo di installazione, mancava un contratto diretto con il contribuente e i pagamenti risultavano privi di adeguata giustificazione documentale. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 10, n. 18, DPR n. 633/1972
Sono esenti dall'imposta: [...] le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza [...] ovvero individuate con decreto del Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro delle Finanze.
L'esenzione IVA richiede che la prestazione sia sanitaria e sia resa nell'esercizio di una professione riconosciuta o individuata secondo le modalità previste dalla normativa. La sola qualificazione legislativa di principio della chiropratica non è stata ritenuta sufficiente in assenza dei necessari atti attuativi.
Legge n. 244/2007, art. 2, comma 355
È istituito presso il Ministero della Salute [...] un registro dei dottori in chiropratica [...]. Il regolamento di attuazione del presente comma è emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge [...].
La norma riconosce la chiropratica come attività sanitaria e prevede un registro professionale, ma rinvia a un regolamento attuativo per la concreta definizione della professione. Secondo la sentenza, tale regolamento è indispensabile anche ai fini dell'esenzione IVA.
Legge n. 3/2018, art. 7
Il riconoscimento legislativo della chiropratica tra le professioni sanitarie non supera, secondo la sentenza, la necessità di una disciplina attuativa che individui concretamente profilo professionale, requisiti e prestazioni.
Art. 32, DPR n. 600/1973
La disposizione consente all'Amministrazione finanziaria di acquisire dati e informazioni relativi ai rapporti finanziari del contribuente nell'ambito dei controlli fiscali.
VI Direttiva 77/388/CEE, art. 13, parte A, n. 1, lett. c), e Direttiva 2006/112/CE, art. 132, par. 1, lett. c)
La disciplina unionale dell'esenzione per le prestazioni sanitarie richiede che le prestazioni siano rese nell'esercizio di professioni mediche o sanitarie riconosciute. La normativa europea non è stata ritenuta idonea, da sola, a colmare l'assenza della disciplina nazionale attuativa.
Cassazione, ordinanza n. 22812/2014
È richiamata per sostenere che il riconoscimento legislativo della professione di chiropratico era subordinato all'emanazione dei regolamenti attuativi.
Cassazione, ordinanza n. 8145/2019
La indispensabilità del regolamento di attuazione per la determinazione dei criteri definitori della professione di chiropratico e per l'esercizio concreto di quest'ultima, è stata confermata anche dal recente espresso riconoscimento delle prestazioni dei chiropratici quali professioni sanitarie in forza della L. n. 3 del 2018, art. 7.
Il successivo riconoscimento della chiropratica come professione sanitaria non rende automaticamente applicabile l'esenzione IVA se restano necessari regolamenti per definire concretamente la professione e le relative prestazioni.
Massime di principio
- Per applicare un'esenzione IVA prevista per prestazioni sanitarie non basta che una legge qualifichi astrattamente un'attività come sanitaria: occorre verificare che siano stati definiti, anche mediante regolamenti o altri atti richiesti dalla legge, il profilo professionale, i requisiti di esercizio e la tipologia delle prestazioni.
- Quando una norma fiscale rinvia espressamente a un regolamento attuativo e questo non è stato emanato, il giudice può ritenere non operativa l'agevolazione se mancano elementi sufficienti per individuare con certezza i beneficiari e le prestazioni agevolate.
- Il riconoscimento successivo di una professione come sanitaria non determina necessariamente l'esenzione retroattiva o automatica delle prestazioni ai fini IVA, soprattutto per periodi d'imposta anteriori e in assenza della disciplina attuativa.
- La deduzione di costi richiede documentazione coerente e completa che dimostri certezza, effettività, inerenza e riferibilità all'attività professionale. Contratti recanti un diverso luogo di utilizzo, pagamenti con causali generiche e assenza di fatture o accordi diretti possono giustificare il disconoscimento del costo.
- In presenza di prestazioni ritenute imponibili, l'Amministrazione può recuperare l'IVA sull'intero volume d'affari, applicando l'aliquota vigente nel periodo considerato, salvo che il contribuente dimostri specifiche ragioni giuridiche o contabili per lo scorporo o per l'esenzione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 23 dic 2019Sentenza del 23/12/2019 n. 71 - Comm. Trib. Prov. Verbania
- Sentenza · 23 dic 2019Sentenza del 23/12/2019 n. 73 - Comm. Trib. Prov. Verbania
- Sentenza · 23 dic 2019Sentenza del 23/12/2019 n. 153 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
- Sentenza · 23 dic 2019Sentenza del 23/12/2019 n. 155 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
- Sentenza · 23 dic 2019Sentenza del 23/12/2019 n. 288 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 23 dic 2019Sentenza del 23/12/2019 n. 1907 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →