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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15777/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che confermava la misura cautelare dell'obbligo di dimora per essere gravemente indiziato, insieme a due correi, del reato di tentato furto aggravato in abitazione. Il ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 273 e 274 cod. proc. pen. e carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione relativa ai gravi indizi di colpevolezza; sosteneva che egli non si fosse dato alla fuga, che non fosse plausibile il ruolo di palo e che non vi fosse prova che la sacca trovata nel deposito appartenesse a lui o ai correi; contestava inoltre la sussistenza delle esigenze cautelari, dato che non aveva opposto resistenza e aveva fornito la propria versione; 2) violazione dell'art. 624-bis cod. pen., sostenendo che il deposito non rientrava nella nozione di privata dimora perché accessibile al pubblico e destinato ad attività lavorativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha rigettato. Motivazione: le censure impugnavano valutazioni di merito e chiedevano una rivalutazione delle risultanze probatorie, il che esula dal sindacato di legittimità; la valutazione del Tribunale del riesame si è mantenuta nei limiti della plausibile opinabilità e la sussistenza delle esigenze cautelari è stata ritenuta giustificata dai precedenti penali del ricorrente e dalle modalità del fatto. Quanto alla qualifica del luogo come privata dimora, la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 624-bis richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite che include nella nozione anche luoghi destinati ad attività lavorativa quando non aperti al pubblico e non accessibili senza consenso; inoltre il ricorrente non aveva specificamente devoluto in sede di riesame la questione sull'accessibilità, rendendo inammissibile la censura di merito in Cassazione. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Disciplina il giudizio di riesame sui provvedimenti cautelari; la Corte rileva la peculiarità del contesto decisionale e i limiti del sindacato di merito in sede di legittimità

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai motivi di ricorso volti a contestare la sussistenza dei gravi indizi; la Corte osserva che le contestazioni che riguardano valutazioni di merito sono inammissibili in Cassazione

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma sulle esigenze cautelari; la Corte distingue tra esigenze di accertamento della verità e pericolo di reiterazione, ritenendo che precedenti penali e modalità del reato possano giustificare il pericolo di recidiva e quindi la misura

  • art. 624-bis cod. pen.

    Applicato per il tentato furto in abitazione; la Corte conferma che rientrano nella nozione di privata dimora anche luoghi destinati a attività lavorativa quando non aperti al pubblico e non accessibili a terzi senza il consenso del titolare, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamato indirettamente per i limiti del giudizio di cassazione in materia di fatti e prove; la Corte sottolinea che il ricorrente non ha devoluto specifiche questioni di fatto, rendendo le censure inammissibili

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che consente la liquidazione di una somma a favore della Cassa delle ammende per il ricorso inammissibile; la Corte ha irrogato tale somma pari a euro 3.000,00

Massime di principio

  • In sede di Cassazione il sindacato sui provvedimenti cautelari è limitato: non è consentita una rivalutazione libera delle risultanze probatorie o una ricostruzione alternativa dei fatti che sia essenzialmente di merito
  • Per impugnare con successo una misura cautelare occorre contestare profili di diritto o indicare specifiche e concrete violazioni procedurali o spiegare in che modo la motivazione del giudice di merito sia irragionevole nei termini ammessi dal controllo di legittimità
  • La sussistenza delle esigenze cautelari può essere legittimamente fondata anche sui precedenti penali e sulle modalità di commissione del reato; la misura non deve essere perfetta ma adeguata a limitare il raggio d'azione dell'indagato
  • Ai fini dell'art. 624-bis (furto in abitazione) i luoghi destinati ad attività lavorativa possono rientrare nella nozione di privata dimora quando non sono aperti al pubblico e non sono accessibili senza il consenso del titolare; chi contesta la qualificazione del luogo deve sollevare la questione in modo specifico nel corso del riesame per consentire la verifica in Cassazione
  • La mancata devoluzione in sede di riesame di questioni di fatto determina l'inammissibilità delle relative censure in Cassazione: l'onere di specificare le doglianze compete al ricorrente

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