Cassazione Penale, Sentenza n. 10228/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Le ricorrenti impugnavano la sentenza del 15/11/2023 del Tribunale di Catania che le aveva ritenute colpevoli della contravvenzione prevista dall'art. 660 cod. pen. e le aveva condannate a una pena pecuniaria. L'ultimo fatto contestato risaliva all'11 luglio 2018. I ricorrenti contestavano la legittimità della condanna per effetto dell'estinzione del reato per prescrizione, segnalando che i rinvii d'udienza e una successiva nullità originaria della notifica del decreto di citazione (vocatio in ius) avevano inciso sui termini di sospensione della prescrizione, rendendo operativa l'estinzione prima della pronuncia.
La decisione
La Corte ha ritenuto che, trattandosi di reato contravvenzionale, trovasse applicazione il termine di prescrizione di quattro anni (estendibile fino a cinque ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen.). Alla data della sentenza impugnata (15/11/2023) il reato era ormai estinto per prescrizione. Ha inoltre rilevato che il rinvio disposto per il 6 giugno 2022 era stato sovrastato, quanto agli effetti sospensivi della prescrizione, dal successivo differimento al 20 ottobre 2022, in cui emerse la nullità originaria della notifica per l'imputata Casabona. Perciò la causa di sospensione prevista dall'art. 1, comma 11, lett. b), della legge 23 giugno 2017, n. 103 (che ha modificato l'art. 159 cod. pen.) non poteva operare dopo che il reato si era già estinto. Non essendo emerse cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione.
Norme richiamate
Norma della contravvenzione contestata; il fatto addebitato alle imputate è stato qualificato alla luce di questa disposizione.
Indica la durata del termine di prescrizione in funzione della pena ed è stato utilizzato, con l'art. 161, per determinare il termine applicabile alla contravvenzione (quattro anni, estendibile fino a cinque).
Combinato con l'art. 157 per calcolare il termine di prescrizione applicabile ratione temporis ai reati contravvenzionali.
art. 1, comma 11, lett. b), legge 23 giugno 2017, n. 103 (modifica art. 159 cod. pen.)
La Corte ha ritenuto che la causa di sospensione introdotta da questa norma non fosse applicabile nel caso concreto perché la prescrizione era già intervenuta prima della pronuncia di condanna; quindi non poteva sanare l'estinzione del reato.
Norma che prevede cause di proscioglimento; la Corte ha verificato l'assenza di cause evidenti di proscioglimento e ha pertanto escluso il proscioglimento per un motivo diverso dalla prescrizione.
Richiamato implicitamente per la disciplina della sospensione/interruzione della prescrizione e per gli effetti delle modifiche normative (legge 103/2017).
Massime di principio
- Per le contravvenzioni il termine di prescrizione è generalmente breve (quattro anni, con possibili estensioni); è fondamentale calcolare il termine a partire dall'ultimo fatto concretamente contestato.
- Rinvii d'udienza e richieste difensive possono avere effetti sospensivi sulla prescrizione, ma effetti successivi o nullità nelle notifiche possono alterare o vanificare tali sospensioni: occorre analizzare la cronologia precisa degli atti e delle comunicazioni.
- La nullità originaria della notifica del decreto di citazione può incidere sull'andamento dei termini processuali e sulla operatività delle sospensioni; l'accertamento di tale nullità può portare a concludere che la prescrizione sia intervenuta prima della condanna.
- La modifica normativa (es. legge 103/2017) che introduce cause di sospensione deve essere valutata con riguardo ai tempi: se la prescrizione si è già verificata prima dell'entrata in funzione o dell'effetto della sospensione, la norma non evita l'estinzione del reato.
- Se il reato è estinto per prescrizione prima della pronuncia di condanna, la sentenza di condanna deve essere annullata senza rinvio; l'assenza di cause di proscioglimento non impedisce questo esito.
- Difensori e imputati devono vigilare tempestivamente su irregolarità nelle notifiche e sui termini prescrizionali, proponendo le relative eccezioni in momento utile per evitare che la prescrizione sia superata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10003/2025 del 13/03/2025
- Sentenza penale · 13 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10004/2025 del 13/03/2025
- Sentenza penale · 13 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10005/2025 del 13/03/2025
- Sentenza penale · 13 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10006/2025 del 13/03/2025
- Sentenza penale · 13 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10007/2025 del 13/03/2025
- Sentenza penale · 13 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10008/2025 del 13/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →