Cassazione Penale, Sentenza n. 12011/2025 del 26/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva due censure principali: 1) nullità della notifica del decreto che disponeva il giudizio per inosservanza delle modalità previste per le notifiche all'estero (art. 169, comma 4 c.p.p. e, per le notifiche postali all'estero, l'art. 8 della L. 20 novembre 1982, n. 890), con particolare rilievo alla mancanza di documentazione che comprovasse gli adempimenti necessari per la compiuta giacenza; 2) violazione delle norme sul rinvio per legittimo impedimento (art. 420-ter c.p.p., artt. 178 e 182 c.p.p.), per avere i giudici di merito omesso di accertare e verificare la probabilità che l'assenza dell'imputato fosse dovuta a una misura impeditiva in Tunisia (notizie Interpol e lettera del difensore tunisino), con conseguente obbligo del giudice di disporre il rinvio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi: ha annullato la sentenza di appello e quella di primo grado e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze per il prosieguo del giudizio (restituzione degli atti al giudice di merito). In particolare ha ritenuto valida l'individuazione dell'indirizzo estero da parte della polizia giudiziaria ma ha dichiarato viziata la notificazione per mancanza della documentazione richiesta per la compiuta giacenza secondo la normativa consolare e postale; ha inoltre ritenuto che il giudice di merito non abbia adeguatamente verificato la sussistenza del legittimo impedimento e dunque non abbia rispettato l'obbligo di accertamento e, se del caso, di rinvio.
Norme richiamate
Richiamato come parametro di censura procedurale nella esposizione dei motivi di ricorso; non è tema centrale della decisione sostanziale qui descritta
la disposizione concerne le ipotesi in cui la persona nei cui confronti si deve procedere risiede o dimora all'estero e «non si hanno notizie sufficienti» del luogo di residenza o dimora
La Corte ha distinto tra i casi in cui mancano notizie sufficienti (che impongono ricerche all'estero) e la fattispecie concreta, ritenendo che qui l'indirizzo fosse stato accertato con sufficiente certezza dalla polizia giudiziaria
art. 161, comma 4 cod. proc. pen.
Il Tribunale aveva disposto la notificazione dell'atto introduttivo mediante consegna al difensore richiamando questa norma, ma la Cassazione ha ritenuto che, in assenza della notificazione per compiuta giacenza regolarmente documentata, non ricorressero i presupposti per l'applicazione del relativo meccanismo
art. 37 d.lgs. 3 febbraio 2011, n. 71
l'ufficio consolare provvede, direttamente o tramite le autorit locali, in conformit alle disposizioni in materia di cooperazione giudiziaria dell'Unione europea, alle convenzioni internazionali ed alle leggi dello Stato di residenza, alla notificazione degli atti ad esso rimessi a norma delle vigenti disposizioni
La Corte ha richiamato che le notifiche svolte dall'ufficio consolare devono rispettare le leggi dello Stato estero e le procedure previste per le notifiche postali internazionali; ciò impone il rispetto delle formalit previste dalla legge n. 890/1982 quando si procede mediante posta
art. 8, L. 20 novembre 1982, n. 890
Norma richiamata per le notifiche postali all'estero: occorre l'invio della raccomandata con ricevuta di ritorno contenente comunicazione dell'avvenuto deposito e la documentazione dell'operatore postale circa gli adempimenti (affissione avviso, deposito ecc.); la mancata documentazione rende invalida la presunta compiuta giacenza
qualora l'imputato non si presenti ed in qualunque modo risulti (o appaia probabile) che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, spetta al giudice disporre, anche di ufficio, il rinvio
La Corte ha ribadito il principio che il giudice deve, anche d'ufficio e anche sulla base di elementi probabilistici, verificare la sussistenza di un impedimento alla presenza dell'imputato e disporre il rinvio salvo inequivoca rinuncia dell'imputato
artt. 178 e 182 cod. proc. pen.
Richiamati come norme processuali correlate alle questioni di legittimo impedimento e alla tutela del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito non abbiano svolto gli accertamenti dovuti
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come limite di enunciazione dei motivi di ricorso per cassazione (limiti formali entro cui sono state esposte le censure)
Massime di principio
- Per le notifiche all'estero eseguite tramite uffici consolari occorre rispettare non solo la competenza consolare, ma anche le procedure del paese ospitante e, se si usa la posta, le formalità previste dalla L. n. 890/1982; la mancata documentazione degli adempimenti postali invalida la presunta compiuta giacenza
- L'individuazione di un domicilio o indirizzo estero da parte della polizia giudiziaria può costituire notizia sufficientemente precisa ai fini della notifica senza attivare le ricerche previste dall'art. 169, comma 4, se l'indirizzo è adeguatamente accertato e documentato
- Quando l'imputato è assente, il giudice deve accertare anche in chiave probabilistica l'esistenza di un legittimo impedimento (caso fortuito, forza maggiore, limitazioni di libertà) e, se sussiste, rinviare d'ufficio l'udienza; l'omessa verifica può comportare l'annullamento del giudizio
- La semplice attestazione consolare che un plico è stato restituito per compiuta giacenza non è sufficiente senza la documentazione dell'operatore postale e senza prova degli adempimenti previsti dalla normativa postale per la compiuta giacenza
- In presenza di elementi da fonte qualificata (es. note dell'Interpol o di autorità giudiziarie straniere) il giudice ha un obbligo attivo di verificazione della sussistenza dell'impedimento e non può limitarsi all'assenza di informazioni aggiornate o all'inerzia di autorità estere per escludere il diritto alla presenza dell'imputato
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