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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37856/2025 del 20/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Domanda di riparazione ex art. 314 c.p.p. per la detenzione subita dall'8/11/2019 al 19/01/2020 in un procedimento in cui Santoro era imputato per rapina (art. 628 c.p.) e violazioni legge n. 497/1974 (artt. 10,12,14). Con sentenza del Tribunale di Napoli Nord del 19/01/2020 Santoro era stato assolto perche' il fatto non sussisteva. La Corte della riparazione aveva rigettato la richiesta ritenendo sussistente la condizione ostativa della colpa grave, in quanto il ricorrente avrebbe tenuto una condotta violenta (ammissioni dello stesso e certificato medico che documentava lesioni riportate dalla presunta vittima), idonea a creare l'apparenza del reato e quindi concausale rispetto all'adozione della misura cautelare; il ricorrente ha impugnato l'ordinanza lamentando travisamento dei fatti, mancanza di prova della colpa grave e assenza del nesso causale fra la sua condotta e la restrizione della libertà.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto legittima la valutazione della Corte della riparazione, che ha basato la sussistenza della colpa grave sulle ammissioni rese da Santoro e sul certificato medico attestante lesioni alla persona offesa, e ha confermato che la condotta violenta era oggettivamente idonea a creare l'apparenza del reato di rapina e a concorrere causalmente nella decisione di applicare la misura cautelare. Il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e all'onere di versare € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la riparazione per ingiusta detenzione; la Corte della riparazione valuta se la detenzione sia stata causata anche dalla condotta colposa o dolosa del richiedente (condizione ostativa).

  • art. 628 cod. pen.

    Norma sul reato di rapina, rilevante poiché la condotta del ricorrente e' stata ritenuta idonea a creare l'apparenza del reato contestato e dunque a giustificare (in apparenza) l'intervento cautelare.

  • artt. 10, 12, 14 legge n. 497/1974

    artt. 10, 12 e 14 L. 497/1974

    Norme citate nell'imputazione originaria; presenti nel fascicolo di merito ma non decisive per la valutazione della colpa grave che si e' concentrata sul comportamento violento accertato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende in caso di decisione che giustifica la condanna al pagamento di una somma; applicato per l'irrogazione dell'onere di € 3.000,00 al ricorrente.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in tema di criteri applicativi per l'imposizione del contributo alla Cassa delle Ammende e per la valutazione delle responsabilita' nelle decisioni di inammissibilita'.

Massime di principio

  • Per ottenere la riparazione ex art. 314 c.p.p. e' necessario non aver concorso con dolo o colpa grave alla causa della detenzione: il giudice valuta ex ante, con autonomia motivazionale, se la condotta del richiedente abbia creato l'apparenza del reato che ha determinato la misura cautelare.
  • Le ammissioni dell'interessato e documenti riscontrabili (es. referti medici sulla persona offesa) possono giustificare, anche se nel processo di merito si sia giunti all'assoluzione, la ricostruzione di una condotta gravemente colposa ostativa all'indennizzo.
  • La colpa grave e' intesa come macroscopica negligenza, imprudenza o inosservanza tale da rendere prevedibile l'intervento dell'autorita' giudiziaria; non rileva la legittimita' di una richiesta (es. pagamento salario) se la condotta ha poi assunto carattere violento idoneo a generare l'apparenza del reato contestato.
  • E' necessario dimostrare il nesso di causalita' ("efficacia sinergica") fra la condotta del richiedente e la misura cautelare: non basta che la condotta crei l'apparenza di un qualsiasi reato, ma deve essere collegata all'adozione della misura per il reato che ha motivato la detenzione.
  • In sede di impugnazione occorre contestare in modo specifico e motivato la valutazione probatoria e la motivazione della Corte della riparazione; censure generiche sul travisamento dei fatti o sulla neutralita' di singoli atti istruttori rischiano di essere ritenute manifestamente infondate.

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