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Sentenza

Sentenza del 30/10/2015 n. 22242 - Corte di Cassazione

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - Motivazione "per relationem" a principi giurisprudenziali - Mancata ricostruzione della fattispecie concreta ai fini della sussunzione in quella astratta - Carenza di motivazione - Configurabilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente contestava la sentenza della Commissione Tributaria di II Grado di Bolzano per carenza di motivazione, poiché il giudice d'appello aveva fondato la decisione esclusivamente sul richiamo, per relationem e in modo acritico, a precedenti giurisprudenziali, senza ricostruire i fatti rilevanti, esaminare le specifiche censure delle parti o spiegare il collegamento tra i principi richiamati e la fattispecie concreta. Veniva inoltre denunciata la mancata valutazione dell'eccezione relativa alla violazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, concernente il termine dilatorio di sessanta giorni per l'emissione dell'avviso di accertamento dopo la conclusione della verifica fiscale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbiti gli altri. Ha ritenuto carente la motivazione della sentenza impugnata, affermando che il mero richiamo a principi giurisprudenziali, senza applicazione ai fatti concreti, non consente di individuare la ratio decidendi e rende il ragionamento giudiziale privo della necessaria premessa fattuale. Ha inoltre rilevato la decisività della questione relativa al termine di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente: la sua violazione rende illegittimo l'atto impositivo emesso ante tempus, salvo specifiche ragioni di urgenza effettive e provate dall'Ufficio. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria di II Grado di Bolzano, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 460 del 1996, art. 2, comma 4

    Norma indicata come base del metodo utilizzato dall'Ufficio per determinare il maggior valore della cessione del ramo d'azienda.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7

    Il termine dilatorio di sessanta giorni decorre dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni.

    L'Amministrazione non può emettere l'avviso di accertamento prima del decorso di sessanta giorni dalla consegna del verbale di chiusura della verifica, salvo specifiche ragioni di urgenza. L'inosservanza del termine comporta l'illegittimità dell'atto, e l'effettiva urgenza deve essere provata dall'Ufficio.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57

    Il semplice imminente decorso del termine di decadenza per l'accertamento non costituisce, di per sé, una ragione d'urgenza idonea a giustificare l'emissione anticipata dell'atto impositivo.

Massime di principio

  • Una sentenza non è adeguatamente motivata quando richiama soltanto principi o precedenti giurisprudenziali senza ricostruire i fatti concreti e spiegare come tali principi si applichino alla controversia.
  • Il giudice deve esaminare le questioni potenzialmente decisive prospettate dalle parti; l'omessa valutazione di un'eccezione preliminare o assorbente può determinare la cassazione della sentenza.
  • Nel contenzioso tributario, l'emissione dell'avviso di accertamento prima del decorso dei sessanta giorni dalla consegna del verbale di chiusura della verifica è illegittima, salvo un'urgenza concreta, specifica ed effettiva.
  • L'Amministrazione finanziaria deve provare le ragioni d'urgenza che giustificano l'emissione anticipata dell'atto; non è sufficiente richiamare in modo generico la prossima scadenza del termine di decadenza.
  • La cassazione con rinvio non decide definitivamente la validità dell'accertamento, ma impone al giudice di rinvio di riesaminare la controversia fornendo una motivazione completa e valutando le questioni indicate dalla Corte.

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