Cassazione Penale, Sentenza n. 29347/2024 del 19/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti contestando: a) la errata qualificazione giuridica dei fatti, sostenendo che si trattava di simulazione relativa e non di operazioni oggettivamente inesistenti, sicché al massimo avrebbe dovuto essere contestato il reato di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 74/2000; b) l'irrilevanza penale sotto il profilo dell'IVA (per effetto del reverse charge) e la mancata indicazione di elementi passivi fittizi nella dichiarazione dei redditi; c) l'assenza del dolo specifico di evasione, dato che i pagamenti erano coerenti con l'attività aziendale; d) errore nella determinazione della pena e mancata considerazione della circostanza che l'imputato era diventato legale rappresentante solo nel marzo 2014.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le fatture emesse per operazioni che rappresentano una prestazione diversa da quella realmente eseguita o che riferiscono l'operazione a soggetti diversi rientrano nella nozione di operazioni inesistenti ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 74/2000. La Corte ha confermato l'inesistenza oggettiva e soggettiva delle operazioni contestate, il riconoscimento del dolo specifico (compatibile con il dolo eventuale) e la correttezza della quantificazione della pena e del diniego delle attenuanti generiche. Conseguentemente è stata confermata la condanna di primo grado (pena condizionalmente sospesa di 1 anno e 6 mesi e pene accessorie) e disposta l'imposizione delle spese e del versamento alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 1, comma 1, lettera a)
per fatture o altri documenti per operazioni inesistenti si intendono quelli emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi
La Corte ha interpretato tale disposizione in senso estensivo: rientrano nelle operazioni inesistenti anche i casi di simulazione relativa (prestazione diversa da quella documentata o soggetto diverso indicato in fattura), con capacità decettiva idonea a ostacolare l'accertamento tributario
L'art. 2 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) è stato ritenuto correttamente applicabile: la divergenza tra realtà commerciale e rappresentazione documentale integra il fatto di reato
L'art. 3 (dichiarazione fraudolenta mediante artifici) è stato evocato dalla difesa, ma la Corte ha ritenuto che i fatti rientrassero pienamente nell'art. 2 in quanto connessi a fatture per operazioni inesistenti
La Corte ha considerato e negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche sulla base dell'elevato ammontare dell'imposta evasa e del numero significativo di fatture; quindi l'art. 62-bis non è stato riconosciuto applicabile in senso favorevole al ricorrente
codice di procedura penale, art. 616
In caso di declaratoria di inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. sono state imposte al ricorrente le spese del procedimento e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Le fatture che documentano una prestazione diversa da quella realmente eseguita o che attribuiscono l'operazione a soggetti diversi dai reali prestatori rientrano nella nozione di operazioni inesistenti e possono integrare il reato di dichiarazione fraudolenta (art. 2 d.lgs. 74/2000).
- La simulazione relativa non esclude la rilevanza penale: l'inesistenza giuridica della fattura è sufficiente quando il documento altera la rappresentazione della realtà commerciale in modo idoneo a ostacolare l'accertamento tributario.
- Per il delitto di cui all'art. 2 è richiesto il dolo specifico (finalità evasiva), che può essere realizzato anche mediante dolo eventuale quando l'agente accetta il rischio che l'uso delle fatture comporti l'evasione delle imposte.
- La deducibilità contabile o la natura dei pagamenti (es. pagamenti collegati a condotte corruttive) non escludono automaticamente la rilevanza penale tributaria: rilevano le risultanze probatorie sulla effettiva rappresentazione documentale e sulla soggettività dell'emittente.
- Contestazioni sul trattamento sanzionatorio richiedono elementi concreti che giustifichino le attenuanti; la mera qualifica soggettiva del ruolo (es. nomina recente come amministratore) non è di per sé sufficiente a ridurre la pena se i fatti indicano continuità ed entità significativa dell'evasione.
- Se si vuole sostenere che non sussiste il reato per ragioni tecniche (es. meccanismi IVA come il reverse charge), è necessario provare che l'utilizzo delle fatture false non ha inciso sulla determinazione dell'imposta dovuta; altrimenti la fattura falsa resta penalmente rilevante.
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