Cassazione Civile, Ordinanza n. 00951/2026 del 16/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce nell'ambito della procedura fallimentare di un'impresa individuale e riguarda il decreto con cui il tribunale ha rigettato il reclamo contro il provvedimento del giudice delegato che aveva respinto l'istanza di sospensione, ex art. 108 l.f., della vendita di un immobile sito in Varese. Il ricorrente sosteneva che il prezzo di aggiudicazione fosse eccessivamente basso rispetto alla stima peritale e che il tribunale avesse erroneamente ritenuto sufficiente, per escludere il "prezzo vile", il solo fatto che la vendita fosse avvenuta all'esito di più tentativi d'asta. Con il primo motivo denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 108 l.f., lamentando che il giudice di merito non avesse compiuto la necessaria valutazione di congruità del prezzo. Con il secondo motivo deduceva nullità del decreto per violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 26 l.f., assumendo che il collegio avesse omesso di pronunciarsi sulla dedotta inadeguatezza della pubblicità degli esperimenti di vendita, questione che, secondo il ricorrente, faceva parte del thema decidendum.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che la censura non investisse un errore di diritto, ma una valutazione di fatto del giudice di merito: il tribunale aveva infatti motivato la sproporzione tra prezzo di stima e prezzo di vendita richiamando le condizioni di mercato e il fatto che il bene fosse stato venduto solo dopo otto tentativi d'asta, senza affermare in modo automatico che il prezzo fosse giusto per la sola natura competitiva della procedura. Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso il vizio di omessa pronuncia, osservando che il giudice di merito aveva sostanzialmente ritenuto inammissibili perché nuove le doglianze sulla pubblicità delle vendite, in quanto non formulate tempestivamente nell'istanza ex art. 108 l.f. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese in favore di ciascun controricorrente e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 108 L.F.
sospensione della vendita; valutazione della giustizia/congruità del prezzo
Il giudice della procedura deve compiere una valutazione concreta della congruità del prezzo di vendita; non basta il solo richiamo alla procedura competitiva o al numero dei tentativi d'asta, ma occorre considerare le condizioni di mercato che giustificano l'esito della vendita.
Non vi è omessa pronuncia quando il giudice di merito esamina la questione in sostanza, qualificandola come nuova e quindi inammissibile per tardività.
art. 26 L.F.
Richiamato dal ricorrente a fondamento della censura sulla pubblicità degli esperimenti di vendita; la Corte ne ha escluso la violazione per difetto del vizio dedotto.
Le parti hanno depositato memorie nel procedimento camerale previsto da questa norma.
art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di sospensione della vendita fallimentare ex art. 108 l.f., il giudice deve verificare in concreto se il prezzo di aggiudicazione sia incongruo, tenendo conto delle condizioni di mercato e delle circostanze della procedura; la mera pluralità dei tentativi d'asta non basta di per sé a fondare o escludere la congruità del prezzo.
- La censura di legittimità è inammissibile quando, sotto la veste della violazione di legge, mira in realtà a sollecitare una nuova valutazione del fatto compiuta dal giudice di merito.
- Non ricorre omessa pronuncia se il giudice di merito affronta la questione e la ritiene inammissibile perché nuova o tardiva; in tal caso la doglianza investe, semmai, la correttezza della qualificazione processuale della censura, non l'assenza di decisione.
- Le questioni relative alla regolarità della pubblicità degli esperimenti di vendita devono essere dedotte tempestivamente nella sede procedimentale appropriata, altrimenti possono essere dichiarate nuove e quindi non esaminabili.
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