Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 15977/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un estratto di ruolo dal quale aveva appreso l'esistenza di una cartella di pagamento relativa a una tassa automobilistica del 2003. In primo grado il ricorso era stato accolto per l'illegittimità della notifica della cartella, con compensazione delle spese. In appello, però, la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'impugnazione ritenendo che la pretesa tributaria sottostante fosse originariamente dovuta e che tale circostanza potesse giustificare la compensazione delle spese. Il ricorrente ha quindi denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che mancassero le gravi ed eccezionali ragioni richieste per disporre la compensazione delle spese e che la motivazione fosse intrinsecamente contraddittoria.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha ricordato che la compensazione delle spese, nel processo tributario, è consentita solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate, non potendo bastare il mero richiamo alla natura processuale della pronuncia o al fatto che la pretesa sostanziale dell'Amministrazione fosse astrattamente dovuta. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge, nella specie invocata contro la decisione sulle spese.

  • art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992

    nel processo tributario la compensazione delle spese richiede gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente motivate.

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese è ammessa, oltre che in caso di soccombenza reciproca, solo in presenza delle specifiche ipotesi tipizzate e di ragioni di analoga gravità ed eccezionalità.

  • d.l. n. 132 del 2014

    ha inciso sulla disciplina della compensazione delle spese, poi letta alla luce della giurisprudenza costituzionale.

  • sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale

    è richiamata per la lettura costituzionalmente orientata dei limiti alla compensazione delle spese.

  • art. 140 c.p.c.

    richiamato in un precedente citato dalla Corte come esempio di notifica non idonea, ma non decisivo nel caso concreto.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la compensazione totale o parziale delle spese richiede una motivazione specifica che indichi gravi ed eccezionali ragioni riferite alla controversia decisa; non è sufficiente un richiamo generico alla natura processuale della decisione.
  • La circostanza che la pretesa fiscale sia, in astratto, originariamente dovuta non costituisce di per sé ragione idonea a compensare le spese se il contribuente è risultato integralmente vittorioso sulla lite.
  • Le ragioni che giustificano la compensazione delle spese non possono essere illogiche o erronee: in tal caso la statuizione sulle spese viola la legge ed è censurabile in cassazione.
  • La mera difficoltà del contribuente nella conoscenza dell'atto, o analoghe considerazioni generiche, non bastano a integrare le gravi ed eccezionali ragioni richieste dalla disciplina delle spese.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.