Cassazione Penale, Sentenza n. 3521/2023 del 27/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati, ritenendo che il Tribunale ha impropriamente restituito gli atti al P.M. invece di riqualificare il fatto in diritto, poiché non era emersa una variazione degli elementi essenziali del fatto che giustificasse la restituzione. Il provvedimento impugnato è stato annullato senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Pescara per il prosieguo del procedimento.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 5 aprile 2022 del Tribunale di Pescara che, ai sensi dell'art. 521 comma 2 c.p.p., aveva ritenuto che il fatto dovesse essere qualificato come delitto di cui all'art. 473 c.p. e aveva ordinato la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per valutazioni di competenza. Il ricorrente lamentava l'abnormità del provvedimento in quanto, a suo avviso, non si era in presenza di un "fatto diverso" rispetto all'imputazione originaria ma del medesimo fatto che il giudice avrebbe potuto e dovuto riqualificare in diritto (art. 521 comma 1 c.p.p.), evitando una regressione procedimentale e una stasi del processo.
Norme richiamate
art. 521 codice di procedura penale
Comma 1: il giudice può riqualificare il fatto in diritto se gli elementi essenziali restano gli stessi. Comma 2: la restituzione degli atti al P.M. è ammessa solo quando emerge un fatto sostanzialmente diverso o incompatibile con l'imputazione originaria. Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che fosse applicabile il comma 1 e non il comma 2.
Articolo indicato come qualificazione alternativa del fatto (contrafazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi). La Corte ha ritenuto che la qualificazione proposta dal Tribunale non comportasse una trasformazione degli elementi essenziali della fattispecie tale da giustificare la restituzione degli atti.
Articolo relativo al commercio di prodotti con segni falsi, originariamente contestato; la Corte ha valutato che la contestazione originaria conteneva gli elementi essenziali utili alla diversa qualificazione e pertanto non sussisteva incompatibilità sostanziale.
Giurisprudenza Cassazione, Sez. 2, n. 18112 del 11/02/2016 (P.M. in proc. Visconti, Rv. 266841-01)
Principio secondo cui è abnorme l'atto del giudice che dispone la restituzione degli atti al P.M. quando si tratta di una diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto, poiché ciò determina un'ingiustificata regressione procedimentale.
Giurisprudenza Cassazione, Sez. 6, n. 17799 del 06/02/2014 (dep. 28/04/2014, M, Rv. 26015601)
Principio secondo cui non vi è violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza quando la contestazione originaria contiene, nella sua interezza, gli elementi del reato poi ritenuto in sentenza; la mutazione della qualificazione è rilevante solo se comporta una sostanziale eterogeneità o trasformazione degli elementi essenziali del fatto.
Massime di principio
- Se dalla ricostruzione fattuale non emergono elementi essenziali nuovi o diversi, il giudice delle indagini preliminari deve riqualificare il fatto ex art. 521 comma 1 c.p.p. e non restituire gli atti al Pubblico Ministero.
- La restituzione degli atti al P.M. ai sensi dell'art. 521 comma 2 c.p.p. è legittima solo quando emerge un "fatto diverso" o una incompatibilità sostanziale tra l'imputazione originaria e la nuova fattispecie, tale da impedire la semplice riqualificazione.
- La modifica della qualificazione giuridica non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza se gli elementi costitutivi del reato ritenuto in seguito erano già contenuti, nella loro sostanza, nella contestazione originaria; è invece illegittima quando sorprende l'imputato con un fatto nuovo, senza possibilità di difesa.
- Un provvedimento che determini un'indebita regressione del procedimento (restituzione degli atti quando la riqualificazione era possibile) può essere annullato dalla Corte di Cassazione.
- In casi simili è fondamentale valutare se il contraddittorio e la possibilità di difesa siano stati adeguatamente garantiti: se sì, la riqualificazione in udienza o in istruttoria è preferibile rispetto alla restituzione al P.M.
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